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AS 2012 5371

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dei gas di scarico dei motori a combustione

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dei gas di scarico dei motori a combustione (OSGS)

Modifica del 22 agosto 2012

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ordina:

I L’ordinanza del DFGP del 19 marzo 20061 sugli strumenti di misurazione dei gas di scarico dei motori a combustione è modificata come segue:

Titolo Concerne soltanto i testi tedesco e francese.

Ingresso visti gli articoli 7 capoverso 2, 8 capoverso 2 e 9 capoversi 2 e 3 della legge federale del 17 giugno 20112 sulla metrologia; visti gli articoli 5 capoverso 2, 7 capoverso 1, 8 capoverso 2, 11 capoverso 2, 16 capoverso 2, 17 capoverso 2, 24 capoverso 3 e 33 dell’ordinanza del 15 febbraio

20063 sugli strumenti di misurazione (ordinanza sugli strumenti di misurazione);

in esecuzione dell’Accordo del 21 giugno 19994 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità,

Sostituzione di un termine

1 Concerne soltanto i testi tedesco e francese.

2 Negli articoli 6 lettera b e 9 lettera b il termine «revisione» è sostituito con il termine «manutenzione».

2011-1292 5371

Strumenti di misurazione dei gas di scarico dei motori a combustione RU 2012

Art. 1 lett. a La presente ordinanza disciplina: a. i requisiti degli strumenti di misurazione delle frazioni di gas di scarico di motori con accensione comandata, degli strumenti di misurazione del fumo diesel di motori ad autoaccensione e degli strumenti di misurazione delle nanoparticelle dei motori a combustione;

Art. 2 frase introduttiva, lett. c, e, ed f La presente ordinanza si applica agli strumenti destinati alla misurazione delle frazioni di gas di scarico, agli strumenti destinati alla misurazione del fumo diesel e agli strumenti destinati alla misurazione delle nanoparticelle, utilizzati per: c. i controlli periodici e i controlli successivi dei gas di scarico conformemente all’ordinanza del 13 dicembre 19935 sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere e alle disposizioni esecu- tive del 9 gennaio 20096 dell’ordinanza sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere; e. i controlli e le misurazioni delle emissioni conformemente all’articolo 13 dell’ordinanza del 16 dicembre 19857 contro l’inquinamento atmosferico (OIAt) effettuati sulle macchine di cantiere; f. la determinazione di valori di riferimento da parte delle autorità d’immatri- colazione.

Art. 3 lett. c Ai sensi della presente ordinanza s’intende per: c. strumento di misurazione delle nanoparticelle dei motori a combustione: strumento di misurazione che serve a determinare la concentrazione nume- rica di nanoparticelle in una corrente parziale del gas di scarico di un motore a combustione.

Titolo prima dell’art. 9a Sezione 3a: Strumenti di misurazione delle nanoparticelle dei motori a combustione

Art. 9a Requisiti essenziali Gli strumenti di misurazione delle nanoparticelle dei motori a combustione devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 4 lettera B numeri 1–5 della presente ordinanza.

5 RS 747.201.3 6 RS 747.201.31 7 RS 814.318.142.1

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Strumenti di misurazione dei gas di scarico dei motori a combustione RU 2012

Art. 9b Procedure per l’immissione sul mercato La conformità degli strumenti di misurazione delle nanoparticelle dei motori a combustione ai requisiti essenziali secondo l’articolo 9a è valutata e attestata secon- do le seguenti procedure che figurano nell’allegato 2 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione: a. esame del tipo (modulo B); e b. dichiarazione di conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto (modulo F).

Art. 9c Procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione Gli strumenti di misurazione delle nanoparticelle dei motori a combustione devono essere sottoposti alle seguenti procedure per il mantenimento della stabilità di misu- razione: a. la verificazione successiva conformemente all’allegato 7 numero 1 dell’ordi- nanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 4 lettera B numero 6 della presente ordinanza, eseguite ogni anno dall’Istituto federale di metrologia o da un laboratorio di verificazione legittimato; e b. la manutenzione conformemente all’allegato 7 numero 7 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 4 lettera B numero 6 della presente ordinanza, eseguita almeno una volta l’anno da una persona compe- tente.

Art. 9d Marcature Gli strumenti di misurazione delle nanoparticelle dei motori a combustione devono essere munite della marcatura di conformità e della marcatura metrologica prescritte nell’allegato 5.

Art. 11 In caso di contestazione ai sensi dell’articolo 29 capoverso 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione o in occasione dei controlli ufficiali fuori della verifica- zione, si applicano gli errori massimi tollerati di cui agli allegati 1, 2 e 4 della presente ordinanza.

Allegato 3 numero 1.1 Gli strumenti di misurazione di frazioni di miscela dei gas e gli strumenti di misura- zione del fumo diesel sono verificati nelle condizioni di funzionamento usuali. Se possibile dal profilo metrologico, l’esame va eseguito nel luogo d’impiego. La limitazione dell’esame a singole parti è consentita unicamente se motivi validi lo esigono. L’Istituto federale di metrologia determina la procedura di verificazione successiva caso per caso, secondo il tipo di strumento di misurazione.

