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AS 2012 4873

Decisione n. 1/2012 del Consiglio recante modifica delle Appendici dell'Allegato E (Sementi) della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio

Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) Decisione n. 3/2012 del Consiglio che modifica le appendici dell’allegato E (sementi) della Convenzione

Adottata con procedura scritta il 2 luglio 2012 Entrata in vigore per la Svizzera il 2 luglio 2012

Traduzione1 Il Consiglio, considerata la volontà dei Paesi membri di aggiornare regolarmente la Convenzione per tener conto degli sviluppi relativi all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo2 e agli Accordi bilaterali del 21 giugno 19993 tra la Confederazione Svizzera da una parte e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall’altra, considerato l’articolo 53 paragrafo 3 della Convenzione AELS4, che conferisce al Consiglio l’autorità di modificare le appendici dell’allegato E della Convenzione, considerata la revisione delle appendici dell’allegato E della Convenzione, svolta da esperti competenti nel contesto dei negoziati dei Paesi membri relativi all’ulteriore liberalizzazione del commercio interno di prodotti agricoli, decide:

1. Il testo dell’appendice 1 dell’allegato E della Convenzione è sostituito dalla versione annessa alla presente decisione. 2. Il testo dell’appendice 2 dell’allegato E della Convenzione è sostituito dalla versione annessa alla presente decisione. 3. Il testo dell’appendice 3 dell’allegato E della Convenzione è sostituito dalla versione annessa alla presente decisione.

4. La presente decisione ha effetto immediato.

5. Il Segretario generale dell’Associazione europea di libero scambio è incari-

cato di depositare il testo della presente decisione presso il Depositario.

1 Dal testo originale inglese.

2 FF 1992 VI 1

3 RS 0.142.112.681; 0.172.052.68; 0.740.72; 0.748.127.192.68; 0.916.026.81 e

0.946.526.81 4 RS 0.632.31

2012-1803 4873

Istituzione dell’AELS. Dec. n. 3/2012 RU 2012

Appendice 1

Legislazione

Sezione 1 (riconoscimento della conformità delle legislazioni) A. Atti legislativi applicabili agli Stati dell’AELS parti allo SEE: Disposizioni nazionali adottate in conformità ai testi legislativi sottoelencati, come integrati nell’Accordo SEE:

1. Testi di base

– Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla com- mercializzazione delle sementi di cereali (GU L 125 dell’11.7.1966, pag. 2309/66), modificata da ultimo dalla direttiva 2009/74/CE (GU L 166 del 27.6.2009, pag. 40–70 corretta dalla GU L 154 del 19.6.2010, pag. 31). – Direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1–11), modificata da ultimo dalla decisione 2007/329/CE (GU L 122 dell’11.5.2007, pag. 59). – Direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla com- mercializzazione delle sementi di barbabietole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 12–32), modificata da ultimo dalla direttiva 2004/117/CE (GU L 14 del 18.1.2005, pag. 18–33). – Direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla com- mercializzazione delle sementi di ortaggi (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33– 59), modificata da ultimo dalla direttiva 2009/74/CE (GU L 166 del 27.6.2009, pag. 40–70 corretta dalla GU L 154 del 19.6.2010, pag. 31). – Direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla com- mercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74–97), modificata dalla direttiva 2009/74/CE (GU L 166 del 27.6.2009, pag. 40–70 corretta dalla GU L 154 del 19.6.2010, pag. 31). – Direttiva 2003/90/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce modalità di applicazione dell’articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Con- siglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l’esame e le condizioni minime per l’esame di alcune varietà delle specie di piante agricole (GU L 254 dell’8.10.2003, pag. 7–10), modificata da ultimo dalla direttiva 2010/46/UE (GU L 169 del 3.7.2010, pag. 7–12). – Direttiva 2003/91/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce modalità di applicazione dell’articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Con- siglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l’esame e le condizioni minime per l’esame di alcune varietà delle specie di ortaggi (GU L 254 dell’8.10.2003, pag. 11–13), modificata da ultimo dalla direttiva 2010/46/UE (GU L 169 del 3.7.2010, pag. 7–12).

