AS 2012 5995
Ordinanza sugli impianti di accumulazione
Ordinanza sugli impianti di accumulazione (OImA)
del 17 ottobre 2012
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 4, 5 capoverso 3, 12 capoverso 2, 22 capoverso 3, 31 capoverso 3 e 33 della legge federale del 1° ottobre 20101 sugli impianti di accumulazione (LImA), ordina:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Definizioni (art. 3 LImA)
1 Un impianto di accumulazione è composto da:
a. l’opera di sbarramento; b. la relativa ritenuta; c. le opere ausiliarie.
2 Le opere di sbarramento sono:
a. dighe in calcestruzzo o dighe in muratura; b. dighe in materiale sciolto; c. traverse mobili per lo sbarramento di fiumi, con relativi argini laterali. 3 Le ritenute sono bacini realizzati artificialmente, formati da opere di sbarramento.
4 Le opere ausiliarie sono costruzioni e impianti, collegati alla ritenuta e all’opera di sbarramento, necessari per l’esercizio sicuro di un impianto di accumulazione, in particolare sfioratori e dispositivi di scarico.
5 Il gestore è il titolare dell’autorizzazione di messa in esercizio.
Art. 2 Impianti di accumulazione che presentano un potenziale di pericolo particolare (art. 2 cpv. 2 lett. a LImA) 1 Esiste un potenziale di pericolo particolare se la rottura dell’opera di sbarramento può mettere in pericolo vite umane o causare danni materiali maggiori.
RS 721.101.1 1 RS 721.10
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2I Cantoni interessati annunciano all’autorità di vigilanza della Confederazione (Ufficio federale dell’energia, UFE) gli impianti di accumulazione che presumibil- mente presentano un potenziale di pericolo particolare malgrado non sottostiano alla LImA a causa delle loro dimensioni. 3 I gestori di questi impianti di accumulazione mettono a disposizione dell’UFE tutti i documenti necessari all’esame. 4 L’UFE chiede il parere degli altri Cantoni interessati prima di emettere la propria decisione.
Art. 3 Impianti di accumulazione che non presentano un potenziale di pericolo particolare (art. 2 cpv. 2 lett. b LImA) 1 Il gestore allega alla domanda di escludere il suo impianto di accumulazione dal campo d’applicazione della LImA tutti i documenti necessari a esaminare il poten- ziale di pericolo. 2 L’UFE chiede il parere degli altri Cantoni interessati prima di emettere la propria decisione.
Art. 4 Impianti di accumulazione situati su acque di confine (art. 4 LImA) 1 L’UFE stabilisce, per ogni caso specifico e in collaborazione con le autorità estere di vigilanza, i requisiti tecnici di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti di accumulazione situati su acque di confine. 2 Si attiene nella misura del possibile alla legislazione svizzera sugli impianti di accumulazione e provvede in ogni caso affinché il livello di sicurezza sia equiva- lente a quanto da essa stabilito.
Capitolo 2: Sicurezza degli impianti di accumulazione Sezione 1: Costruzione
Art. 5 Rinuncia a dispositivi di scarico (art. 5 cpv. 3 LImA)
Nelle vasche di ritenuta e nelle briglie per la stabilizzazione dell’alveo si può rinun- ciare a installare scarichi di fondo e paratoie di fondo.
Art. 6 Approvazione dei piani (art. 6 cpv. 5 LImA) 1 Nell’approvazione dei piani si stabilisce quali documenti il titolare deve rimettere all’autorità di vigilanza prima, durante e al termine dell’esecuzione dei lavori.
