AS 2012 5273
AS 2012 5273
Ordinanza del DFF sulle agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d’impiego (Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)
Modifica del 21 settembre 2012
Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ordina:
I L’allegato 1 dell’ordinanza del 4 aprile 20071 sulle agevolazioni doganali è modi- ficato come segue:
Inserimento di nuove agevolazioni doganali per le voci di tariffa 7113.1100,
7114.1190 e 8408.2090
Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
7113. Minuterie e oggetti di gioielleria e per la fusione e per il 8.––
11 00 loro parti, di argento recupero dei metalli
preziosi
7114. Oggetti di oreficeria e loro parti, per la fusione e per il 8.––
11 90 di argento recupero dei metalli
preziosi
8408. Motori diesel o semi-diesel dei tipi per il montaggio in 21.––
20 90 utilizzati per la propulsione di veicoli macchine, apparecchi e
del capitolo 87 congegni meccanici del capitolo 84
II La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2012.
21 settembre 2012 Dipartimento federale delle finanze: Eveline Widmer-Schlumpf
1 RS 631.012
2012-2314 5273
Ordinanza sulle agevolazioni doganali RU 2012