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2. Testi di applicazione5

– Decisione n. 80/755/CEE della Commissione, del 17 luglio 1980, che auto- rizza l’apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di cereali (GU L 207 del 9.8.1980, pag. 37), modificata da ultimo dalla deci- sione n. 81/109/CEE della Commissione (GU L 64 dell’11.3.1981, pag. 13). – Decisione n. 81/675/CEE della Commissione, del 28 luglio 1981, che con- stata che alcuni sistemi di chiusura sono «sistemi di chiusura non riutilizza- bili» ai sensi delle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE (GU L 246 del 29.8.1981, pag. 26‒27), modifi- cata da ultimo dalla decisione n. 86/563/CEE (GU L 327 del 22.11.1986, pag. 50). – Direttiva 89/14/CEE della Commissione, del 15 dicembre 1988, che deter- mina i gruppi di varietà di bietole da coste e bietole da orto cui si riferiscono le condizioni previste in materia di isolamento delle colture dell’allegato I della direttiva 70/458/CEE, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (GU L 8 dell’11.1.1989, pag. 9–10). – Decisione n. 89/374/CEE della Commissione, del 2 giugno 1989, concer- nente l’organizzazione di un esperimento temporaneo nel quadro della diret- tiva 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali, al fine di stabilire le condizioni cui devono rispondere le colture e le sementi degli ibridi di segala (GU L 166 del 16.6.1989, pag. 66– 67), modificata da ultimo dalla decisione n. 92/520/CEE (GU L 325 dell’11.11.1992, pag. 25). – Decisione n. 89/540/CEE della Commissione, del 22 settembre 1989, rela- tiva all’organizzazione di un esperimento temporaneo in materia di commer- cializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione (GU L 286 del 4.10.1989, pag. 24–26). – Decisione n. 90/639/CEE della Commissione, del 12 novembre 1990, che stabilisce le denominazioni delle varietà derivate da varietà di specie di ortaggi elencate nella decisione 89/7/CEE della Commissione (GU L 348 del 12.12.1990, pag. 1–59). – Decisione 2000/165/CE della Commissione, del 15 febbraio 2000, recante disposizioni per l’esecuzione di prove ed analisi comparative comunitarie sulle sementi e sui materiali di moltiplicazione di taluni vegetali a norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE e 69/208/CEE del Consiglio (GU L 52 del 25.2.2000, pag. 41–43).

– Decisione 2002/98/CE della Commissione, del 28 gennaio 2002, che preve- de la commercializzazione temporanea delle sementi di talune specie che non soddisfano i requisiti della direttiva 69/208/CEE del Consiglio (GU L 37 del 7.2.2002, pag. 14–15).

5 Se del caso, solo per quanto riguarda le sementi di cereali.

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– Regolamento (CE) n. 637/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, che stabilisce le modalità di applicazione per quanto riguarda l’ammissibilità delle denominazioni varietali delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi (GU L 191 del 23.7.2009, pag. 10–14). – Decisione 2001/897/CE della Commissione, del 12 dicembre 2001, recante disposizioni per l’esecuzione di prove ed analisi comparative comunitarie sulle sementi e sui materiali di moltiplicazione di taluni vegetali a norma delle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 68/193/CEE, 69/208/CEE, 70/458/CEE e 92/33/CEE del Consiglio (GU L

331 del 15.12.2001, pag. 97–100).

– Decisione 2002/756/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, recante disposizioni per l’esecuzione di prove ed analisi comparative comunitarie sulle sementi e sui materiali di moltiplicazione di taluni vegetali a norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 92/33/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE del Consiglio (GU L

252 del 20.9.2002, pag. 33–36).

