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AS 2012 5955

Ordinanza sulle statistiche dell'assicurazione contro gli infortuni

Ordinanza sulle statistiche dell’assicurazione contro gli infortuni

Modifica del 7 novembre 2012

Il Dipartimento federale dell’interno ordina:

I L’ordinanza del 15 agosto 19941 sulle statistiche dell’assicurazione contro gli infor- tuni è modificata come segue:

Titolo Ordinanza del DFI sulle statistiche dell’assicurazione contro gli infortuni

Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza l’espressione «commissione» è sostituita, con i necessari ade- guamenti grammaticali, con «CSAINF».

Art. 3 lett. a Gli organi incaricati dell’allestimento delle statistiche sono: a. il Gruppo di coordinamento delle statistiche dell’assicurazione contro gli infortuni (CSAINF);

Art. 3a Compiti del CSAINF Il CSAINF ha i seguenti compiti: a. per quanto non risulti dallo scopo della statistica, determina il genere, la periodicità, l’epoca, l’estensione e la pubblicazione delle applicazioni stati- stiche; b. sorveglia dal profilo tecnico l’attività del servizio centrale e provvede al coordinamento con altre statistiche; c. approva il preventivo e il conto annuale del servizio centrale.

1 RS 431.835

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Statistiche dell’assicurazione contro gli infortuni RU 2012

Art. 4 Composizione e organizzazione del CSAINF

1 Il Dipartimento federale dell’interno nomina i membri del CSAINF su proposta

degli assicuratori. Il CSAINF si compone di: a. quattro rappresentanti dell’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI); b. due rappresentanti dell’Associazione svizzera d’assicurazioni (ASA); c. un rappresentante delle casse malati; d. un rappresentante comune degli altri assicuratori.

2 Il CSAINF si costituisce autonomamente. Emana un regolamento interno.

3 Le decisioni sono prese dalla maggioranza dei membri presenti. In caso di parità dei voti, una proposta viene considerata respinta. È fatto salvo l’articolo 14.

4 L’INSAI assume la presidenza e il segretariato del CSAINF.

5 Il CSAINF è sottoposto alla vigilanza dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

Art. 4a Durata del mandato, durata complessiva della carica e indennizzo dei membri del CSAINF 1 La durata del mandato dei membri del CSAINF è di quattro anni. Essa corrisponde al periodo di legislatura del Consiglio nazionale. Il mandato dei membri nominati nel corso della legislatura termina alla fine di quest’ultima. 2 La durata complessiva della carica è limitata a 12 anni; la carica si estingue al termine dell’anno civile corrispondente. In casi debitamente motivati, il Dipartimen- to federale dell’interno può prolungare sino a 16 anni al massimo la durata comples- siva della carica. 3 Per la loro attività, i membri del CSAINF hanno diritto a una diaria. Si applica per analogia la categoria di indennizzo S1 secondo il numero 1.3 dell’allegato 2 dell’ordinanza del 25 novembre 19982 sull’organizzazione del Governo e dell’Am- ministrazione.

4 Il rimborso delle spese sostenute dai membri del CSAINF è disciplinato dalle

corrispondenti disposizioni applicabili al personale federale.

Art. 11 Analisi, consulenze e informazioni agli organi dell’assicurazione contro gli infortuni e della prevenzione degli infortuni 1 Il servizio centrale effettua per l’UFSP, per l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, per la Segreteria di Stato dell’economia (SECO), per l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, per la Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (CFSL) e per l’Ufficio svizzero di prevenzione degli infortuni (upi), le analisi di cui necessitano per adempiere i compiti previsti dalla legge. Inoltre, il servizio centrale offre a queste istituzioni consulenza e informazioni. Le

2 RS 172.010.1

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informazioni possono essere procurate solo in forma tale da non permettere diretta- mente l’identificazione delle persone interessate. 2 La CFSL e l’upi assumono i costi delle analisi, delle consulenze e delle informa- zioni fornite dal servizio centrale.

Art. 12 Prestazioni statistiche per altri organi della Confederazione 1 Gli assicuratori e il servizio centrale forniscono ad altri organi della Confedera- zione non menzionati nell’articolo 11 le necessarie prestazioni statistiche. I dati e i risultati statistici possono essere trasmessi solo in forma tale da non permettere direttamente l’identificazione delle persone, delle aziende e degli assicuratori inte- ressati. 2 L’organo della Confederazione che ha usufruito delle prestazioni ne assume i costi.

Art. 13 Abrogato

II La presente modifica entra retroattivamente in vigore il 1° novembre 2012.

7 novembre 2012 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset

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