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2 Durante l’esecuzione dei lavori si possono esigere in particolare i seguenti docu- menti: a. i risultati dei rilevamenti geologici e dei controlli geotecnici; b. i risultati delle iniezioni o di altri interventi geotecnici effettuati per consoli- dare e impermeabilizzare il sottosuolo; c. i rapporti di costruzione; d. i risultati dei prelievi di materiale; e. i risultati della sorveglianza; f. i rapporti su eventi particolari. 3 Al termine dei lavori di costruzione si possono esigere in particolare i seguenti documenti: a. una sintesi e una valutazione dei rilevamenti geologici e dei controlli geo- tecnici; b. una sintesi e una valutazione delle iniezioni o di altri interventi geotecnici effettuati per consolidare e impermeabilizzare il sottosuolo; c. un elenco dei materiali di costruzione utilizzati e una valutazione dei prelievi di materiale; d. le modifiche rispetto al progetto di costruzione; e. i piani dell’opera realizzata; f. il tipo e la localizzazione degli strumenti di sorveglianza.
Art. 7 Esecuzione dei lavori (art. 6 cpv. 8 e art. 25 lett. a LImA) 1 L’autorità di vigilanza segue l’esecuzione dei lavori. Controlla in particolare che corrisponda ai piani approvati. 2 Durante l’esecuzione dei lavori, il titolare dell’approvazione dei piani rimette all’autorità di vigilanza i documenti stabiliti nell’approvazione dei piani (art. 6 cpv. 1 e 2).
Art. 8 Modifiche di progetto Le modifiche di progetto sono annunciate all’autorità di vigilanza e sottoposte alla sua approvazione ai sensi dell’articolo 6 LImA.
Art. 9 Fine dei lavori di costruzione (art. 6 cpv. 8 e art. 25 lett. a LImA) 1 Al termine dei lavori di costruzione, il titolare dell’approvazione dei piani rimette all’autorità di vigilanza un rapporto conclusivo dei lavori eseguiti. 2 Questo rapporto include i documenti stabiliti nell’approvazione dei piani (art. 6 cpv. 1 e 3).
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3 L’autorità di vigilanza verifica se i lavori di costruzione sono stati eseguiti secondo i piani approvati e le condizioni imposte. Consegna il risultato della sua verifica in un verbale di collaudo.
Art. 10 Smantellamento (art. 6 cpv. 1 LImA)
Lo smantellamento di un impianto di accumulazione equivale a una modifica.
Sezione 2: Messa in esercizio ed esercizio
Art. 11 Requisito per la messa in esercizio (art. 7, 8, 10 e 25 lett. a LImA) 1 Il gestore, prima di mettere in esercizio l’impianto, redige i seguenti regolamenti e li sottopone per approvazione all’autorità di vigilanza: a. un regolamento che definisce le procedure di azionamento degli sfioratori e dei dispositivi di scarico muniti di organi mobili necessari in situazione di piena (regolamento di manovra delle paratoie); b. un regolamento che per i casi d’emergenza definisce le procedure di allarme alle autorità e alla popolazione e le procedure per la gestione di tali casi (regolamento d’emergenza). 2 Sottopone questi regolamenti a costanti verifiche e presenta all’autorità di vigi- lanza eventuali aggiornamenti per approvazione. Gli aggiornamenti di dettagli non rilevanti per la sicurezza, quali gli indirizzi delle persone di contatto oppure modifi- che concernenti l’azionamento in esercizio normale degli sfioratori o dei dispositivi di scarico muniti di organi mobili, devono essere annunciati all’autorità di vigilanza ma non richiedono un’approvazione.
Art. 12 Messa in esercizio (art. 7 LImA)
1 Laddove il primo invaso di un impianto di accumulazione può essere svolto in
maniera controllata, il gestore ne sorveglia il comportamento e lo stato, eseguendo misurazioni e controlli visivi e prove di funzionamento degli sfioratori e dei disposi- tivi di scarico. Comunica all’autorità di vigilanza il risultato delle sue osservazioni. 2 L’autorità di vigilanza segue lo svolgimento della messa in esercizio e controlla che sia eseguita conformemente all’autorizzazione.
3 L’innalzamento di un invaso dopo una modifica e la rimessa in carico dopo una
ristrutturazione dettata da motivi di sicurezza equivalgono a un primo invaso.
