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AS 2012 4891

Ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto

Ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV)

Modifica del 14 settembre 2012

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 22 ottobre 20081 concernente l’entrata e il rilascio del visto è modi- ficata come segue:

Art. 2 cpv. 3 lett. a e cpv. 4

3 Gli stranieri che intendono soggiornare in Svizzera per più di tre mesi devono

soddisfare, oltre alle condizioni di cui all’articolo 5 paragrafo 1 lettere a, d ed e del codice frontiere Schengen, anche le seguenti condizioni d’entrata: a. devono, all’occorrenza, essere in possesso di un visto nazionale secondo l’articolo 5; 4 Nei limiti delle loro competenze, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e l’Ufficio federale della migrazione (UFM) possono, in determinati casi, autorizzare l’entrata per un soggiorno non superiore a tre mesi per motivi umanitari o di interesse nazionale oppure in virtù di obblighi internazionali (art. 5 par. 4 lett. c del codice frontiere Schengen).

Art. 3 Documento di viaggio 1 Per entrare in Svizzera gli stranieri devono essere provvisti di un documento di viaggio valido e riconosciuto dalla Svizzera. Sono fatte salve le deroghe previste da accordi bilaterali o multilaterali.

2 Un documento di viaggio è riconosciuto dall’UFM se soddisfa i requisiti di cui

all’articolo 12 del codice CE dei visti2 e se: a. attesta l’identità del titolare e la sua appartenenza allo Stato o all’entità o autorità territoriale che l’ha rilasciato; b. è stato rilasciato da uno Stato riconosciuto dalla Svizzera o da un’entità o autorità territoriale riconosciuta dalla Svizzera;

1 RS 142.204 2 Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 lug. 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 154/2012 del 15 feb. 2012, GU L 58 del 29.2.2012, pag. 3.

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c. lo Stato oppure l’entità o autorità territoriale che l’ha rilasciato garantisce in qualsiasi momento il ritorno dei suoi cittadini; d. reca gli elementi di sicurezza richiesti conformemente alle specifiche inter- nazionali; è in particolare applicabile l’allegato 9 della Convenzione del 7 dicembre 19443 relativa all’aviazione civile internazionale. 3 In casi motivati, l’UFM può riconoscere documenti di viaggio che non soddisfano i requisiti di cui al capoverso 2. Tale è il caso in particolare dei documenti di viaggio rilasciati a persone che non possiedono la cittadinanza dello Stato di rilascio ma che hanno diritto di soggiornare legalmente sul suo territorio. 4 In casi motivati, in particolare per motivi umanitari o di interesse nazionale, l’UFM può autorizzare deroghe all’obbligo di possedere un documento di viaggio.

Art. 4 Obbligo del visto per soggiorni non superiori a tre mesi 1 I cittadini di uno degli Stati di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 539/20014 sono soggetti all’obbligo del visto per entrate in vista di un soggiorno di durata non superiore a tre mesi. 2 In deroga al capoverso 1, le persone seguenti sono esentate dall’obbligo del visto:

a. i titolari di un documento di viaggio valido e riconosciuto, corredato da un titolo di soggiorno valido rilasciato da uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen5 (Stato Schengen) (art. 5 par. 1 lett. b e 34 par. 1 lett. a del codice frontiere Schengen6); b. i titolari di un passaporto diplomatico valido dell’Iran e i titolari di un passa- porto diplomatico, di servizio, speciale o ufficiale valido della Bolivia, della Colombia, della Repubblica Dominicana, dell’Ecuador, del Marocco, del Pe- rù, della Tunisia e degli altri Stati con cui la Svizzera ha concluso accordi bi- laterali o multilaterali in materia; c. i piloti di aeromobili e altri membri dell’equipaggio conformemente all’allegato VII numero 2 del codice frontiere Schengen; d. i titolari di un lasciapassare delle Nazioni Unite;

3 RS 0.748.0 4 Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 mar. 2001, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1211/2010 del 15 dic. 2010, GU L 339 del 22.12.2010, pag. 6.

5 Tali accordi sono elencati all’allegato 1.

6 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 1.

