Lexipedia

AS 2012 5787

Accordo amichevole relativo all'interpretazione della lettera b del numero 5 del Protocollo concernente la Convezione del 25 febbraio 2011 tra la Confederazione Svizzera e Malta per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito

Traduzione1

Accordo amichevole relativo all’interpretazione della lettera b del numero 5 del Protocollo concernente la Convezione del 25 febbraio 2011 tra la Confederazione Svizzera e Malta per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito

Concluso il 30 giugno 2012 Entrato in vigore il 6 luglio 2012

Le autorità competenti della Confederazione Svizzera e di Malta hanno concluso il seguente Accordo amichevole relativo all’interpretazione della lettera b del nume- ro 5 del Protocollo (di seguito «Protocollo») concernente la Convezione tra la Con- federazione Svizzera e Malta per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (di seguito «Convenzione») firmata a Roma il 25 febbraio 20112: Alla lettera b) del numero 5 del Protocollo sono contenute le informazioni che l’autorità competente dello Stato richiedente deve fornire all’autorità competente dello Stato richiesto in caso richiesta di informazioni ai sensi dell’articolo 26 della Convenzione. Sulla base di questa disposizione lo Stato richiedente deve fornire, oltre ad altre informazioni, (i) il nome e l’indirizzo della persona o delle persone oggetto del controllo o dell’inchiesta e, se disponibile, qualsiasi altro elemento che faciliti l’identificazione della persona o delle persone (data di nascita, stato civile o codice fiscale), nonché (v) il nome e l’indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste. Alla lettera c) viene stabilito che sebbene la lettera b) contenga importanti requisiti di tecnica procedurale volti a impedire la «fishing expedition», essa deve essere interpretata in maniera da non ostacolare uno scambio di informazioni automatico o spontaneo. Pertanto, questi requisiti sono da interpretare in modo tale che sia possibile rispon- dere a una richiesta di assistenza amministrativa se lo Stato richiedente, oltre alle informazioni da fornire secondo i sottoparagrafi (ii)–(iv) della lettera b) del nume- ro 5 del Protocollo, fornisce anche le seguenti informazioni: a) identifica la persona oggetto del controllo o dell’inchiesta, fermo restando che questa identificazione può essere effettuata anche in altro modo che indicandone il nome e l’indirizzo; e b) indica, sempre che gli siano noti, il nome e l’indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste; a condizione che non si tratti di una «fishing expedition».

1 Dal testo originale inglese.

2 RS 0.672.954.51

2012-2452 5787

Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito. Acc. amichevole con Malta RU 2012

Con le firme di entrambe le autorità competenti questo Accordo amichevole è appli- cabile dal giorno dell’entrata in vigore della Convenzione.

Fatto a Berna il 28 giugno 2012 Fatto a La Valletta il 30 giugno 2012

Per l’autorità competente Per l’autorità della Confederazione Svizzera: competente di Malta: Jürg Giraudi Aldo Farrugia Segreteria di Stato per le questioni Divisione imposizione internazionale finanziarie internazionali (SFI) Dipartimento delle contribuzioni

Accordo amichevole relativo all'interpretazione della lettera b del numero 5 del Protocollo concernente la Convezione del 25 febbraio 2011 tra la Confederazione Svizzera e Malta per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito | Lexipedia | Lexipedia