AS 2012 5527
Ordinanza sulla condotta della guerra elettronica e sull'esplorazione radio
Ordinanza sulla condotta della guerra elettronica e sull’esplorazione radio (OCGE)
del 17 ottobre 2012
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 4a capoversi 2 e 3, nonché 4b capoverso 4 della legge federale del 3 ottobre 20081 sul servizio informazioni civile (LSIC); visto l’articolo 99 capoverso 1bis della legge militare del 3 febbraio 19952 (LM); visti gli articoli 26 capoverso 2 e 48 capoverso 1 della legge del 30 aprile 19973 sulle telecomunicazioni (LTC), ordina:
Sezione 1: Esplorazione radio
Art. 1 Servizio competente L’esplorazione radio compete al Centro operazioni elettroniche (COE) della Base d’aiuto alla condotta dell’esercito.
Art. 2 Compiti del Centro operazioni elettroniche
1 Il COE riceve i mandati di esplorazione radio dai suoi mandanti e li elabora.
2 Rileva ed elabora le emissioni elettromagnetiche provenienti da sistemi di teleco- municazione all’estero e trasmette i risultati ai mandanti. 3 Acquista gli impianti tecnici necessari all’adempimento dei propri compiti ed effettua le misurazioni e le prove necessarie.
4 Può esaminare la fattibilità di nuovi mandati di esplorazione radio.
5 Può proporre ai mandanti di aggiungere oggetti dell’esplorazione radio supplemen- tari ai mandati in corso.
RS 510.292
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Condotta della guerra elettronica e esplorazione radio RU 2012
Art. 3 Mandati di esplorazione radio 1 I servizi seguenti sono autorizzati, nel quadro dei rispettivi compiti legali, ad assegnare mandati di esplorazione radio: a. il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC); b. il Servizio informazioni dell’esercito. 2 Il SIC e il Servizio informazioni dell’esercito possono assegnare mandati di esplo- razione radio esclusivamente per acquisire informazioni rilevanti in materia di politica di sicurezza su fatti che si verificano all’estero.
3 Le informazioni di cui al capoverso 2 servono:
a. nell’ambito del terrorismo: all’individuazione di attività, collegamenti e strutture di gruppi e reti terroristici nonché all’individuazione di attività e collegamenti di singoli terroristi; b. nell’ambito della proliferazione: all’investigazione su programmi relativi ad armi di distruzione di massa e a vettori di armi di distruzione di massa non- ché all’investigazione su strutture di acquisizione e tentativi di acquisizione; c. nell’ambito del controspionaggio: all’individuazione di attività e strutture di agenti statali e non statali; d. nell’ambito dei conflitti all’estero con ripercussioni sulla Svizzera: alla valu- tazione della situazione in materia di sicurezza, della stabilità dei regimi e di fattori strategici d’influenza; e. nell’ambito militare e dell’armamento: all’esplorazione di conflitti militari attuali e possibili nonché di potenziali militari e di sviluppi in materia d’armamento; f. nell’ambito delle zone d’impiego dell’Esercito svizzero: all’esplorazione della situazione attuale in materia di sicurezza e alla valutazione dei possibili sviluppi; g. al mantenimento e all’ulteriore sviluppo delle attività di acquisizione di informazioni dei mandanti autorizzati. 4 I mandati di esplorazione radio sono concordati per scritto. Vi si definisce il settore d’esplorazione e la forma dei risultati.
Art. 4 Elaborazione dei dati 1 Il COE distrugge i risultati acquisiti nel quadro dell’esplorazione radio al più tardi al momento della conclusione del rispettivo mandato di esplorazione radio. 2 Distrugge le comunicazioni rilevate al più tardi 18 mesi dopo il loro rilevamento.
3 Distrugge i dati di collegamento rilevati al più tardi 5 anni dopo il loro rileva- mento. 4 Può utilizzare i dati rilevati sulla base di un mandato di esplorazione radio anche per adempiere un altro mandato di esplorazione radio dello stesso mandante.
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5 La notifica delle collezioni di dati, il diritto di informazione e di accesso nonché l’archiviazione sono retti dalle disposizioni legali applicabili al rispettivo mandante.
Art. 5 Dati su persone e fatti in Svizzera 1 I dati su persone e fatti in Svizzera riconosciuti come tali, sono distrutti immedia- tamente dal COE.
2 Sono fatti salvi i dati secondo l’articolo 4a capoversi 4 lettera b e 5 LSIC.
Art. 6 Contatti con servizi specializzati esteri I contatti in materia di servizi informazioni tra il COE e servizi specializzati esteri avvengono per il tramite del SIC.
