AS 2012 5935
Ordinanza concernente l'organizzazione degli acquisti pubblici dell'Amministrazione federale
Ordinanza concernente l’organizzazione degli acquisti pubblici dell’Amministrazione federale (OOAPub)
del 24 ottobre 2012
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 43 capoversi 2 e 3 nonché 47 capoverso 2 della legge federale del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA); visto l’articolo 35 della legge federale del 16 dicembre 19942 sugli acquisti pubblici (LAPub), ordina:
Capitolo 1: Basi Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione 1 La presente ordinanza disciplina i compiti e le competenze nel settore degli acqui- sti pubblici dell’Amministrazione federale.
2 Si applica:
a. alle unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale secondo l’articolo 7 dell’ordinanza del 25 novembre 19983 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA); b. alle unità amministrative dell’Amministrazione federale decentralizzata secondo l’articolo 7a capoverso 1 lettere a e b OLOGA, fatta eccezione per il Consiglio dei PF. 3 All’acquisto di prestazioni edili sono applicabili soltanto le disposizioni relative al controllo gestionale degli acquisti e del capitolo 6 della presente ordinanza; per il rimanente, l’acquisto di prestazioni edili è retto dall’ordinanza del 5 dicembre 20084 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione (OILC).
RS 172.056.15
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Art. 2 Scopo La presente ordinanza garantisce che gli acquisti dell’Amministrazione federale siano efficienti dal punto di vista economico, conformi alla legge e sostenibili.
Art. 3 Definizioni Nella presente ordinanza si intende per: a. servizio centrale d’acquisto: un’unità organizzativa centrale che acquista beni e prestazioni di servizi di cui l’Amministrazione federale necessita per l’adempimento dei suoi compiti; b. servizio richiedente: un’unità organizzativa che necessita di beni e presta- zioni di servizi per l’adempimento dei suoi compiti; c. catalogo dei prodotti: un elenco di beni correnti e standardizzati, stabilito dal servizio centrale d’acquisto; d. controllo gestionale degli acquisti: strumento di gestione che consente di pilotare continuativamente i processi di conseguimento degli obiettivi nel settore degli acquisti; esso viene impiegato a tutti i livelli e si applica ai beni, alle prestazioni di servizi e alle prestazioni edili; è composto dai seguenti elementi:
1. gestione dei contratti della Confederazione,
2. statistica dei pagamenti degli acquisti,
3. monitoraggio degli acquisti sostenibili.
Sezione 2: Principi del controllo gestionale degli acquisti
Art. 4 Obiettivi del controllo gestionale degli acquisti Il controllo gestionale degli acquisti persegue i seguenti obiettivi: a. pilotaggio dell’osservanza della conformità e della trasparenza nei processi di acquisto nelle unità centralizzate e decentralizzate dell’Amministrazione federale; b. pilotaggio degli acquisti sostenibili, incentrato sugli aspetti economici, eco- logici e sociali; c. centralizzazione degli acquisti; concentrazione del volume degli acquisti per ottenere vantaggi economici e la garanzia di processi professionali conformi alla legge; d. pilotaggio strategico degli acquisti da parte del Consiglio federale sulla scor- ta di rendiconti regolari sui processi di acquisto.
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Art. 5 Controllo gestionale degli acquisti sovraordinato 1 Il Consiglio federale assume il controllo gestionale degli acquisti sovraordinato.
2 La Conferenza dei segretari generali (CSG) elabora all’attenzione del Consiglio federale raccomandazioni sul controllo gestionale degli acquisti. 3 A tal fine la CSG si basa sul rendiconto dell’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL). 4 I servizi centrali d’acquisto inoltrano all’UFCL le necessarie valutazioni consoli- date.
Art. 6 Gestione dei contratti della Confederazione
1 La gestione dei contratti della Confederazione è un sistema informatizzato che
garantisce un pilotaggio efficace dei contratti in base a processi sicuri, gestiti elet- tronicamente e che coprono tutte le fasi della gestione dei contratti. 2 Con questo sistema i servizi richiedenti forniscono in particolare le seguenti indi- cazioni: a. per ogni aggiudicazione che supera il valore soglia, le informazioni concer- nenti la pubblicazione sulla piattaforma internet per gli acquisti pubblici simap.ch (numero di identificazione, data, bando di concorso e aggiudica- zione), i destinatari dell’aggiudicazione, l’oggetto dell’acquisto e la cate- goria di acquisto secondo la classificazione CPV5, il valore dell’acquisto e il tipo di procedura; b. per ogni contratto, indipendentemente dal valore della commessa, la data, il tipo di procedura (nel caso di una trattativa privata ai sensi della LAPub anche le indicazioni supplementari), il partner contrattuale, la categoria di acquisto secondo la classificazione CPV e il valore dell’acquisto. 3 Le valutazioni consolidate devono poter essere allestite sulla base di queste indica- zioni.