– Decisione 2002/984/CE della Commissione, del 16 dicembre 2002, relativa al proseguimento di prove ed analisi comparative comunitarie sulle sementi e sui materiali di moltiplicazione di graminacee, Triticum aestivum, Vitis vinifera, Brassica napus e Allium ascalonicum a norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 92/33/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE del Consiglio (GU L 341 del 17.12.2002, pag. 70). – Decisione 2003/210/CE della Commissione, del 25 marzo 2003, che prevede la commercializzazione temporanea delle sementi di talune specie che non soddisfano i requisiti della direttiva 66/401/CEE del Consiglio (GU L 80 del 27.3.2003, pag. 25–26). – Decisione 2003/244/CE della Commissione, del 4 aprile 2003, che prevede la commercializzazione temporanea delle sementi di Triticum aestivum che non soddisfano i requisiti della direttiva 66/402/CEE del Consiglio (GU L 89 del 5.4.2003, pag. 39–40). – Decisione 2003/307/CE della Commissione, del 2 maggio 2003, che prevede la commercializzazione temporanea delle sementi di Lupinus angustifolius e Linum usitatissimum che non soddisfano i requisiti delle direttive 66/401/CEE e 2002/57/CE del Consiglio (GU L 113 del 7.5.2003, pag. 5–7). – Decisione 2003/756/CE della Commissione, del 23 ottobre 2003, che preve- de la commercializzazione temporanea di talune sementi delle specie Secale cereale e Triticum durum che non soddisfano i requisiti della direttiva 66/402/CEE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 47–48). – Decisione 2003/795/CE della Commissione, del 10 novembre 2003, che prevede la commercializzazione temporanea delle sementi di Vicia faba L. che non soddisfano i requisiti della direttiva 66/401/CEE del Consiglio (GU L 296 del 14.11.2003, pag. 32–33).

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– Decisione 2004/11/CE della Commissione, del 18 dicembre 2003, recante disposizioni per l’esecuzione di prove ed analisi comparative comunitarie sulle sementi e sui materiali di moltiplicazione di talune piante agricole e ortaggi e della vite a norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 92/33/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE del Consiglio negli anni 2004 e 2005 (GU L 3 del 7.1.2004, pag. 38–42). – Decisione 2004/57/CE della Commissione, del 23 dicembre 2003, relativa al proseguimento nel 2004 di prove ed analisi comparative comunitarie iniziate nel 2003 sulle sementi e sui materiali di moltiplicazione di graminacee, Tri- ticum aestivum, Brassica napus e Allium ascalonicum a norma delle diret- tive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 92/33/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE del Consiglio (GU L 12 del 17.1.2004, pag. 49). – Decisione 2004/287/CE della Commissione, del 24 marzo 2004, che prevede la commercializzazione temporanea di talune sementi delle specie Vicia faba e Glycine max L. che non soddisfano i requisiti, rispettivamente, delle diret- tive 66/401/CEE o 2002/57/CE del Consiglio (GU L 91 del 30.3.2004, pag. 56–57). – Decisione 2004/329/CE della Commissione, del 6 aprile 2004, che prevede la commercializzazione temporanea di talune sementi della specie Glycine max che non soddisfano i requisiti della direttiva 2002/57/CE del Consiglio (GU L 104 dell’8.4.2004, pag. 133–134). – Decisione 2004/130/CE della Commissione, del 30 gennaio 2004, che pre- vede la commercializzazione temporanea delle sementi di Vicia faba L. che non soddisfano i requisiti della direttiva 66/401/CEE del Consiglio (GU L 37 del 10.2.2004, pag. 32–33), modificata da ultimo dalla decisione 2004/164/CE (GU L 52 del 21.2.2004, pag. 77). – Decisione 2004/297/CE della Commissione, del 29 marzo 2004, che auto- rizza la Repubblica ceca, l’Estonia, la Lituania, l’Ungheria, la Polonia e la Slovacchia a differire l’applicazione di talune disposizioni delle direttive 2002/53/CE e 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda la commercia- lizzazione delle sementi di determinate varietà (GU L 97 del 1.4.2004, pag. 66–67). – Decisione 2004/371/CE della Commissione, del 20 aprile 2004, relativa alle condizioni per l’immissione sul mercato di miscugli di sementi destinati ad

essere utilizzati come piante foraggere (GU L 116 del 22.4.2004, pag. 39). – Decisione 2004/842/CE della Commissione, del 1° dicembre 2004, relativa alle norme di applicazione con cui gli Stati membri possono autorizzare la commercializzazione di sementi appartenenti a varietà per le quali sia stata presentata una domanda di iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà delle specie di piante agricole o delle specie di ortaggi (GU L 362 del 9.12.2004, pag. 21–27).