Art. 7 Sicurezza 1 I risultati dei mandati di esplorazione radio sono classificati secondo l’ordinanza del 4 luglio 20074 sulla protezione delle informazioni della Confederazione. 2 I servizi interessati assicurano nella propria sfera di responsabilità un’adeguata protezione delle persone, delle informazioni e delle opere.
Sezione 2: Autorità di controllo indipendente per l’esplorazione radio
Art. 8 Composizione 1 L’Autorità di controllo indipendente (ACI) secondo l’articolo 4b LSIC è composta da tre membri dell’Amministrazione federale.
2 Né il presidente né la maggioranza dei membri dell’ACI possono far parte del
Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS). 3 L’ACI deve disporre delle conoscenze tecniche necessarie nei settori dell’esplora- zione radio o delle telecomunicazioni, nonché della politica di sicurezza e della protezione dei diritti fondamentali.
4 Il capo del DDPS propone al Consiglio federale i membri dell’ACI.
5 L’ACI è dotata di una segreteria. Il DDPS mette a disposizione le risorse necessa- rie.
Art. 9 Decisioni e compiti
1 Le decisioni dell’ACI necessitano dell’approvazione della maggioranza dei suoi
membri.
4 RS 510.411
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2 L’ACI definisce la propria organizzazione. Stabilisce segnatamente il membro che assume la presidenza.
3 L'ACI presenta annualmente un rapporto al capo del DDPS. Quest'ultimo informa
il Consiglio federale. 4 L'ACI assicura la protezione di tutte le informazioni ricevute secondo le disposi- zioni legali applicabili al rispettivo mandante e al COE.
Art. 10 Obbligo di notifica e di informazione dei servizi controllati 1 I mandanti notificano all’ACI ogni nuovo mandato di esplorazione radio e la sua conclusione. L’esplorazione radio inizia indipendentemente dall’avvio dell’esame da parte dell’ACI. 2 I mandanti e il COE forniscono all’ACI tutte le informazioni desiderate in relazio- ne con l’esplorazione radio. Garantiscono all’ACI l’accesso agli impianti e ai locali utilizzati per l’esplorazione radio.
Art. 11 Collaborazione con gli organi di controllo del DDPS L’ACI e gli organi di controllo del DDPS si informano reciprocamente in merito alla rispettiva attività di controllo.
Sezione 3: Condotta della guerra elettronica dell’esercito
Art. 12 1 La condotta della guerra elettronica secondo l’articolo 99 capoversi 1bis e 1ter LM nonché il disturbo dello spettro elettromagnetico competono all'esercito. 2 Il disturbo nello spettro elettromagnetico di frequenze non militari deve essere approvato dal capo del DDPS. 3 Il capo dell’esercito emana istruzioni sull’istruzione e sull’impiego nell’ambito della condotta della guerra elettronica. 4 Il COE presta assistenza per l’istruzione e l’impiego nell’ambito della condotta della guerra elettronica.
Sezione 4: Assistenza tecnica alle autorità civili
Art. 13
1 Il COE può fornire assistenza tecnica alle autorità della Confederazione e dei
Cantoni nell’adempimento dei loro compiti. 2 L’assistenza è fornita secondo le disposizioni legali applicabili al rispettivo man- dante e d’intesa con l’Ufficio federale delle comunicazioni.
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3 Il COE può acquistare i mezzi tecnici necessari ed effettuare studi di fattibilità, misurazioni e prove. 4 Le prestazioni del COE sono indennizzate secondo le disposizioni dell’ordinanza dell’8 novembre 20065 sugli emolumenti del DDPS.
Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 14 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 15 ottobre 20036 concernente la guerra elettronica è abrogata.
Art. 15 Modifica del diritto vigente Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 4 marzo 20117 sui controlli di sicurezza relativi
alle persone
Allegato 1, n. 1
1. Funzioni generali in seno all’Amministrazione federale
… Membri degli stati maggiori per le situazioni straordinarie Membri del Comitato ristretto Sicurezza Membri dell’Autorità di controllo indipendente per l’esplorazione radio e della sua segreteria Direttori degli aggruppamenti e degli Uffici nonché i loro supplenti …
2. Ordinanza del 4 dicembre 20098 sul Servizio delle attività informative della
Confederazione
Art. 18 Esplorazione radio 1 Nell’ambito dei suoi compiti legali, il SIC può servirsi dell’esplorazione radio.
2 L’esplorazione radio avviene secondo gli articoli 4a e 4b LSIC.
5 RS 172.045.103 6 RU 2003 3971, 2006 3719, 2007 4309, 2008 3217, 2009 6937 7 RS 120.4 8 RS 121.1
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Art. 16 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2012.
17 ottobre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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