4 L’UFCL coordina l’esercizio e la manutenzione dell’applicazione informatica
relativa alla gestione dei contratti della Confederazione nonché il suo impiego tra i servizi richiedenti e i fornitori di prestazioni esterni e interni.
Art. 7 Statistica dei pagamenti degli acquisti 1 La statistica dei pagamenti degli acquisti si basa sul rilevamento informatico di tutti i pagamenti per forniture commerciali, prestazioni di servizi ed edili secondo la classificazione CPV. 2 I servizi richiedenti sono tenuti a registrare nel sistema informatico dei pagamenti tutti i pagamenti effettuati con le indicazioni concernenti il servizio di acquisto, l’oggetto dell’acquisto, il destinatario del pagamento e l’importo.
5 CPV = Common Procurement Vocabulary dell’UE: Raccomandazione della Commis-
sione del 30 lug. 1996 relativa all’utilizzazione del vocabolario comune per gli appalti (CPV) per la descrizione dell’oggetto dell’appalto, GU L 222 del 3.9.1996, pag. 10.
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3 Il sistema informatico dei pagamenti genera automaticamente la statistica dei paga- menti degli acquisti.
Art. 8 Monitoraggio degli acquisti sostenibili 1 Il monitoraggio degli acquisti sostenibili comprende i dati specifici concernenti il resoconto sulla considerazione degli aspetti economici, ambientali e sociali nell’ag- giudicazione delle commesse.
2 I servizi richiedenti rilevano elettronicamente i dati specifici.
Capitolo 2: Acquisto centralizzato di beni e prestazioni di servizi Sezione 1: Organizzazione
Art. 9 Servizi centrali d’acquisto Fatto salvo l’articolo 10, l’elenco dei beni e delle prestazioni di servizi di cui all’allegato sono acquistati dai seguenti servizi centrali d’acquisto: a. gruppo armasuisse; b. Ufficio federale delle strade (USTRA); c. UFCL; d. Centrale viaggi della Confederazione (CFV).
Art. 10 Altri servizi d’acquisto I beni e le prestazioni di servizi seguenti sono acquistati dai servizi qui appresso: a. beni e prestazioni di servizi destinati all’aiuto internazionale allo sviluppo e alla cooperazione con i Paesi dell’Est: dai servizi responsabili del Diparti- mento federale degli affari esteri (DFAE) e del Dipartimento federale dell’economia (DFE); b. beni e prestazioni di servizi destinati all’aiuto umanitario: dal servizio responsabile del DFAE; c. beni e prestazioni di servizi all’estero destinati a coprire il fabbisogno delle rappresentanze svizzere all’estero: dal servizio responsabile del DFAE; d. beni e prestazioni di servizi nell’ambito della crittologia: dal servizio respon- sabile del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popola- zione e dello sport (DDPS).
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Sezione 2: Compiti e competenze dei servizi centrali d’acquisto
Art. 11 Gestione strategica e operativa degli acquisti 1 I servizi centrali d’acquisto sono responsabili della gestione strategica e operativa degli acquisti. 2 Nell’ambito delle loro competenze essi adempiono in particolare i seguenti com- piti: a. acquistano, se possibile, beni correnti e standardizzati, che durante il loro intero ciclo di vita rispettano elevate esigenze economiche, ecologiche e sociali. A tale scopo possono definire, d’intesa con i servizi tecnici (art. 28 e 29), cataloghi vincolanti di prodotti per i servizi richiedenti. Nell’acquisto di tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) per l’ammini- strazione osservano le direttive del competente organo di standardizzazione interno; b. definiscono i cataloghi di prodotti tenendo adeguatamente conto delle esi- genze dei servizi richiedenti, mettono a disposizione di regola una scelta di diversi prodotti e danno informazioni sulla loro offerta di prestazioni di ser- vizi; c. provvedono a un’adeguata concentrazione del volume delle commesse all’interno della Confederazione e concludono contratti a tale scopo; d. provvedono affinché le competenze e i processi siano chiari e trasparenti e gli acquisti siano eseguiti mediante un adeguato sistema di controllo interno.