Art. 13 Fine della messa in esercizio (art. 7, 8 e 25 lett. a LImA) 1 Il gestore, una volta completato il primo invaso o la rimessa in carico, rimette all’autorità di vigilanza un rapporto sulla messa in esercizio.
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2 Questo rapporto include, in particolare:
a. un resoconto dello svolgimento del primo invaso o della rimessa in carico; b. un’analisi del comportamento dell’impianto di accumulazione durante la messa in esercizio o la rimessa in esercizio; c. i risultati dei controlli delle prove di funzionamento degli sfioratori e dei dispositivi di scarico.
Art. 14 Requisiti per l’esercizio 1 Un impianto di accumulazione può essere messo in esercizio solo se i risultati del primo invaso o della rimessa in carico inducono a ritenere che l’esercizio sarà sicuro. 2 Il gestore redige un regolamento per la sorveglianza dell’impianto di accumula- zione in caso di esercizio normale e di eventi straordinari e lo sottopone per appro- vazione all’autorità di vigilanza (regolamento di sorveglianza). 3 Sottopone questo regolamento a costanti verifiche e presenta all’autorità di vigi- lanza eventuali aggiornamenti per approvazione. Gli aggiornamenti di dettagli non rilevanti per la sicurezza, quali gli indirizzi dei responsabili della sorveglianza, devo- no essere annunciati all’autorità di vigilanza ma non richiedono un’approvazione.
Art. 15 Prove di funzionamento degli sfioratori e dei dispositivi di scarico (art. 8 cpv. 2 LImA) 1 Il gestore esegue ogni anno prove di funzionamento degli sfioratori e dei dispositi- vi di scarico muniti di paratoie. Lo svolgimento e i risultati delle prove sono riportati in un verbale. 2 Le prove di funzionamento sono eseguite con un livello alto di invaso e con scor- rimento d’acqua (prova con scarico d’acqua).
3 Le prove degli sfioratori possono essere eseguite anche senza scarico d’acqua
oppure in altro modo, se il livello normale di invaso si trova al di sotto del livello d’acqua necessario per l’apertura. 4 Le prove dei dispositivi di scarico delle vasche di ritenuta e di briglie per la stabi- lizzazione dell’alveo possono essere eseguite senza scarico d’acqua.
Art. 16 Controlli correnti (art. 8 cpv. 2 LImA) 1 Il gestore esegue misurazioni e controlli visivi conformemente al regolamento di sorveglianza (art. 14 cpv. 2). 2 Per i grandi impianti, durante il periodo di messa in carico, verifica con misura- zioni manuali almeno una volta al mese e sul posto i risultati delle misurazioni teletrasmesse.
3 Per gli altri impianti verifica le misurazioni teletrasmesse almeno una volta
all’anno con misurazioni manuali sul posto.
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Art. 17 Controllo annuale (art. 8 cpv. 2 e art. 25 lett. a LImA)
1 Il gestore provvede affinché un professionista esperto valuti continuamente i
risultati delle misurazioni, esegua una volta all’anno un controllo visivo dell’im- pianto di accumulazione e consegni i risultati in un rapporto annuale di misurazione e controllo (rapporto annuale). 2 Al più tardi sei mesi dopo la fine del periodo oggetto del rapporto, il gestore rimet- te all’autorità di vigilanza il rapporto annuale, compresi i risultati delle prove di funzionamento degli organi mobili, dei controlli visivi e delle misurazioni. 3 L’autorità di vigilanza può accordare deroghe alla periodicità annuale (cpv. 1) e al termine per la consegna del rapporto annuale (cpv. 2), purché sia garantito lo stesso grado di sicurezza.