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e. gli scolari di uno Stato non membro dell’Unione europea (UE) o dell’Asso- ciazione europea di libero scambio (AELS) domiciliati in uno Stato membro dell’UE o dell’AELS, purché i loro nomi figurino sull’elenco degli scolari rilasciato o autenticato dall’autorità competente dello Stato interessato, con- formemente alla decisione 94/795/GAI7; f. i titolari di un documento di viaggio per rifugiati rilasciato da uno Stato membro dell’UE o dell’AELS conformemente all’Accordo del 15 ottobre

19468 concernente il rilascio di un titolo di viaggio ai rifugiati che sono sot-

toposti alla competenza del Comitato intergovernamentale per i rifugiati o conformemente alla Convenzione del 28 luglio 19519 sullo statuto dei rifu- giati, purché soggiornino in detto Stato; g. i titolari di un documento di viaggio per apolidi rilasciato da uno Stato membro dell’UE o dell’AELS conformemente alla Convenzione del 28 set- tembre 195410 relativa allo status degli apolidi, purché soggiornino in detto Stato. 3 I cittadini di uno Stato di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 non sono soggetti all’obbligo del visto per l’entrata in vista di un soggiorno di durata non superiore a tre mesi. 4 In deroga al capoverso 3, ai soggiorni con attività lucrativa si applicano le regole seguenti: a. i cittadini dei seguenti Stati sono soggetti all’obbligo del visto sin dal primo giorno di esercizio dell’attività: Albania, Bosnia e Erzegovina, Macedonia, Montenegro, Serbia e Taiwan; b. i cittadini dei seguenti Stati e delle seguenti entità o autorità territoriali sono soggetti all’obbligo del visto se svolgono un’attività lucrativa di oltre otto giorni per anno civile: Antigua e Barbuda, Argentina, Australia, Bahamas, Barbados, Brasile, Canada, Cile, Repubblica di Corea, Costa Rica, Croazia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Israele, Macao, Maurizio, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Seicelle, Saint Kitts e Nevis, Stati Uniti d’America, Uruguay e Venezuela. Se i cittadini di questi Stati o di queste entità o autorità territoriali svolgono un’attività nell’edilizia, ivi com- presi il genio civile e i rami edilizi accessori, nella ristorazione, nei lavori di pulizia in aziende o a domicilio, nei servizi di sorveglianza e di sicurezza, o nel settore a luci rosse, sono soggetti all’obbligo del visto sin dal primo giorno di esercizio dell’attività.

7 Decisione 94/795/GAI del Consiglio, del 30 nov. 1994, relativa a un’azione comune adottata dal Consiglio sulla base dell’art. K.3, par. 2, lett. b) del trattato sull’Unione euro- pea in materia di agevolazioni per i viaggi compiuti da scolari di paesi terzi residenti in uno Stato membro, GU L 327 del 19.12.1994, pag. 1. 8 RS 0.142.37 9 RS 0.142.30 10 RS 0.142.40

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Art. 5 Obbligo del visto per soggiorni superiori a tre mesi 1 I cittadini di uno Stato non membro dell’UE o dell’AELS necessitano di un visto nazionale per entrate in vista di un soggiorno di durata superiore a tre mesi. 2 In deroga al capoverso 1, i cittadini dei seguenti Stati sono esentati dall’obbligo del visto: Andorra, Brunei Darussalam, Giappone, Malaysia, Monaco, Nuova Zelanda, San Marino, Singapore e Città del Vaticano.

Art. 6, rubrica, cpv. 1 frase introduttiva e lett. b, cpv. 2 e 3 lett. d Disposizioni relative al transito aeroportuale 1 I passeggeri di aeromobili titolari di un documento di viaggio valido sono esentati dall’obbligo del visto se: b. abrogata 2 In deroga al capoverso 1, i cittadini dei seguenti Stati sono soggetti all’obbligo del visto in virtù dell’articolo 3 paragrafo 1 e dell’allegato IV del codice CE dei visti11: Afghanistan, Bangladesh, Repubblica Democratica del Congo, Eritrea, Etiopia, Ghana, Iran, Iraq, Nigeria, Pakistan, Somalia e Sri Lanka. 3 In virtù dell’articolo 3 paragrafo 5 e degli allegati IV e V del codice CE dei visti, le seguenti persone sono esentate dall’obbligo del visto di cui ai capoversi 2 e 2bis: d. i familiari di cittadini di un Paese membro dell’UE di cui all’articolo 3 dell’allegato I dell’Accordo del 21 giugno 199912 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circo- lazione delle persone);