Art. 12 Controllo gestionale degli acquisti 1 I servizi centrali d’acquisto adottano le misure adeguate per un efficiente controllo gestionale degli acquisti, segnatamente: a. l’esercizio di un sistema standardizzato di gestione dei contratti; b. la gestione della statistica dei pagamenti degli acquisti; c. il monitoraggio degli acquisti sostenibili della Confederazione.
2 Coordinano queste misure con i servizi richiedenti.
3 Allestiscono le valutazioni consolidate sulla base dei dati da essi rilevati e di quelli rilevati dai servizi richiedenti. Le inoltrano all’UFCL.
4 Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) può, su mandato della Conferenza
degli acquisti della Confederazione (CA), emanare le disposizioni di esecuzione necessarie per il controllo gestionale degli acquisti.
5 L’UFCL offre formazioni e perfezionamenti in materia di controllo gestionale
degli acquisti.
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Sezione 3: Delega della competenza in materia di acquisti
Art. 13 Principi 1 D’intesa con il servizio richiedente, il servizio centrale d’acquisto può delegare un acquisto a un altro servizio dell’Amministrazione federale conformemente agli arti- coli 14 e 15.
2 La delega è ammessa purché il servizio a cui viene delegata la competenza in
materia di acquisti (destinatario della delega) disponga delle corrispondenti compe- tenze specifiche. 3 Il servizio centrale d’acquisto e il destinatario della delega stabiliscono per scritto le modalità. 4 Il destinatario della delega informa il servizio centrale d’acquisto degli acquisti effettuati. 5 Il servizio centrale d’acquisto verifica l’osservanza delle disposizioni legali.
6 La delega deve essere revocata qualora le condizioni richieste non siano più adem- piute o non venga rispettato il diritto in materia di acquisti pubblici.
7 Il servizio centrale d’acquisto tiene un elenco delle deleghe concesse.
Art. 14 Delega limitata nel tempo 1 Il servizio centrale d’acquisto può delegare per una durata limitata l’esecuzione di un acquisto al servizio richiedente o ad altri servizi dell’Amministrazione federale, se si tratta di un bene o una prestazione di servizi per cui non sussiste potenzial- mente lo stesso bisogno in più unità amministrative (acquisto speciale). 2 L’UFCL può delegare per una durata limitata l’acquisto di beni e prestazioni di servizi delle TIC nell’ambito delle sue competenze a un altro servizio centrale d’acquisto, su richiesta di quest’ultimo. 3 L’UFCL può delegare per una durata limitata l’acquisto di prestazioni di servizi delle TIC nell’ambito delle sue competenze ai servizi richiedenti, purché gli acquisti non raggiungano il valore soglia determinante per un bando pubblico. In tal caso assume, in collaborazione con l’Organo direzione informatica della Confederazione (ODIC), il compito di un servizio di coordinamento secondo gli articoli 20 e 21.
Art. 15 Delega permanente 1 I servizi centrali d’acquisto possono trasferire in modo permanente a un servizio richiedente l’acquisto di determinati beni e prestazioni di servizi di cui all’allegato, per i quali l’acquisto centralizzato non sia opportuno. La CA decide in merito a questa delega. 2 Il servizio richiedente può chiedere alla CA di poter acquistare autonomamente un bene o una prestazione di servizio di cui all’allegato, se si rivela necessario ai fini della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblici.
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3 Se il servizio centrale d’acquisto o il servizio richiedente non condivide la deci- sione della CA, la Segreteria generale del DFF decide in via definitiva.
Sezione 4: Compiti e competenze dei servizi richiedenti
Art. 16 Copertura e comunicazione del fabbisogno 1 Il servizio richiedente copre il suo fabbisogno di beni e prestazioni di servizi di cui all’allegato presso i servizi centrali d’acquisto, per quanto la competenza relativa agli acquisti non gli sia stata delegata o sia stata delegata a un altro servizio. 2 Prima di decidere un acquisto esamina il fabbisogno tenendo conto dei costi e dei benefici. 3 Comunica quanto prima al servizio centrale d’acquisto il suo fabbisogno. Se possi- bile, raggruppa il fabbisogno di beni o prestazioni di servizi dello stesso tipo. 4 Sostiene il servizio centrale d’acquisto nell’allestimento dei documenti, in partico- lare la documentazione del bando e il contratto. L’estensione di questo obbligo a collaborare dipende dalle conoscenze specialistiche del servizio richiedente. 5 Garantisce le conoscenze tecniche sui beni e le prestazioni di servizi da acquistare.