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Strumenti di misurazione dei gas di scarico dei motori a combustione RU 2012

II Alla presente ordinanza sono aggiunti i nuovi allegati 4 e 5 conformemente alle versioni qui annesse.

III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.

22 agosto 2012 Dipartimento federale di giustizia e polizia: Simonetta Sommaruga

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Strumenti di misurazione dei gas di scarico dei motori a combustione RU 2012

Allegato 4 (art. 9a e 9c)

Requisiti specifici degli strumenti di misurazione delle nanoparticelle dei motori a combustione

A Definizioni e spiegazioni Diametro di mobilità Diametro di una particella che, durante la misurazione eseguita in un analiz- zatore di mobilità secondo la norma ISO 15900:20098, presenta la stessa mobilità elettrica di particella di forma sferica il cui diametro è conosciuto.

Nanoparticelle Componenti solidi, a base di carbone, presenti nel gas di scarico caldo del terminale di scarico dei motori a combustione. Le particelle presentano un diametro di mobilità compreso tra 20 nm e

300 nm.

Le frazioni condensate non sono qualificate come nanoparticelle.

Concentrazione numerica di particelle Numero di nanoparticelle per unità volumetrica indicato per centimetro cubo (cm3. Efficienza E Quoziente della concentrazione numerica di particelle indicata e della concentrazione numerica di particelle misurata all’entrata dello strumento di misurazione.

B Requisiti metrologici

1 Campo di misurazione

1.1 Il campo di misurazione per la concentrazione numerica di nanoparticelle si

situa almeno tra 5 × 104 cm–3 e 5 × 106 cm–3.

1.2 Per valori che si situano al di fuori del campo di misurazione, lo strumento

di misurazione deve indicare se il valore misurato è inferiore o superiore al campo di misurazione fissato. Se ciò non è possibile, non può essere fornito alcun valore.

8 ISO 15900:2009, Determination of particle size distribution — Differential electrical mobility analysis for aerosol particles. La norma è disponibile presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (snv); Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; www.snv.ch. È inoltre consultabile gratuitamente presso l'Istituto federale di metrologia, 3003 Berna.

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Strumenti di misurazione dei gas di scarico dei motori a combustione RU 2012

1.3 La concentrazione numerica di particelle deve essere indicata per le condi-

zioni ambientali prevalenti ad ogni singola misurazione

2 Condizioni di funzionamento nominali

Le seguenti condizioni di funzionamento nominali devono essere soddi- sfatte:

2.1 Ambienti climatici, meccanici e elettromagnetici:

– campo per la temperatura ambiente da –10 °C a 40 °C; – campo per la pressione ambiente da 860 hPa a 1060 hPa; – classe ambientale meccanica M3; – classe ambientale elettromagnetica E2.

2.2 I valori nominali delle condizioni di funzionamento elettriche indicati dal

fabbricante fanno riferimento: – ai campi di tensione e di frequenza per l’alimentazione in corrente al- ternata; – ai limiti dell’alimentazione in corrente continua.

3 Errori massimi tollerati

Gli errori massimi tollerati sono definiti come segue: a seconda della dimensione e della composizione delle particelle, lo stru- mento di misurazione deve mantenere per tutto il campo di misurazione un’efficienza E entro i valori di variazione critici di cui alla tabella 1. Efficienza degli strumenti di misurazione di nanoparticelle Tabella 1

Diametro di mobilità Valori limite dell’efficienza E

nanoparticelle 23 nm E < 50 % nanoparticelle 41 nm 50 % < E nanoparticelle 80 nm 70 % < E < 130 % nanoparticelle 200 nm E < 200 % goccioline di tetracontano 30 nm E<5% (concentrazione numerica fino a 105 cm–3)

4 Effetti ammissibili di disturbi

4.1 Sono considerati disturbi:

– le nanoparticelle di diametro inferiore a 20 nm derivanti segnatamente da additivi per carburanti di motori a combustione; – spruzzi d’acqua, componenti corrosivi dei gas di scarico, polvere; – calore nel campione e nell’ambiente del campionamento in presenza di temperature di 300 °C durante 5 minuti; – condensazione di componenti dei gas di scarico;

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Strumenti di misurazione dei gas di scarico dei motori a combustione RU 2012

– concentrazione di particelle molto elevata come durante misurazioni su motori senza un filtro antiparticolato o con un filtro antiparticolato dan- neggiato; – insudiciamento dei sensori dello strumento di misurazione, segnata- mente a causa del deposito di fuliggine o di prodotti di condensazione.

4.2 L’influenza di un’interferenza deve essere tale che:

– la variazione del risultato della misurazione non supera il valore di variazione critico di cui al numero 3; – l’indicazione del risultato della misurazione non può essere interpretata come risultato valido.

4.3 L’utilizzatore deve essere avvertito e una misurazione ufficiale deve essere

soppressa quando disturbi provocano variazioni superiori di quelle ammesse al numero 4.2.

5 Altri requisiti

5.1 Il processo di misurazione deve essere automatizzato in modo da eliminare

le influenze soggettive dell’utilizzatore.