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– Decisione 2004/893/CE della Commissione, del 20 dicembre 2004, che pre- vede la commercializzazione temporanea di talune sementi della specie Secale cereale che non soddisfano i requisiti della direttiva 66/402/CEE del Consiglio (GU L 375 del 23.12.2004, pag. 31–32). – Decisione 2004/894/CE della Commissione, del 20 dicembre 2004, che pre- vede la commercializzazione temporanea delle sementi della specie Triticum aestivum che non soddisfano i requisiti della direttiva 66/402/CEE del Con- siglio (GU L 375 del 23.12.2004, pag. 33–34). – Decisione 2005/5/CE della Commissione, del 27 dicembre 2004, recante disposizioni per l’esecuzione di prove ed analisi comparative comunitarie sulle sementi e sui materiali di moltiplicazione di alcune specie di piante agricole e di ortaggi nonché della vite a norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 92/33/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE del Consiglio per gli anni 2005–2009 (GU L 2 del 5.1.2005, pag. 12–16), modificata da ultimo dalla decisione 2007/852/CE (GU L 335 del 20.12.2007, pag. 57). – Decisione 2005/114/CE della Commissione, del 7 febbraio 2005, relativa al proseguimento nel 2005 delle prove ed analisi comparative comunitarie sulle sementi e sui materiali di moltiplicazione di graminacee, Medicago sativa L. e Beta a norma delle direttive 66/401/CEE e 2002/54/CE del Consiglio, ini- ziate nel 2004 (GU L 36 del 9.2.2005, pag. 8). – Decisione 2005/310/CE della Commissione, del 15 aprile 2005, che prevede la commercializzazione temporanea di determinate sementi della specie Glycine max che non soddisfano le condizioni poste dalla direttiva 2002/57/CE del Consiglio (GU L 99 del 19.4.2005, pag. 13–14). – Decisione 2005/435/CE della Commissione, del 9 giugno 2005, che prevede la commercializzazione temporanea di talune sementi delle specie Pisum sativum, Vicia faba e Linum usitatissimum che non soddisfano i requisiti, rispettivamente, delle direttive 66/401/CEE del Consiglio o 2002/57/CE del Consiglio (GU L 151 del 14.6.2005, pag. 23–25). – Decisione 2005/841/CE della Commissione, del 28 novembre 2005, che prevede la commercializzazione temporanea di talune sementi di Triticum durum che non soddisfano i requisiti della direttiva 66/402/CEE del Consi- glio (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 65–66). – Decisione 2005/947/CE della Commissione, del 23 dicembre 2005, relativa

alla prosecuzione nel 2006 delle prove ed analisi comparative comunitarie sulle sementi e sui materiali di moltiplicazione di Agrostis spp., D. glome- rata L., Festuca spp., Lolium spp., Phleum spp., Poa spp., comprese le miscele, e di Asparagus officinalis a norma delle direttive del Consiglio 66/401/CEE e 2002/55/CE iniziate nel 2005 (GU L 342 del 24.12.2005, pag. 103). – Direttiva 2006/47/CE della Commissione, del 23 maggio 2006, che fissa le condizioni particolari sulla presenza di Avena fatua nelle sementi di cereali (GU L 136 del 24.5.2006, pag. 18–20).