Art. 17 Controllo gestionale degli acquisti 1 Il servizio richiedente introduce nei corrispondenti sistemi informatici i suoi dati relativi alla gestione dei contratti della Confederazione, alla statistica dei pagamenti degli acquisti e al monitoraggio degli acquisti sostenibili della Confederazione conformemente agli articoli 6–8. 2 È responsabile della qualità e del consolidamento dei suoi dati sugli acquisti.
3 Coordina le sue misure con quelle dei servizi centrali d’acquisto.
Art. 18 Procedura in caso di divergenze 1 Il servizio richiedente esamina immediatamente con il servizio centrale d’acquisto le divergenze, in particolare quelle concernenti l’esistenza di un acquisto centraliz- zato secondo l’articolo 9. 2 Se il servizio centrale d’acquisto e il servizio richiedente non riescono ad accor- darsi in merito a un acquisto concreto, decide la Segreteria generale del DFF dopo aver consultato la CA.
Capitolo 3: Acquisto decentralizzato di altre prestazioni di servizi
Art. 19 Principio I servizi richiedenti possono acquistare autonomamente prestazioni di servizi che non figurano nell’allegato.
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Art. 20 Coordinamento degli acquisti decentralizzati I servizi di coordinamento provvedono al coordinamento fra i servizi richiedenti all’interno della Confederazione nonché alla qualità e all’uniformità verso l’esterno.
Art. 21 Servizi di coordinamento
1 Sono servizi di coordinamento per le seguenti prestazioni di servizi:
a. la Cancelleria federale: per le prestazioni di servizi in materia di traduzione, comunicazione e relazioni pubbliche; b. l’Ufficio federale del personale: per le prestazioni di servizi nei settori della formazione, della consulenza alla direzione e all’organizzazione. 2 I dipartimenti e la Cancelleria federale provvedono a un adeguato coordinamento fra i loro uffici e servizi nell’ambito dei mandati in materia di consulenza politica e di ricerca. 3 I servizi di coordinamento elaborano contratti tipo in collaborazione con il Centro di competenza per gli acquisti pubblici della Confederazione. 4 Concludono all’occorrenza contratti quadro per l’intera Amministrazione federale.
Art. 22 Servizi richiedenti 1 I servizi richiedenti possono ricevere le necessarie prestazioni di servizi sulla base di contratti dei servizi di coordinamento. 2 Se i servizi richiedenti concludono essi stessi contratti, questi devono basarsi sui contratti tipo dei servizi centrali d’acquisto e dei servizi di coordinamento.
Art. 23 Competenze, procedimenti e controllo gestionale degli acquisti 1 I dipartimenti, la Cancelleria federale e gli uffici federali provvedono a una chiara definizione delle competenze e dei procedimenti nell’ambito dell’acquisto di presta- zioni di servizi.
2 L’articolo 17 si applica per analogia.
3 I servizi centrali d’acquisto allestiscono le valutazioni consolidate sulla base dei dati rilevati dai servizi richiedenti. Le inoltrano all’UFCL.
Capitolo 4: Conferenza degli acquisti della Confederazione
Art. 24 Compiti 1 La CA è l’organo strategico dell’Amministrazione federale per i settori acquisto di beni e acquisto di prestazioni di servizi. In questo ambito adempie segnatamente i seguenti compiti: a. adotta linee guida e strategie per gli acquisti pubblici;
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b. decide i programmi di formazione e di perfezionamento in materia di acqui- sti pubblici; c. promuove l’impiego di tecnologie moderne nel settore degli acquisti pub- blici e al riguardo collabora con il servizio specializzato Tecnologie dell’in- formazione nell’ambito degli acquisti pubblici (art. 29). A questo scopo dirige il centro di competenza della Confederazione per Simap, che rappre- senta la Confederazione nell’Associazione simap.ch; d. decide le condizioni generali della Confederazione. Bada affinché queste siano per quanto possibile armonizzate con quelle delle FFS e della Posta Svizzera; e. provvede al coordinamento tra i servizi centrali d’acquisto e i servizi richie- denti; f. decide in merito a deleghe permanenti di cui all’articolo 15; g. coordina le tasse dei diritti d’autore dell’Amministrazione federale; h. si pronuncia sulle questioni essenziali in materia di politica e di strategia degli acquisti e può emanare raccomandazioni al riguardo; i. promuove acquisti sostenibili incentrandosi sugli aspetti economici, ecolo- gici e sociali; j. promuove, sostiene e coordina gli sforzi per prevenire la corruzione negli acquisti pubblici della Confederazione. 2 La CA tratta temi d’interesse comune in stretta collaborazione con la Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici (KBOB). 3 La CA può collaborare su base partenariale con le FFS e con la Posta Svizzera nei settori d’interesse comune.
