AS 2012 5537
Ordinanza sulla pianificazione del territorio
Ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT)
Modifica del 10 ottobre 2012
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 28 giugno 20001 sulla pianificazione del territorio è modificata come segue:
Art. 34a cpv. 1 lett. c e 1bis
1 Sono ammessi edifici e impianti necessari per:
c. abrogata 1bis Sono inoltre ammessi edifici e impianti necessari per la produzione di calore a partire da biomassa legnosa e la distribuzione di detto calore, se: a. le installazioni necessarie sono sistemate in edifici esistenti che non sono più necessari a scopo agricolo e sono collocati all’interno del nucleo dell’azien- da agricola; e b. le singole parti degli impianti soddisfano gli standard attuali di elevata effi- cienza energetica.
Art. 39 cpv. 3 3 Le autorizzazioni secondo il presente articolo possono essere rilasciate soltanto se l’aspetto esterno e la struttura edilizia basilare restano sostanzialmente immutati.
Art. 41 Campo d’applicazione dell’articolo 24c LPT 1 L’articolo 24c LPT è applicabile a edifici e impianti costruiti o trasformati legal- mente prima che il fondo in questione diventasse parte della zona non edificabile ai sensi del diritto federale (edifici e impianti secondo il diritto anteriore).
2 Esso non è applicabile a edifici e impianti agricoli isolati non abitati.
1 RS 700.1
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Ordinanza sulla pianificazione del territorio RU 2012
Art. 42, rubrica, nonché cpv. 1-3 Trasformazione di edifici e impianti secondo il diritto anteriore
1 Una trasformazione è considerata parziale e un ampliamento è considerato mode-
rato se l’identità dell’edificio o dell’impianto unitamente ai dintorni rimane conser- vata nei tratti essenziali. Sono ammessi miglioramenti volti a cambiare l’aspetto esterno. 2 Stato di riferimento determinante per la valutazione dell’identità è lo stato in cui si trovava l’edificio o l’impianto al momento dell’assegnazione a una zona non edifi- cabile. 3 Il quesito se l’identità dell’edificio o dell’impianto rimanga sostanzialmente immu- tata va valutato tenendo conto di tutte le circostanze. In ogni caso valgono le seguen- ti regole: a. all’interno del volume esistente dell’edificio la superficie utile lorda compu- tabile non può essere ampliata oltre il 60 per cento, fermo restando che la posa di un’isolazione esterna è considerata quale ampliamento all’interno del volume esistente dell’edificio; b. si può procedere ad un ampliamento esterno se sono rispettate le condizioni di cui all’articolo 24c capoverso 4 LPT; in questo caso, l’ampliamento tota- le, sia in relazione alla superficie utile lorda computabile, sia in relazione alla superficie totale (somma della superficie utile lorda computabile e della superficie accessoria lorda) non deve superare il 30 per cento o i 100 m2; gli ampliamenti all’interno del volume esistente dell’edificio sono computati solo per metà; c. i lavori di trasformazione non devono consentire una modifica rilevante dell’utilizzazione di edifici abitati in origine solo temporaneamente.
Art. 42a, rubrica, nonché cpv. 2 e 3 Trasformazione di edifici abitativi agricoli costruiti secondo il nuovo diritto (art. 24d cpv. 1 LPT)
2 Abrogato
3 La ricostruzione degli edifici distrutti per cause di forza maggiore può essere autorizzata.
Art. 42b cpv. 2 2 Essa è computata nelle possibilità di ampliamento dell’edificio abitativo secondo l’articolo 42 capoverso 3.
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Ordinanza sulla pianificazione del territorio RU 2012
Art. 43, rubrica, nonché cpv. 1 lett. d–f Edifici e impianti usati a scopi commerciali costruiti secondo il diritto anteriore (art. 37a LPT)
1 Cambiamenti di destinazione e ampliamenti di edifici e impianti usati a scopo
commerciale divenuti non conformi alla destinazione della zona possono essere autorizzati se: d.–f. abrogate
Art. 43a Disposizioni comuni Le autorizzazioni secondo la presente sezione possono essere rilasciate solo se: a. gli edifici non sono più necessari ai fini dell’anteriore destinazione conforme alla zona o vincolata all’ubicazione oppure se viene assicurato che gli edifici vengono mantenuti per tale scopo; b. la nuova utilizzazione non comporta un edificio sostitutivo che non sia necessario; c. è necessaria tutt’al più una leggera estensione dell’urbanizzazione esistente e tutti i costi d’infrastruttura in relazione all’utilizzazione autorizzata sono a carico del proprietario; d. la coltivazione agricola dei terreni circostanti non è minacciata; e. non vi si oppongono interessi preponderanti.
II La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 2012.
10 ottobre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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