AS 2012 505
Ordinanza che promuove l'innovazione, la collaborazione e lo sviluppo delle conoscenze nel turismo
Ordinanza che promuove l’innovazione, la collaborazione e lo sviluppo delle conoscenze nel turismo
del 30 novembre 2011
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 10 della legge federale del 30 settembre 20111 che promuove l’innovazione, la collaborazione e lo sviluppo delle conoscenze nel turismo, ordina:
Art. 1 Principio Beneficiano in modo prioritario dell’aiuto finanziario i progetti che, orientati all’innovazione, basati sulla cooperazione e sullo sviluppo delle conoscenze, accele- rano l’adattamento delle strutture nel turismo svizzero alle condizioni del mercato mondiale.
Art. 2 Condizioni
1 I progetti rafforzano la competitività se servono a:
a. sviluppare o introdurre nuovi prodotti e canali di distribuzione; b. migliorare la qualità delle prestazioni; c. creare strutture competitive; o d. migliorare la formazione e il perfezionamento. 2 I progetti devono contribuire allo sviluppo sostenibile del turismo svizzero, in particolare al miglioramento dell’efficienza delle risorse, e rispettare le norme ambientali vigenti in Svizzera. I progetti che hanno effetti dannosi per l’ambiente non beneficiano dell’aiuto finanziario. 3 I progetti devono creare posti di lavoro, aumentarne l’attrattiva o garantire a lungo termine la sicurezza dei posti di lavoro a rischio.
RS 935.221 1 RS 935.22; RU 2012 501
2011-2243 505
Promozione dell’innovazione, della collaborazione e dello sviluppo RU 2012 delle conoscenze nel turismo. O
Art. 3 Pianificazione e realizzazione interaziendale I progetti sono considerati pianificati e realizzati a livello interaziendale se: a. vi collaborano almeno due imprese di diverse classi di attività economica ai sensi della nomenclatura generale delle attività economiche2 o un numero superiore di imprese della stessa classe di attività economica; e b. le relazioni d’affari eccedono l’usuale e ricorrente rapporto cliente-fornitore.
Art. 4 Progetti modello 1 I progetti modello, oltre a soddisfare le condizioni di cui all’articolo 2 e 3, devono:
a. fungere da esempio per tutta la Svizzera; b. essere conformi alle direttive e alle strategie cantonali in materia di politica del turismo. 2 La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può indicare i temi prioritari per il turismo svizzero, tenendo conto delle esigenze e degli interessi dei Cantoni e delle organizzazioni turistiche nazionali.
Art. 5 Domanda di aiuto finanziario
1 La domanda di aiuto finanziario dev’essere presentata alla SECO in tre copie.
2 La domanda deve contenere:
a. il nome, la professione e l’indirizzo del richiedente o la ragione sociale e la sede dell’impresa richiedente; b. una descrizione completa del progetto; c. la prova dell’utilità economica del progetto; d. una pianificazione pluriennale di profitti e perdite; e. un elenco dettagliato dei costi; f. la prova dei mezzi propri e dei crediti garantiti; g. la prova del contributo del progetto allo sviluppo sostenibile del turismo svizzero, in particolare al miglioramento dell’efficienza delle risorse; h. la prova della sostenibilità ambientale del progetto; i la prova del carattere interaziendale della pianificazione e della realizzazione del progetto; j. uno schema dell’organizzazione del progetto con la designazione delle com- petenze e delle responsabilità; k. informazioni relative all’inizio e alla conclusione del progetto;
2 La nomenclatura generale delle attività economiche (NOGA 2008) può essere consultata nel sito Internet dell’Ufficio federale di statistica all’indirizzo www.bfs.admin.ch.
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l. nel caso di progetti modello la prova dell’adempimento delle condizioni di cui all’articolo 4.
3 La SECO può richiedere altra documentazione.
Art. 6 Costi computabili Sono computabili soltanto i costi direttamente riconducibili all’innovazione, alla cooperazione o allo sviluppo delle conoscenze.
Art. 7 Scambio di informazioni Per lo scambio di informazioni può essere impiegato al massimo il 15 per cento del credito d’impegno.
Art. 8 Modalità di pagamento Il primo versamento ha luogo al momento dell’inizio del progetto e l’ultimo dopo la consegna del rapporto finale completo e del conteggio finale.
Art. 9 Rapporto, conteggio e termine di conservazione 1 I beneficiari dell’aiuto, una volta conclusi i lavori, devono presentare alla SECO:
a. un rapporto finale sull’adempimento delle condizioni di cui all’articolo 3 della legge federale del 30 settembre 2011 che promuove l’innovazione, la collaborazione e lo sviluppo delle conoscenze nel turismo; b. un conteggio finale dettagliato. 2 I beneficiari devono conservare, per eventuali controlli da parte delle autorità federali, tutti i documenti contabili unitamente ai documenti giustificativi originali, per cinque anni a partire dalla data di presentazione del conteggio finale.
Art. 10 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 15 ottobre 20033 concernente la promozione dell’innovazione e della collaborazione nel turismo è abrogata.
Art. 11 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2012.
30 novembre 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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