Art. 25 Organizzazione
1 La CA si compone di un presidente e di altri nove membri al massimo.
2 I membri sono scelti in seno ai servizi centrali d’acquisto, all’ODIC, all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), alla Segreteria di Stato dell’economia (SECO), alla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e al Controllo federale delle finanze (CDF). 3 I membri sono eletti per quattro anni dal Consiglio federale su proposta del DFF e sono rieleggibili. 4 La CA può concedere lo statuto di osservatore alla Posta Svizzera, alle FFS, al settore dei PF e alla segreteria della Commissione della concorrenza (COMCO). 5 La CA può accogliere ospiti permanenti, in particolare rappresentanti di organizza- zioni cantonali e comunali.
6 La segreteria della CA è diretta dall’UFCL.
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7 La CA adotta un proprio regolamento interno nel quale sono disciplinati i dettagli riguardanti la sua organizzazione e il suo lavoro.
Art. 26 Comitati di esperti La CA può istituire comitati di esperti e affidare loro compiti riguardanti attribuzioni proprie affinché forniscano una consulenza preliminare in merito o li eseguano autonomamente.
Capitolo 5: Servizi specializzati e altre prestazioni di sostegno Sezione 1: Centro di competenza per gli acquisti pubblici della Confederazione
Art. 27
1 Il Centro di competenza per gli acquisti pubblici della Confederazione (CCAP)
sostiene i servizi d’acquisto e i servizi richiedenti nell’acquisto dei beni e delle prestazioni di servizi.
2 Adempie segnatamente i seguenti compiti:
a. consiglia i servizi d’acquisto e i servizi richiedenti su questioni di diritto degli acquisti e dei contratti; b. sostiene e consiglia i servizi d’acquisto e i servizi richiedenti nell’ambito della pianificazione e della strutturazione, nonché del disbrigo amministra- tivo e formale dei bandi pubblici; c. progetta la formazione e il perfezionamento nei settori degli acquisti e dei contratti pubblici e offre corrispondenti attività di formazione e di perfezio- namento. Queste attività possono essere aperte a partecipanti provenienti da servizi di acquisto cantonali e comunali. L’UFCL emana le tariffe necessarie per stabilire i prezzi a copertura dei costi; d. mette a disposizione mezzi ausiliari quali manuali e liste di controllo, non- ché contratti tipo; e. elabora e rivede le condizioni generali in base a un mandato della CA e le presenta alla stessa per decisione;
3 Il CCAP è aggregato dal profilo amministrativo all’UFCL.
Sezione 2: Altri servizi specializzati e prestazioni di sostegno
Art. 28 Servizio Acquisti pubblici ecologici 1 Il servizio Acquisti pubblici ecologici promuove principalmente acquisti pubblici rispettosi dell’ambiente e delle risorse.
2 Adempie segnatamente i compiti seguenti:
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a. fornisce raccomandazioni concernenti criteri ecologici per categorie di pro- dotti applicabili agli acquisti pubblici; b. consiglia i servizi centrali d’acquisto e i servizi richiedenti riguardo all’inte- grazione di aspetti ecologici negli acquisti pubblici; c. collabora nell’ambito delle offerte di formazione della CA; d. promuove lo scambio di informazioni e di esperienze sul tema degli acquisti ecologici in Svizzera e all’estero; e. collabora con gli organi competenti in materia di edilizia sostenibile; f. armonizza per quanto possibile i suoi strumenti e standard impiegati con quelli di altri servizi federali, dei Cantoni, dei Comuni e dei privati; g. è membro del Gruppo tecnico Gestione delle risorse e management ambien- tale dell’Amministrazione federale (RUMBA) ed è responsabile per le que- stioni concernenti gli acquisti pubblici ecologici.