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– Decisione 2006/335/CE della Commissione, dell’8 maggio 2006, che auto- rizza la Repubblica di Polonia a vietare nel suo territorio l’impiego di sedici varietà di mais geneticamente modificato MON 810 elencate nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, a norma della direttiva 2002/53/CE del Consiglio (GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 26–28). – Decisione 2006/338/CE della Commissione, dell’8 maggio 2006, che auto- rizza la Repubblica di Polonia a vietare sul proprio territorio l’impiego di alcune varietà di granturco iscritte al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole in conformità della direttiva 2002/53/CE del Consi- glio (GU L 125 del 12.5.2006, pag. 31–37). – Decisione 2006/934/CE della Commissione, del 14 dicembre 2006, relativa alla prosecuzione nel 2007 delle prove ed analisi comparative comunitarie sulle sementi e sui materiali di moltiplicazione di Asparagus officinalis L. a norma della direttiva 2002/55/CE del Consiglio iniziate nel 2005 (GU L 355 del 15.12.2006, pag. 104). – Decisione 2007/66/CE della Commissione, del 18 dicembre 2006, relativa all’organizzazione di un esperimento temporaneo riguardante l’aumento del peso massimo ammesso per un lotto di alcune sementi di piante foraggere a norma della direttiva 66/401/CEE del Consiglio (GU L 32 del 6.2.2007, pag. 161‒163), modificata da ultimo dalla decisione 2010/667/UE (GU L 288 del 5.11.2010, pag. 23). – Decisione 2007/853/CE della Commissione, del 13 dicembre 2007, relativa alla prosecuzione nel 2008 delle prove ed analisi comparative comunitarie sulle sementi e sui materiali di moltiplicazione di Asparagus officinalis a norma della direttiva 2002/55/CE del Consiglio iniziate nel 2005 (GU L 335 del 20.12.2007, pag. 59). – Direttiva 2008/124/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate «sementi di base» o «sementi certificate» (GU L 340 del 19.12.2008, pag. 73–75). – Decisione 2009/109/CE della Commissione, del 9 febbraio 2009, riguardan- te l’organizzazione di un esperimento temporaneo che prevede alcune dero- ghe per la commercializzazione di miscugli di sementi destinati ad essere utilizzati come piante foraggere a norma della direttiva 66/401/CEE del

Consiglio al fine di determinare se talune specie non elencate nelle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE o 2002/57/CE del Consiglio soddi- sfino i requisiti per essere incluse nell’articolo 2, paragrafo 1, punto A della direttiva 66/401/CEE (GU L 40 dell’11.2.2009, pag. 26–30). – Decisione 2010/468/CE della Commissione, del 27 agosto 2010, che pre- vede la commercializzazione temporanea di varietà di Avena strigosa Schreb. non incluse nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole o nei cataloghi nazionali delle varietà degli Stati membri (GU L 226 del 28.8.2010, pag. 46–47), modificata da ultimo dalla decisione 2011/43/UE (GU L 19 del 22.1.2011, pag. 19).

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– Decisione 2011/180/UE della Commissione, del 23 marzo 2011, che stabili- sce le modalità d’applicazione della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni alle quali è autorizzata la commercializzazione di piccoli imballaggi di miscugli di sementi standard di più varietà della stessa specie (GU L 78 del 24.3.2011, pag. 55–56).

B. Atti legislativi applicabili alla Svizzera6: – Legge federale del 29 aprile 1998 sull’agricoltura, modificata da ultimo il 9 novembre 2011 (RU 2011 5227). – Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente la produzione e la commercia- lizzazione del materiale vegetale di moltiplicazione, modificata da ultimo il 25 maggio 2011 (RU 2011 2399). – Ordinanza del DFE del 7 dicembre 1998 concernente le sementi e i tuberi- seme delle specie campicole, delle piante foraggere e degli ortaggi, modifi- cata da ultimo il 7 giugno 2010 (RU 2010 2763). – Ordinanza dell’UFAG del 7 dicembre 1998 concernente il catalogo delle varietà di cereali, patate, piante foraggere, piante oleaginose e da fibra non- ché di barbabietole, modificata da ultimo il 14 maggio 2012 (RU 2012 2835).7

Sezione 2 (riconoscimento reciproco dei certificati) A. Atti legislativi applicabili agli Stati dell’AELS parti allo SEE: Disposizioni nazionali adottate in conformità ai testi legislativi sottoelencati, come integrati nell’Accordo SEE:

1. Testi di base

– Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla com- mercializzazione delle sementi di piante foraggere (GU L 125 dell’11.7.1966, pag. 2298/2308), modificata da ultimo dalla direttiva della Commissione 2009/74/CE (GU L 166 del 27.6.2009, pag. 40–70 corretta dalla GU L 154 del 19.6.2010, pag. 31).