Art. 18 Controllo quinquennale (art. 8 cpv. 2 e art. 25 lett. a LImA) 1 Il gestore provvede affinché periti qualificati in ingegneria civile e in geologia eseguano ogni cinque anni un esame approfondito della sicurezza, se l’impianto di accumulazione presenta: a. un’altezza d’invaso di almeno 40 m; o b. un’altezza d’invaso di almeno 10 m e una ritenuta superiore a 1 milione di m3. 2 Al più tardi nove mesi dopo la fine del periodo oggetto del rapporto, il gestore rimette all’autorità di vigilanza i rapporti degli esami approfonditi della sicurezza (rapporti quinquennali).
3 L’autorità di vigilanza può rinunciare a un regolare esame approfondito della
sicurezza (cpv. 1) e accordare deroghe al termine per la consegna dei rapporti quin- quennali (cpv. 2), purché sia garantito lo stesso grado di sicurezza. 4 Può ordinare esami straordinari o sottoporre a controlli quinquennali anche impian- ti di accumulazione di piccole dimensioni.
Art. 19 Professionista e periti (art. 8 cpv. 2 e art. 25 lett. a LImA) 1 Il titolare dell’impianto di accumulazione annuncia all’autorità di vigilanza la scelta del professionista (art. 17). Se vi sono dubbi fondati circa la sua idoneità, l’autorità di vigilanza lo può rifiutare. 2 Il gestore sottopone per approvazione all’autorità di vigilanza la scelta dei periti (art. 18). 3 I periti devono essere indipendenti dal professionista, dal gestore e dal proprietario dell’impianto.
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Art. 20 Revisione (art. 8 cpv. 3 lett. a LImA) 1 Il gestore annuncia tempestivamente i lavori di revisione all’autorità di vigilanza; tali lavori non richiedono tuttavia un’approvazione.
2 Il gestore, durante lavori agli sfioratori e ai dispositivi di scarico:
a. garantisce una sufficiente sicurezza contro le piene; e b. fa sì che, in caso di pericolo imminente, l’invaso possa essere abbassato di nuovo entro breve termine.
Art. 21 Obbligo di annuncio (art. 8 e 25 lett. a LImA)
Il gestore annuncia tempestivamente all’autorità di vigilanza le date previste per: a. le prove di funzionamento degli sfioratori e dei dispositivi di scarico; b. i sopralluoghi all’impianto di accumulazione nell’ambito dei controlli annuali e dei controlli quinquennali; c. lo svuotamento dell’impianto.
Art. 22 Raccolta degli atti concernenti l’impianto di accumulazione (art. 25 lett. a LImA)
1 Il gestore costituisce e tiene aggiornata una raccolta degli atti concernenti
l’impianto di accumulazione. Permette all’autorità di vigilanza di consultarla in qualsiasi momento.
2 La raccolta degli atti include:
a. i principali piani dell’opera realizzata e indicazioni sull’esecuzione dei lavori; b. la convenzione tra il committente e i progettisti dell’opera sull’utilizzazione prevista (convenzione d’utilizzazione); c. la descrizione dell’attuazione tecnica della convenzione d’utilizzazione (base del progetto); d. i calcoli e i rapporti sulla statica, l’idrologia e l’idraulica; e. le perizie geologiche; f. il rapporto sulla messa in esercizio; g. i rapporti annuali e i rapporti sulle misurazioni geodetiche delle deforma- zioni; h. i rapporti quinquennali; i. i rapporti sugli incidenti e le anomalie d’esercizio; j. il regolamento di sorveglianza, il regolamento di manovra delle paratoie e il regolamento d’emergenza.
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Art. 23 Controlli dell’autorità di vigilanza (art. 8 cpv. 4 LImA) 1 L’autorità di vigilanza prende parte ai controlli quinquennali (art. 18) e ispeziona inoltre i relativi impianti almeno una volta in cinque anni. 2 Ispeziona almeno una volta ogni tre anni i grandi impianti di accumulazione che non sottostanno all’obbligo di controllo quinquennale. 3 Ispeziona almeno una volta ogni cinque anni gli altri impianti di accumulazione.