3 È aggregato dal profilo amministrativo all’UFAM.
Art. 29 Servizio Tecnologie dell’informazione nell’ambito degli acquisti pubblici 1 Il servizio Tecnologie dell’informazione nell’ambito degli acquisti pubblici pro- muove l’impiego di tecnologie dell’informazione nell’ambito degli acquisti pubblici.
2 Adempie segnatamente i compiti seguenti:
a. consiglia i servizi che lo interpellano riguardo all’impiego di tecnologie dell’informazione appropriate nel processo degli acquisti pubblici; b. armonizza per quanto possibile i suoi strumenti e standard con quelli di altri servizi della Confederazione, dei Cantoni, dei Comuni e dei privati; c. dirige progetti interdipartimentali concernenti l’impiego di nuove tecnologie presso la Confederazione o vi collabora; d. elabora, in collaborazione con la CA e i servizi centrali d’acquisto, la strate- gia concernente l’impiego di tecnologie dell’informazione nell’ambito degli acquisti pubblici e presenta tale strategia alle autorità competenti per deci- sione.
3 Esso è aggregato dal profilo amministrativo all’ODIC.
Art. 30 Prestazioni di sostegno nelle questioni concernenti le condizioni di lavoro 1 Se la prestazione è fornita in Svizzera, in caso di necessità la Direzione del lavoro della SECO fornisce consulenza ai servizi centrali d’acquisto e ai servizi richiedenti sulle prescrizioni concernenti le condizioni di lavoro di cui all’articolo 7 capoverso 1 dell’ordinanza dell’11 dicembre 19956 sugli acquisti pubblici (OAPub).
6 RS 172.056.11
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2 Se la prestazione è fornita all’estero, in caso di necessità la Direzione del lavoro della SECO fornisce consulenza ai servizi centrali d’acquisto e ai servizi richiedenti nelle questioni concernenti l’osservanza degli accordi di base dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) di cui all’articolo 7 capoverso 2 OAPub.
3 La SECO può promuovere lo scambio di informazioni e di esperienze sul tema
degli acquisti socialmente sostenibili in Svizzera e all’estero, nonché collaborare nell’ambito delle offerte di formazione della CA e in quello dell’armonizzazione degli strumenti e degli standard dei servizi federali, dei Cantoni, dei Comuni.
Art. 31 Prestazioni di sostegno nelle questioni concernenti la parità tra uomini e donne. 1 L’Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo (UFU) consiglia, in caso di necessità, i servizi centrali d’acquisto e i servizi richiedenti nelle questioni concer- nenti la parità salariale tra donna e uomo. 2 L’UFU informa i servizi interessati sui risultati della sua attività di controllo secondo l’articolo 6 capoverso 4 OAPub7.
Capitolo 6: Altri obblighi e competenze dei servizi interessati
Art. 32 Decisione concernente le domande di risarcimento
1 Il DFF è competente per decidere sulle domande di risarcimento secondo la
LAPub. Si pronuncia previa consultazione del servizio nella cui sfera d’attività rientra il fatto su cui si fonda la domanda. 2 L’Amministrazione federale delle dogane decide nel suo settore di competenze su pretese inferiori a 10 000 franchi.
Art. 33 Obbligo di annuncio in caso di ostacoli alla libera concorrenza Se considera che la libera concorrenza sia ostacolata nel suo settore d’attività, il servizio d’acquisto, il servizio richiedente o il servizio di coordinamento lo annuncia alla segreteria della COMCO.
Art. 34 Impiego dei fondi Gli impegni finanziari possono essere assunti soltanto se sono stati stanziati i crediti necessari.
Art. 35 Conservazione dei documenti In assenza di disposizioni più restrittive, i servizi d’acquisto e i servizi richiedenti conservano tutti i documenti relativi alla procedura d’aggiudicazione per almeno tre anni dalla fine della procedura di aggiudicazione.
7 RS 172.056.11
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Art. 36 Istruzioni del DFF per gli acquisti in caso di assenza di concorrenza Il DFF emana istruzioni destinate a tutelare gli interessi finanziari della Confedera- zione nei casi in cui gli acquisti avvengono in assenza di concorrenza, segnatamente in situazioni di monopolio.
Capitolo 7: Disposizioni finali
Art. 37 Esecuzione Le unità amministrative dell’Amministrazione federale sono incaricate dell’esecu- zione della presente ordinanza.
