AS 2012 5517
Strumento di emendamento alla Costituzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni così come emendata dalle Conferenze di plenipotenziari di Kyoto 1994, di Minneapolis 1998, di Marrakech 2002 e di Antalya 2006
Traduzione1
Strumento di emendamento alla Costituzione dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni così come emendata dalle Conferenze di plenipotenziari di Kyoto 1994, di Minneapolis 1998, di Marrakech 2002 e di Antalya 2006
Adottato a Guadalajara il 22 ottobre 2010 Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 29 agosto 2012 Entrato in vigore per la Svizzera il 29 agosto 2012
Parte I Prefazione In virtù e in applicazione delle disposizioni pertinenti della Costituzione dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992)2 così come emendata dalla Conferenza di plenipotenziari (Kyoto, 1994), dalla Conferenza di plenipotenziari (Minneapolis,1998), dalla Conferenza di plenipotenziari (Marrakech, 2002) e dalla Conferenza di plenipotenziari (Antalya, 2006) e segnatamente in conformità con le disposizioni dell’articolo 55, la Conferenza di plenipotenziari dell’Unione interna- zionale delle telecomunicazioni (Guadalajara, 2010) ha adottato gli emendamenti seguenti alla Costituzione succitata:
Capitolo V Altre disposizioni relative al funzionamento dell’Unione
Art. 28 Finanze dell’Unione 165 5. Nel caso delle classi di contribuzione di tre o più unità, un Paese membro PP-98 non può decurtare la classe di contribuzione scelta precedentemente per oltre il 15 percento delle relative unità di contribuzione e deve arrotondare l’im- porto della contribuzione verso il valore inferiore più vicino nella scala delle unità di contribuzione; nel caso delle classi di contribuzione inferiori alle tre unità, la riduzione non deve essere superiore a una classe di contribuzione. Il Consiglio deve indicargli le modalità di messa in atto progressiva di questa riduzione nel periodo tra due Conferenze di plenipotenziari. Tuttavia, in circostanze eccezionali, come catastrofi naturali che necessitano il varo di programmi di assistenza internazionale, la Conferenza può autorizzare una riduzione maggiore del numero di unità di contribuzione se uno Stato mem- bro ne fa richiesta e fornisce la prova che non è più in grado di mantenere il suo contributo nella classe scelta inizialmente.
RS 0.784.013
1 Dal testo originale francese (RO 2012 5517).
2 RS 0.784.01
2011-0570 5517
Costituzione dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni. RU 2012 Strumento di emendamento, Guadalajara 2010
Parte II Data dell’entrata in vigore Gli emendamenti contenuti nel presente Strumento entreranno in vigore, nella loro totalità e in forma di un solo strumento, il 1° gennaio 2012, tra gli Stati membri che saranno allora parte alla Costituzione e alla Convenzione dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) e che, prima di tale data, avranno deposita- to il loro strumento di ratificazione, di accettazione o d’approvazione del presente Strumento o l’adesione a quest’ultimo.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno firmato l’originale del presente Strumento d’emendamento alla Costituzione dell’Unione internazionale delle tele- comunicazioni (Ginevra, 1992) così come emendata dalla Conferenza di plenipoten- ziari (Kyoto, 1994), dalla Conferenza di plenipotenziari (Minneapolis, 1998), dalla Conferenza di plenipotenziari (Marrakech, 2002) e dalla Conferenza di plenipoten- ziari (Antalya, 2006).
Fatto a Guadalajara, il 22 ottobre 2010
(Seguono le firme)
Costituzione dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni. RU 2012 Strumento di emendamento, Guadalajara 2010
Campo d’applicazione il 19 settembre 2012 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)
Australia* 29 marzo 2012 29 marzo 2012 Bielorussia 23 luglio 2012 23 luglio 2012 Bulgaria 12 dicembre 2011 1° gennaio 2012 Corea del Sud* 8 luglio 2011 1° gennaio 2012 Estonia 6 gennaio 2012 6 gennaio 2012 Finlandia 30 novembre 2011 1° gennaio 2012 Francia* 10 agosto 2011 1° gennaio 2012 Indonesia* 7 febbraio 2012 7 febbraio 2012 Lettonia 11 giugno 2012 11 giugno 2012 Malta 9 febbraio 2012 A 9 febbraio 2012 Monaco 11 maggio 2011 1° gennaio 2012 Spagna 15 giugno 2012 15 giugno 2012 Svizzera* 29 agosto 2012 29 agosto 2012 Ungheria 12 giugno 2012 12 giugno 2012 Uzbekistan 23 gennaio 2012 23 gennaio 2012 Vietnam 8 dicembre 2011 1° gennaio 2012 * Riserve e dichiarazioni vedi qui appresso. Le riserve e le dichiarazioni fatte al termine della Conferenza addizionale dei plenipoten- ziari dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni sono parte integrante degli Atti finali della Conferenza. Esse non sono pubblicate nella RU. I testi francese, tedesco e inglese possono essere ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
Costituzione dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni. RU 2012 Strumento di emendamento, Guadalajara 2010
Riserve e dichiarazioni comuni
Dichiarazione n. 39 «All’atto della firma degli Atti finali della Conferenza dei plenipotenziari (Guadala- jara, 2010), le delegazioni dei Paesi presenti alle Conferenza dichiarano formalmen- te di mantenere le dichiarazioni e le riserve formulate dai loro rispettivi Paesi al momento della firma degli Atti finali delle precedenti conferenze dell’Unione aventi potere di concludere accordi, come se fossero state formulate integralmente durante la presente Conferenza dei plenipotenziari.»
Dichiarazione aggiuntiva n. 85 «Le delegazioni degli Stati presenti alla Conferenza, riferendosi alla dichiarazione del Messico (n. 70), ove essa e altre dichiarazioni simili si rifanno alla Dichiarazione di Bogotà del 3 dicembre 1976 formulata dai Paesi equatoriali e alla rivendicazione di questi Paesi di diritti sovrani su segmenti dell’orbita di satelliti geostazionari, o ad altre rivendicazioni affini, dichiarano che la presente Conferenza non può accogliere tali rivendicazioni. Le delegazioni tengono inoltre a precisare che il riferimento contenuto nell’artico- lo 44 della Costituzione alla «situazione geografica di alcuni Paesi», non implica il riconoscimento della rivendicazione di alcun diritto preferenziale sui satelliti geosta- zionari.»