2. Testi di applicazione8

– Decisione n. 81/675/CEE della Commissione, del 28 luglio 1981, che con- stata che alcuni sistemi di chiusura sono «sistemi di chiusura non riutilizza- bili» ai sensi delle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE (GU L 246 del 29.8.1981, pag. 26‒27), modifica- ta da ultimo dalla decisione n. 86/563/CEE (GU L 327 del 22.11.1986, pag. 50).

6 Restano escluse le sementi delle varietà locali la cui commercializzazione è autorizzata in Svizzera.

7 Se del caso, solo per quanto riguarda le sementi di cereali.

8 Se del caso, con l’esclusione delle sementi di cereali.

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– Direttiva 86/109/CEE della Commissione, del 27 febbraio 1986, che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate «sementi di base» o «sementi certificate» (GU L 93 dell’8.4.1986, pag. 21‒22), modificata da ultimo dalla direttiva 91/376/CEE (GU L 203 del 26.7.1991, pag. 108). – Decisione n. 87/309/CEE della Commissione, del 2 giugno 1987, che auto- rizza l’apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di alcune specie di piante foraggere (GU L 155 del 16.6.1987, pag. 26), modificata da ultimo dalla decisione n. 97/125/CE (GU L 48 del 19.2.1997, pag. 35‒36). – Decisione n. 92/195/CEE della Commissione, del 17 marzo 1992, che orga- nizza, in virtù della direttiva 66/401/CEE, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, un esperimento temporaneo riguardante l’aumento del peso massimo ammesso per partita (GU L 88 del 3.4.1992, pag. 59‒60), modificata da ultimo dalla decisione n. 96/203/CE (GU L 65 del 15.3.1996, pag. 41). – Decisione n. 93/213/CEE della Commissione, del 18 marzo 1993, concer- nente l’organizzazione di un esperimento temporaneo sul tenore massimo di materia inerte nelle sementi di soia (GU L 91 del 15.4.1993, pag. 27–28). – Decisione n. 94/650/CE della Commissione, del 9 settembre 1994, che orga- nizza un esperimento temporaneo per la vendita al consumatore finale di sementi alla rinfusa (GU L 252 del 28.9.1994, pag. 15–16), modificata da ultimo dalla decisione n. 98/174/CE (GU L 63 del 4.3.1998, pag. 31). – Decisione n. 95/232/CE della Commissione, del 27 giugno 1995, concer- nente l’organizzazione di un esperimento temporaneo a norma della direttiva 69/208/CEE del Consiglio, inteso alla determinazione delle condizioni cui devono soddisfare le sementi di ibridi e di associazioni varietali di colza e di ravizzone (GU L 154 del 5.7.1995, pag. 22–25), modificata da ultimo dalla decisione 2001/18/CE (GU L 4 del 9.1.2001, pag. 36). – Decisione n. 97/125/CE della Commissione, del 24 gennaio 1997, che auto- rizza l’apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di piante oleaginose e da fibra e recante modifica della decisione n. 87/309/CEE che autorizza l’apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di alcune specie di piante foraggere (GU L 48 del

19.2.1997, pag. 35–36). – Decisione n. 98/320/CE della Commissione, del 27 aprile 1998, relativa all’organizzazione di un esperimento temporaneo di campionamento e con- trollo delle sementi in base alle direttive 66/400/CEE, 66/401/ CEE, 66/402/ CEE e 69/208/ CEE del Consiglio (GU L 140 del 12.5.1998, pag. 14–16), modificata da ultimo dalla decisione 2004/626/CE (GU L 99 del 3.4.2004, pag. 3). – Decisione 2002/454/CE della Commissione, del 12 giugno 2002, che orga- nizza un esperimento temporaneo riguardante l’aumento del peso massimo

