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AS 2012 4855

Ordinanza del DFI concernente l'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari

Ordinanza del DFI concernente l’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari

Modifica del 15 agosto 2012

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:

I L’ordinanza del DFI del 23 novembre 20051 concernente l’esecuzione della legisla- zione sulle derrate alimentari è modificata come segue:

Titolo prima dell’art. 61a Sezione 3: Controlli supplementari sui giocattoli

Art. 61a Istruzioni agli organismi di valutazione della conformità 1 Le autorità di esecuzione cantonali possono chiedere a un organismo di valutazione della conformità ai sensi dell’articolo 17 dell’ordinanza del 15 agosto 20122 sui giocattoli (OSG) di fornire informazioni riguardo a ciascun certificato di esame del tipo che ha rilasciato, revocato o rifiutato secondo l’articolo 13 OSG, compresi i rapporti delle prove e la documentazione tecnica. 2 Se necessario, esse invitano l’organismo di valutazione della conformità a verifi- care un certificato di esame del tipo.

3 Se l’autorità di esecuzione cantonale constata che un giocattolo non adempie i

requisiti generali di sicurezza di cui all’articolo 43 capoversi 2−4 ODerr e i requisiti particolari di sicurezza di cui all’allegato 2 OSG, invita eventualmente l’organismo di valutazione della conformità a revocare il certificato di esame del tipo del giocat- tolo in questione.

Art. 61b Comunicazione delle misure ordinate all’organismo di valutazione della conformità Le autorità di esecuzione cantonali comunicano all’organismo di valutazione della conformità competente le misure ordinate nei confronti del fabbricante, del rappre- sentante autorizzato, dell’importatore o del distributore in caso di mancata confor- mità di un giocattolo.

2011-1582 4855

Esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari RU 2012

Art. 61c Obbligo di notifica nei confronti dell’UFSP In caso di contestazione, le autorità di esecuzione cantonali comunicano all’UFSP in particolare quanto segue: a. i dati per l’identificazione del giocattolo; b. l’origine del giocattolo; c. in che misura il giocattolo non adempie i requisiti di sicurezza e quali peri- coli ne risultano; d. la natura e la durata delle misure adottate; e. gli argomenti del fabbricante, del rappresentante autorizzato, dell’importa- tore o del distributore; f. se considerano lacunose le norme tecniche sul cui rispetto poggia la presun- zione di conformità secondo l’articolo 8 OSG3; g. se del caso, il loro sospetto o certezza che la non conformità non è limitata al territorio svizzero.

II La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2012.

15 agosto 2012 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset

3 RS 817.023.11

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