Art. 7 cpv. 1 e 2 1 L’autorità competente per il rilascio dei permessi può chiedere allo straniero di produrre una dichiarazione di garanzia firmata da una persona fisica o giuridica solvibile che abbia il proprio domicilio o la propria sede in Svizzera per dimostrare la disponibilità di mezzi finanziari sufficienti (art. 2 cpv. 2). Se la persona fisica è coniugata, occorre il consenso scritto del coniuge. La presente disposizione si appli- ca anche ai partner registrati. 2 Per gli stranieri che non possono appellarsi all’Accordo del 21 giugno 199913 sulla libera circolazione delle persone, la dichiarazione di garanzia può essere richiesta dai competenti organi di controllo alla frontiera.

11 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 3 cpv. 2.

12 RS 0.142.112.681 13 RS 0.142.112.681

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Art. 8 cpv. 3 e 3bis

3 L’obbligo ha effetto a decorrere:

a. dalla data di rilascio del visto, per gli stranieri che necessitano di un visto; b. dalla data d’entrata, per gli stranieri che non necessitano di un visto. 3bis L’obbligo si estingue con la partenza dello straniero dalla Svizzera, ma al più tardi 12 mesi dopo l’entrata.

Art. 10 cpv. 2 lett. c e 3

2 Sono esentati dall’obbligo di stipulare un’assicurazione sanitaria di viaggio:

c. i titolari di un passaporto diplomatico. 3 Lo straniero che sollecita un visto a una frontiera esterna Schengen può essere esentato dall’obbligo di stipulare un’assicurazione sanitaria di viaggio se: a. tale assicurazione non può essere conclusa al posto di confine; o b. sussistono motivi umanitari.

Art. 11a Tipi di visto Si distinguono i seguenti tipi di visto: a. visto di transito aeroportuale (tipo A); b. visto per un soggiorno di durata non superiore a tre mesi, valevole per il ter- ritorio degli Stati Schengen (visto Schengen, tipo C); c. visto di validità territoriale limitata dei tipi A o C; d. visto rilasciato alla frontiera dei tipi A o C; e. visto nazionale per un soggiorno di oltre tre mesi (tipo D).

Art. 11b Ricevibilità della domanda di visto 1 La ricevibilità della domanda di visto è retta dagli articoli 19 e 20 del codice CE dei visti14. La domanda di visto è ricevibile se: a. sono stati rispettati i termini per la sua presentazione; b. contiene gli elementi necessari; c. è stato riscosso l’emolumento di visto; e d. sono stati rilevati i dati biometrici del richiedente. 2 In deroga al capoverso 1, una domanda di visto che non soddisfa le condizioni può essere considerata ricevibile per motivi umanitari o di interesse nazionale.

14 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 3 cpv. 2.

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Art. 12, rubrica, cpv. 2 lett. e, nonché cpv. 3–5 Condizioni per il rilascio o il rifiuto del visto

2 Il visto è rifiutato se:

e. nell’ambito della procedura di consultazione prevista dall’articolo 22 del codice CE dei visti15, uno Stato Schengen si oppone al rilascio del visto;

3 Se il visto è rifiutato, l’autorità competente emana una decisione.

4 Nei limiti delle loro competenze, il DFAE e l’UFM possono, nelle ipotesi indicate al capoverso 2 lettere e, f e h, in un caso concreto, rilasciare un visto di validità territoriale limitata (art. 11a lett. c) per un soggiorno in Svizzera di una durata mas- sima di tre mesi, per motivi umanitari, per la salvaguardia di interessi nazionali o in virtù di accordi internazionali. 5 Il visto di transito aeroportuale (art. 11a lett. a) può essere rilasciato agli stranieri che: a. producono documenti attestanti la prosecuzione del viaggio verso il Paese di destinazione finale; b. rendono verosimile di non intendere entrare nel territorio di uno Stato Schengen.

