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AS 2012 5413

Ordinanza sul personale del Tribunale federale

Ordinanza sul personale del Tribunale federale (OPersTF)

Modifica del 17 agosto 2012

Il Tribunale federale svizzero ordina:

I L’ordinanza sul personale del Tribunale federale del 27 agosto 20011 è modificata come segue:

Titolo prima dell’art. 80b Sezione 15a: Protezione dei dati

Art. 80b Protezione dei dati personali (art. 27, 27a, 27b, 27c LPers)

Per il trattamento dei dati personali dei candidati, degli impiegati e degli ex dipen- denti del Tribunale federale sono applicabili per analogia le disposizioni dell’ordi- nanza del 26 ottobre 20112 sulla protezione dei dati personali del personale federale, fatte salve le disposizioni derogatorie di cui alla presente sezione.

Art. 80c Conservazione, archiviazione e distruzione

1 Gli incarti personali sono conservati dal servizio competente per i dieci anni

successivi alla cessazione del rapporto di lavoro. Allo scadere del termine di conser- vazione, gli incarti sono archiviati presso il Tribunale federale se degni d’archi- viazione giusta l’articolo 4 capoverso 1 dell’ordinanza del Tribunale federale del 27 settembre 19993 relativa all’applicazione della legge sull’archiviazione. Quanto non degno d’archiviazione è distrutto. 2 Durante il rapporto di lavoro, le valutazioni delle prestazioni e le relative decisioni nonché i risultati dei test della personalità e delle valutazioni del potenziale sono conservati per dieci anni. Allo scadere del termine di conservazione, essi sono distrutti. Possono eccezionalmente essere conservati più a lungo se una controversia derivante dal rapporto di lavoro lo giustifica.

2012-1496 5413

Ordinanza sul personale del Tribunale federale RU 2012

Art. 80d Utilizzazione dell’infrastruttura elettronica (art. 25b cpv. 2 LTF4)

Per l’utilizzazione dell’infrastruttura elettronica sono applicabili per analogia le disposizioni dell’ordinanza del 22 febbraio 20125 sul trattamento di dati personali derivanti dall’utilizzazione dell’infrastruttura elettronica della Confederazione.

Art. 80e Incaricato della protezione dei dati (art. 11a LPD e art. 23 OLPD)

1 L’incaricato della protezione dei dati del Tribunale federale è:

a. il responsabile della protezione dei dati ai sensi dell’articolo 11a capoverso 5 lettera e della legge federale del 19 giugno 19926 sulla protezione dei dati (LPD) e degli articoli 12a e 12b dell’ordinanza del 14 giugno 19937 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD); b. il consulente per la protezione dei dati giusta l’articolo 23 OLPD. 2 A livello tecnico e professionale, egli esercita la sua funzione in modo indipen- dente. 3 Gli impiegati del Tribunale federale possono in ogni momento ricorrere alla consu- lenza dell’incaricato della protezione dei dati del Tribunale federale.

II La presente modifica entra in vigore il 17 agosto 2012.

17 agosto 2012 In nome del Tribunale federale svizzero: Il presidente, Lorenz Meyer Il segretario generale, Paul Tschümperlin

4 Legge del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale (RS 173.110)

5 RS 172.072 6 RS 235.1 7 RS 235.11

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