AS 2012 509
Legge federale che completa temporaneamente le prestazioni assicurative dell'assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni
Legge federale che completa temporaneamente le prestazioni assicurative dell’assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni
Modifica del 30 settembre 2011
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 23 febbraio 20111, decreta:
I La legge federale del 20 marzo 20092 che completa temporaneamente le prestazioni assicurative dell’assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni è modifi- cata come segue:
Art. 5 cpv. 3 3 La durata di validità della presente legge è prorogata sino al 31 dicembre 2015.
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2012 sempre che il termine di refe- rendum sia decorso infruttuosamente. Se la legge è accettata in votazione popolare, il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore; può disporne l’entrata in vigore retroattiva.
Consiglio nazionale, 30 settembre 2011 Consiglio degli Stati, 30 settembre 2011 Il presidente: Jean-René Germanier Il presidente: Hansheiri Inderkum Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Il segretario: Philippe Schwab