Art. 38 Vigilanza I dipartimenti e la Cancelleria federale vigilano sull’esecuzione della legislazione in materia di acquisti pubblici e della presente ordinanza nel settore di loro compe- tenza; collaborano a tale scopo con i servizi centrali d’acquisto e i servizi di coordi- namento.
Art. 39 Abrogazione e modifica del diritto vigente
1 L’ordinanza del 22 novembre 20068 concernente l’organizzazione degli acquisti
pubblici della Confederazione è abrogata. 2 L’ordinanza del 5 dicembre 20089 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione è modificata come segue:
Art. 9 cpv. 4 lett. a 4 Nell’ambito della direzione operativa, gli OCI adempiono segnatamente i seguenti compiti: a. messa a disposizione di immobili, disinvestimento degli immobili e gestione commerciale degli edifici: in particolare la gestione degli acquisti comprese le cooperazioni negli acquisti, la gestione dei locali e delle superfici, la contabilità relativa alle opere e agli immobili e la gestione dei contratti. L’UFCL e armasuisse tengono conto delle disposizioni relative al controllo gestionale degli acquisti dell’ordinanza del 24 ottobre 201210 concernente l’organizzazione degli acquisti pubblici dell’Amministrazione federale.
8 RU 2006 5613, 2009 6149, 2010 3175, 2011 6093 9 RS 172.010.21 10 RS 172.056.15
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Art. 40 Disposizione transitoria I Dipartimenti e la Cancelleria federale istituiscono un controllo gestionale degli acquisti efficiente entro il 31 dicembre 2015. I lavori necessari a tal fine sono diretti dal DFF.
Art. 41 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.
24 ottobre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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Allegato (art. 9)
Beni e prestazioni di servizi il cui acquisto è di competenza dei servizi centrali d’acquisto
Gruppo Ufficio Centrale Ufficio Armasuisse federale delle viaggi della federale delle costruzioni Confedera- strade e della zione logistica
1. Prodotti alimentari e bevande x
2. Tessili e abbigliamento x
3. Olio da riscaldamento, benzina, x
carburante, prodotti chimici
4. Beni d’armamento, armi, installazioni x
di protezione e di difesa, comprese manutenzione e riparazione
5. Prodotti medici e settore farmaceutico x
6. Prestazioni di trasporto, fatta salva la x
competenza della Centrale viaggi della Confederazione
7. Autoveicoli, parti di veicoli, mezzi di x
trasporto, comprese manutenzione e riparazione
8. Beni e prestazioni di servizi x
nell’ambito dello sport e dello svago
9. Pubblicazioni, stampati e supporti x
d’informazione compresi documenti di sicurezza e d’identità
10. Burotica, compresa tecnica di pre- x
sentazione, apparecchi multifunzionali, compresi stampanti e accessori
11. Arredamento degli uffici e dei locali x
per l’amministrazione civile
12. Materiale per ufficio, compresi mate- x
riale cartaceo e materiale di consumo per EED
13. Servizi postali, escluso il corriere x
diplomatico
14. Tecnologie d’informazione e di x
telecomunicazione (TIC)
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Gruppo Ufficio Centrale Ufficio Armasuisse federale delle viaggi della federale delle costruzioni Confedera- strade e della zione logistica
15. Prestazioni di servizi informatici e x
personale a prestito nel settore TIC
16. TIC per i sistemi d’informazione, x
condotta, esplorazione e impiego dell’esercito nonché per il Servizio delle attività informative della Confederazione
17. Prestazioni di servizi informatici e x
fornitura di personale a prestito nel settore dei sistemi militari d’informa- zione, condotta, esplorazione e impiego nonché per il Servizio delle attività informative della Confederazione
18. TIC per parti costitutive delle strade x
nazionali
19. Beni e prestazioni di servizi per parti x
costitutive delle strade nazionali confor- memente all’OSN
20. Prestazioni di servizi necessari per x x x
l’approntamento, l’esercizio e la manu- secondo il secondo il secondo il settore di settore di settore di tenzione di beni competenza competenza competenza
21. Per i viaggi d’affari della Confedera- x
zione: prestazioni di servizi nell’ambito dei viaggi aerei; acquisto di servizi nel settore alberghiero, intermediazione e prenotazione di alberghi; acquisto, organizzazione, prenotazione e intermediazione di veicoli a noleggio e di servizi di limousine
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