5.2 Al momento della misurazione ufficiale di cui al numero 7, la risposta al

gradino del valore misurato da 10 a 90 per cento deve durare, per una varia- zione rettangolare della concentrazione in entrata (crescente o decrescente), da 4.5 s a 5.5 s (tempo di riposta).

5.3 La durata dell’entrata del gas di scarico al momento del campionamento fino

all’indicazione della concentrazione numerica deve essere inferiore a 10 s (tempo di ritardo).

5.4 Per l’esame del tipo i dati di misurazione devono essere emessi elettronica-

mente in un file di testo recante la marcatura oraria e la concentrazione numerica e prevedere un tasso di rilevamento di almeno 10 Hz. Il file di testo deve poter essere scaricato con un interfaccia su computer disponibili in commercio.

5.5 Lo strumento di misurazione deve essere concepito per il funzionamento

all’aperto in modo portatile.

6 Stabilità di misurazione

6.1 Conformemente all’allegato 1 numero 9.3 dell’ordinanza sugli strumenti di

misurazione le informazioni sul funzionamento dello strumento di misura- zione contengono indicazioni dettagliate, in particolare sull’obbligo della manutenzione da parte dell’utilizzatore, su tutti i lavori di manutenzione, nonché sulla loro frequenza e i documenti per attestarne l’esecuzione.

6.2 Rientrano nei lavori di manutenzione almeno i lavori seguenti:

– la pulizia dei componenti che entrano in contatto con particelle; – il controllo dei sensori integrati riguardanti segnatamente l’umidità, la temperatura e la pressione;

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Strumenti di misurazione dei gas di scarico dei motori a combustione RU 2012

– all’occorrenza, la regolazione dei sensori importanti per la misurazione della concentrazione numerica di particelle.

6.3 Lo strumento di misurazione deve essere concepito in modo tale che i lavori

di manutenzione bastano per mantenere le caratteristiche metrologiche entro i limiti degli errori massimi tollerati durante il termine di verificazione.

6.4 Se uno strumento di misurazione è sottoposto a una regolazione dopo la

manutenzione, è necessario procedere anche a una verificazione successiva.

6.5 L'Istituto federale di metrologia determina la procedura di verificazione

successiva caso per caso, secondo il tipo di strumento di misurazione.

7 Misurazione ufficiale

7.1 Per misurazione ufficiale si intende il processo di misurazione regolamentato per la misurazione ufficiale dei gas di scarico.

7.2 La misurazione ufficiale deve:

– essere iniziata e finita dall’utilizzatore; – essere eseguita senza interruzioni; – durare al massimo 5 minuti; – determinare il valore massimo a partire dai valori misurati; – indicare almeno i valori seguenti: il valore misurato attuale, il valore massimo e la durata della misurazione, in secondi, dall’inizio della misurazione ufficiale.

7.3 Alla fine della misurazione ufficiale, lo strumento di misurazione deve

registrare su un supporto durevole le seguenti indicazioni: – la dicitura «misurazione ufficiale»; – la data e l’ora della misurazione; – il valore massimo della concentrazione numerica; – la durata della misurazione.

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Allegato 5 (art. 9d)

Marcature di conformità e iscrizioni supplementari richiesti per gli strumenti di misurazione di nanoparticelle

Marchi e iscrizioni

1 Simbolo

Gli strumenti di misurazione delle nanoparticelle devono essere muniti: a. del seguente marchio di conformità e del numero d’identificazione:

1. l’altezza del marchio rappresentato dal simbolo seguente non può

essere inferiore a 5 mm:

CH

2. il(i) numero(i) d’identificazione dello(degli) organismo(i) di valu-

tazione della conformità che ha(hanno) effettuato la(le) opera- zione(i) di verifica; b. della seguente marcatura metrologica: lettera «M» e ultime due cifre dell’anno di apposizione della marcatura, iscritti in un rettangolo dove l’altezza del rettangolo corrisponde all’altezza della marcatura di con- formità; la marcatura metrologica supplementare è posta immediata- mente dopo la marcatura di conformità; c. delle seguenti iscrizioni:

1. il nome del fabbricante,

2. il numero dell’organismo di valutazione della conformità,

3. il modello e il numero di serie dello strumento di misurazione.

2 Dispositivo per l’apposizione del marchio di conformità

Gli strumenti di misurazione devono essere muniti del marchio di confor- mità e delle iscrizioni. Il marchio di conformità e le iscrizioni devono essere apposti sullo strumento in modo che sia impossibile rimuoverli senza dan- neggiare lo stesso e devono essere chiaramente visibili quando lo strumento è installato nella sua posizione regolare di funzionamento. Il marchio di con- formità e le iscrizioni devono essere apposti insieme sullo strumento ma in maniera distinta.

3 Utilizzazione di una targhetta di supporto

Se si utilizza una targhetta di supporto, questa deve essere assicurata mediante sigillatura, a meno che la sua eventuale asportazione dello stru- mento comporti il danneggiamento della medesima. Se la targhetta di sup- porto va assicurata mediante sigillatura, deve essere possibile apporvi un sigillo di garanzia.

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