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AS 2012 5951

Legge federale che attua l'articolo 123<i>b</i> della Costituzione federale sull'imprescrittibilità dei reati sessuali o di pornografia commessi su fanciulli impuberi (Modifica del Codice penale, del Codice penale militare e del diritto penale minorile)

Legge federale che attua l’articolo 123b della Costituzione federale sull’imprescrittibilità dei reati sessuali o di pornografia commessi su fanciulli impuberi (Modifica del Codice penale, del Codice penale militare e del diritto penale minorile)

del 15 giugno 2012

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 22 giugno 20111, decreta:

I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Codice penale2

Art. 101 cpv. 1 lett. e, nonché 3, terzo periodo

1 Sono imprescrittibili:

e. gli atti sessuali con fanciulli (art. 187 n. 1), la coazione ses- suale (art. 189), la violenza carnale (art. 190), gli atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191), gli atti sessuali con persone ricoverate, detenute od imputate (art. 192 cpv. 1) e lo sfruttamento dello stato di bisogno (art. 193 cpv. 1), se commessi su fanciulli minori di

12 anni.

3 … Il capoverso 1 lettera e si applica se il 30 novembre 2008 l’azione

penale o la pena non era ancora caduta in prescrizione secondo il diritto sino allora vigente.

2011-0402 5951

Attuazione dell’articolo 123b della Costituzione federale sull’imprescrittibilità RU 2012 dei reati sessuali o di pornografia commessi su fanciulli impuberi. LF

2. Diritto penale minorile del 20 giugno 20033

Art. 1 cpv. 2 lett. j 2 A complemento della presente legge si applicano per analogia le seguenti disposi- zioni del CP: j. gli articoli 98, 99 capoverso 2, 100 e 101 capoversi 1 lettere a‒d, 2 e 3 (Pre- scrizione);

3. Codice penale militare del 13 giugno 19274

Art. 59 cpv. 1 lett. e, nonché 3, terzo periodo

1 Sono imprescrittibili:

e. la coazione sessuale (art. 153), la violenza carnale (art. 154), gli atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 155), gli atti sessuali con fanciulli (art. 156 n. 1) e l’abuso della posizione militare (art. 157), se commessi su fanciulli minori di 12 anni.

3 … Il capoverso 1 lettera e si applica se il 30 novembre 2008 l’azione

penale o la pena non era ancora caduta in prescrizione secondo il diritto sino allora vigente.

II Il Consiglio federale non mette in vigore la legge federale del 13 giugno 20085 sulla prescrizione dell’azione penale in caso di reati commessi su fanciulli.

III

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 15 giugno 2012 Consiglio degli Stati, 15 giugno 2012 Il presidente: Hansjörg Walter Il presidente: Hans Altherr Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Il segretario: Philippe Schwab

3 RS 311.1 4 RS 321.0 5 FF 2008 4593

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Referendum ed entrata in vigore

1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il

4 ottobre 2012.6

2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2013.7

31 ottobre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

6 FF 2012 5233 7 Decreto sull’entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 30 ott. 2012.

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