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ammesso per un lotto di talune sementi di piante foraggere a norma della direttiva 66/401/CEE del Consiglio (GU L 155 del 14.6.2002, pag. 57–58). – Decisione 2004/266/CE della Commissione, del 17 marzo 2004, che auto- rizza l’apposizione indelebile delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di piante foraggere (GU L 83 del 20.3.2004, pag. 23–25). – Regolamento (CE) n. 217/2006 della Commissione dell’8 febbraio 2006 che stabilisce norme per l’applicazione delle direttive del Consiglio 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE per quanto riguarda l’autorizzazione agli Stati membri di permettere la commercializzazione temporanea delle sementi non conformi alle prescrizioni relative alla facoltà germinativa minima (GU L 38 del 9.2.2006, pag. 17–18). – Direttiva 2008/62/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, recante deroghe per l’ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà (GU L 162 del 21.6.2008, pag. 13–19). – Direttiva 2009/145/CE della Commissione, del 26 novembre 2009, che pre- vede talune deroghe per l’ammissione di ecotipi e varietà vegetali tradizio- nalmente coltivati in particolari località e regioni e minacciati dall’erosione genetica, nonché di varietà vegetali prive di valore intrinseco per la produ- zione vegetale a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà (GU L 312 del 27.11.2009, pag. 44–54).

B. Atti legislativi applicabili alla Svizzera: – Legge federale del 29 aprile 1998 sull’agricoltura, modificata da ultimo il 9 novembre 2011 (RU 2011 5227). – Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente la produzione e la commercia- lizzazione del materiale vegetale di moltiplicazione, modificata da ultimo il 25 maggio 2011 (RU 2011 2399). – Ordinanza del DFE del 7 dicembre 1998 concernente le sementi e i tuberi- seme delle specie campicole, delle piante foraggere e degli ortaggi, modifi- cata da ultimo il 7 giugno 2010 (RU 2010 2763). – Ordinanza dell’UFAG del 7 dicembre 1998 concernente il catalogo delle varietà di cereali, patate, piante foraggere, piante oleaginose e da fibra non- ché di barbabietole, modificata da ultimo il 14 maggio 2012, (RU 2012 2835).9

C. Certificati richiesti all’atto delle importazioni: Le etichette ufficiali di imballaggio CE o OCSE rilasciate dagli organismi elencati all’appendice 2 del presente allegato nonché, per ciascuna partita di sementi, i bol- lettini arancioni o verdi dell’ISTA o un certificato di analisi equivalente.

9 Se del caso, solo per quanto riguarda le sementi di cereali.

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Appendice 2

Autorità nazionali responsabili del recepimento della legislazione

Islanda Ministry of Fisheries and Agriculture Skulagata 4 IS-150 Reykjavík Telefono: +354 545 8300 Fax: +354 552 1160 Liechtenstein Ufficio federale dell’agricoltura Servizio sementi e piante CH-3003 Berna Telefono: +41 31 322 25 50 Fax: +41 31 322 26 34 Norvegia Norwegian Food Safety Authority Felles postmottak Postboks 383 N-2381 Brumunddal Telefono: +47 23 21 68 00 Fax: +47 23 21 68 01 Svizzera Ufficio federale dell’agricoltura Servizio sementi e piante CH-3003 Berna Telefono: +41 31 322 25 50 Fax: +41 31 322 26 34

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Appendice 3

Elenco dei Paesi terzi

Il riconoscimento si basa, per quanto riguarda l’ispezione in campo delle colture di sementi e le sementi prodotte, sulla decisione n. 95/514/CE del Consiglio (GU L 296 del 9.12.1995, pag. 34), modificata da ultimo dalla decisione n. 98/162/CE del Consiglio (GU L 53 del 24.2.1998, pag. 21) e, per quanto riguarda il controllo della selezione conservatrice delle varietà, sulla decisione n. 97/788/CEE del Consiglio (GU L 322 del 25.11.1998, pag. 39). Argentina Australia Austria Belgio Bulgaria Canada Cile Cipro Croazia Danimarca Estonia Finlandia Francia Germania Grecia Irlanda Israele Italia Lettonia Lituania Lussemburgo Malta Marocco Nuova Zelanda Paesi bassi Polonia

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Portogallo Regno unito Repubblica Ceca Romania Slovacchia Slovenia Spagna Stati Uniti d’America Sudafrica Svezia Turchia Ungheria Uruguay

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Decisione n. 1/2012 del Consiglio recante modifica delle Appendici dell'Allegato E (Sementi) della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio | Lexipedia | Lexipedia