Art. 13, rubrica, e cpv. 1 Presentazione dei visti

1 Abrogato

Art. 13a Periodo di validità dei visti 1 Il periodo di validità del visto è stabilito tenendo conto delle esigenze del richie- dente e della validità del documento di viaggio. È retto dagli articoli 24 e 26 para- grafi 2 e 3 del codice CE dei visti16; se il visto è rilasciato per la prima volta, il periodo di validità non supera i sei mesi, eccezion fatta per singoli casi motivati.

2 Il periodo di validità del visto è di cinque anni al massimo.

3 Il visto può essere rilasciato per una o più entrate.

4 Il periodo di validità del visto di transito aeroportuale coincide con il tempo neces- sario al transito, ma è di sei mesi al massimo.

Art. 13b Proroga del visto Le autorità cantonali degli stranieri o, in virtù dell’articolo 30, il DFAE possono prorogare un visto valido, sempreché il titolare renda verosimili ragioni personali serie o l’esistenza di motivi di forza maggiore o di ragioni umanitarie che impedi- scono la partenza entro il termine previsto.

15 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 3 cpv. 2.

16 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 3 cpv. 2.

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Art. 14 lett. e La procedura per il rilascio del visto e la determinazione della competenza per il rilascio del visto sono rette: e. dagli articoli 12–18 e 27–35 della presente ordinanza.

Art. 15 Annullamento e revoca del visto 1 Le autorità competenti per il controllo delle condizioni d’entrata annullano il visto conformemente all’articolo 34 paragrafo 1 del codice CE dei visti17 qualora risulti che le condizioni di rilascio dello stesso non erano soddisfatte al momento del rila- scio (art. 12). 2 Le autorità competenti per il controllo delle condizioni d’entrata revocano il visto conformemente all’articolo 34 paragrafo 2 del codice CE dei visti se constatano che le condizioni d’entrata di cui all’articolo 2 non sono più adempiute. 3 Il visto può essere revocato anche su richiesta del suo titolare (art. 34 par. 3 codice CE dei visti). 4 Se il visto annullato o revocato non è stato rilasciato dalla Svizzera, l’UFM ne comunica l’annullamento o la revoca allo Stato Schengen che lo ha rilasciato (art. 34 par. 1 e 2 codice CE dei visti).

Art. 17, rubrica, nonché cpv. 1 e 2 Durata del soggiorno

1 e 2 Abrogati

Art. 18 Visto di ritorno L’UFM e, su sua istruzione, le competenti autorità cantonali degli stranieri possono rilasciare visti di ritorno a uno straniero la cui presenza in Svizzera non è regolata da un permesso di dimora o di domicilio se: a. lo straniero adempie le condizioni di soggiorno in Svizzera ma non dispone ancora di un permesso di dimora o di domicilio; b. il soggiorno dello straniero è stato autorizzato nel quadro della procedura di cui all’articolo 17 capoverso 2 LStr; oppure c. sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 4 dell’ordinanza del 20 gennaio 201018 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stra- nieri.

Art. 19 Abrogato

17 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 3 cpv. 2.

18 RS 143.5

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Art. 23 cpv. 4 4 I Cantoni possono abilitare il Corpo delle guardie di confine a emanare e notificare la decisione di allontanamento di cui all’articolo 64 capoverso 1 lettere a e b LStr.

Art. 24 Abrogato

Art. 28 cpv. 1 1 Fatti salvi il capoverso 2 e l’articolo 30, la rappresentanza all’estero può rilasciare il visto per un soggiorno esente da permesso non superiore ai tre mesi.

Art. 29 Autorità competenti per il controllo delle condizioni d’entrata 1 In via eccezionale, le autorità competenti per il controllo delle condizioni d’entrata possono rilasciare un visto a uno straniero alla frontiera esterna Schengen se: a. adempie le condizioni d’entrata di cui all’articolo 5 paragrafo 1 lettere a, c–e del codice frontiere Schengen19; b. non ha avuto modo di chiedere un visto anticipatamente; c. invoca motivi imprevedibili e imperativi d’entrata; e d. il suo ritorno nel Paese di origine o di domicilio è considerato sicuro.

2 Il visto può essere rilasciato per un soggiorno di 15 giorni al massimo.

3 Le autorità competenti per il controllo delle condizioni d’entrata possono rilasciare alla frontiera esterna Schengen un visto ai fini del transito ai marittimi in transito che abbisognano di un visto, se adempiono le condizioni di cui al capoverso 1. Prima di rilasciare il visto, le autorità accertano l’avvenuto scambio delle necessarie informa- zioni concernenti i marittimi in questione mediante il modulo per i marittimi in transito di cui all’allegato IX parte 2 del codice CE dei visti20. 4 Le autorità competenti per il controllo delle condizioni d’entrata possono richiede- re documenti giustificativi comprovanti l’esistenza degli imprevedibili e imperativi motivi d’entrata invocati. 5 Se il visto è rifiutato, l’autorità competente per il controllo delle condizioni d’entrata emana una decisione.

Art. 31 Sorveglianza

1 Il DFAE e il DFGP sorvegliano l’esecuzione delle disposizioni sul visto.

2 Il DFGP sorveglia l’esecuzione delle altre disposizioni in materia d’entrata.

19 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 1.

20 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 3 cpv. 2.

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Art. 37 cpv. 1 lett. a

1 Possono partecipare al controllo di frontiera automatizzato esclusivamente le

persone che: a. possiedono la cittadinanza svizzera o che possono appellarsi all’Accordo del 21 giugno 199921 sulla libera circolazione delle persone;

Art. 53b, rubrica, nonché frase introduttiva Collaborazione L’UFM, le autorità di controllo alla frontiera che distaccano i consulenti e la Dire- zione consolare del DFAE (DC) disciplinano la loro mutua collaborazione e in particolare:

Art. 53c Impiego all’estero di consulenti svizzeri in materia di documenti 1 D’intesa con le competenti autorità di controllo alla frontiera che distaccano i consulenti e con la DC, l’UFM stabilisce i luoghi d’impiego e la durata d’impiego dei consulenti svizzeri in materia di documenti. 2 D’intesa con l’UFM e con l’autorità di controllo alla frontiera che distacca i consu- lenti, la DC può concludere con autorità straniere competenti per il distacco accordi sulla collaborazione operativa nel luogo d’impiego. Gli accordi possono contem- plare segnatamente: a. la definizione di obiettivi comuni; b. la disciplina dello scambio d’informazioni tra consulenti in materia di docu- menti; c. la disciplina della mutua formazione nel luogo d’impiego. 3 L’attuazione operativa degli impieghi di consulenti in materia di documenti com- pete alle autorità di controllo alla frontiera che distaccano i consulenti.

Art. 53d Impiego in Svizzera di consulenti stranieri in materia di documenti 1 D’intesa con le autorità straniere che distaccano i consulenti, con le competenti autorità di controllo alla frontiera svizzere e con il DFAE, l’UFM stabilisce i luoghi d’impiego e la durata d’impiego dei consulenti stranieri in materia di documenti. 2 D’intesa con le autorità svizzere di controllo alla frontiera del luogo d’impiego, l’UFM può concludere con le autorità straniere competenti per il distacco accordi sulla collaborazione operativa. Gli accordi possono contemplare in particolare: a. la definizione di obiettivi comuni; b. la disciplina del comportamento, degli impieghi e delle competenze; c. la disciplina della mutua formazione nel luogo d’impiego.

21 RS 0.142.112.681

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3 L’attuazione operativa dell’impiego in Svizzera di consulenti stranieri in materia di documenti compete alle autorità di controllo alla frontiera del luogo d’impiego.

Art. 54 cpv. 1 e 3 1 Le decisioni secondo gli articoli 12 capoverso 3, 15 capoversi 1 e 2 e 29 capo- verso 5 sono emanate a nome dell’UFM (art. 27) o del DFAE (art. 30) mediante il modulo standard di cui all’allegato VI del codice CE dei visti22. 3 Le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali degli stranieri in virtù dell’arti- colo 13b possono essere impugnate mediante i rimedi giuridici cantonali.

II La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2012.

14 settembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

22 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 3 cpv. 2.

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