Art. 24 Misure dell’autorità di vigilanza (art. 8 cpv. 3 e 5 LImA)
Se il gestore tarda a realizzare interventi di manutenzione o risanamento, l’autorità di vigilanza ordina le misure necessarie o, dopo diffida infruttuosa, lo svuotamento dell’impianto di accumulazione.
Sezione 3: Piano d’emergenza
Art. 25 Provvedimenti per i casi d’emergenza (art. 10 LImA) 1 Il regolamento d’emergenza ai sensi dell’articolo 11 capoverso 1 lettera b include in particolare i seguenti documenti: a. una mappa del territorio che, in caso di improvvisa e totale rottura di un’opera di sbarramento, verrebbe con ogni probabilità sommerso (mappa di inondazione); b. un’analisi dei fattori che potrebbero fortemente pregiudicare o impedire l’intervento in caso d’emergenza (analisi dei pericoli); c. una strategia per i casi d’emergenza nella quale sono stabilite le misure da adottare in situazione di pericolo; d. un documento che stabilisce le funzioni delle persone responsabili e lo svol- gimento della messa in allarme (organizzazione per i casi d’emergenza); e. un dossier per l’intervento in caso d’emergenza (dossier d’intervento). 2 L’autorità di vigilanza può accordare deroghe, purché sia garantito lo stesso grado di sicurezza. 3 Essa trasmette una copia delle mappe di inondazione e dei dossier d’intervento ai Cantoni interessati e all’Ufficio federale della protezione della popolazione (Cen- trale nazionale d’allarme).
Art. 26 Sistema d’allarme acqua (art. 11 LImA) 1 L’UFE stabilisce, dopo aver sentito il gestore, i Cantoni interessati e l’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP), quali impianti di accumulazione
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con una ritenuta inferiore a 2 milioni di m3 devono essere muniti di un sistema d’allarme acqua. 2 Esiste un pericolo elevato ai sensi dell’articolo 11 capoverso 2 LImA se la rottura improvvisa e totale di un’opera di sbarramento può mettere in pericolo almeno 1000 persone che soggiornano regolarmente per un periodo prolungato nella zona conti- gua. 3 La progettazione e i sistemi tecnici d’allarme acqua sottostanno all’approvazione dell’UFPP.
Art. 27 Piani di evacuazione per la popolazione (art. 12 cpv. 1 LImA) 1 I Cantoni interessati stabiliscono, sulla base delle mappe di inondazione, i piani necessari per l’evacuazione della popolazione (piani di evacuazione). 2 Garantiscono alla popolazione il diritto di consultare in qualsiasi momento i piani di evacuazione e provvedono a un’informazione efficace.
3 Trasmettono una copia dei piani di evacuazione all’UFE e all’UFPP (Centrale
nazionale d’allarme). 4 Sottopongono i piani di evacuazione a verifiche continue e trasmettono eventuali aggiornamenti all’UFE e all’UFPP (Centrale nazionale d’allarme).
5 L’UFPP vigila sull’esecuzione della presente disposizione.
Art. 28 Provvedimenti in caso di minaccia militare (art. 12 cpv. 2 LImA)
Le decisioni concernenti provvedimenti speciali in caso di minaccia militare spet- tano allo Stato maggiore federale incaricato di fronteggiare gli eventi di portata nazionale, conformemente all’ordinanza del 20 ottobre 20102 sugli interventi NBCN.
Capitolo 3: Vigilanza
Art. 29 Autorità di vigilanza della Confederazione (art. 22 LImA)
1 L’autorità di vigilanza della Confederazione è l’UFE.
2 L’UFE ha in particolare i compiti seguenti:
a. esercitare la vigilanza sui grandi impianti di accumulazione; b. esercitare l’alta vigilanza sugli impianti di accumulazione che sottostanno alla vigilanza dei Cantoni;
2 RS 520.17
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c. emanare direttive ed elaborare ulteriori basi tecniche in collaborazione con i Cantoni, le scuole universitarie, le organizzazioni specializzate e l’econo- mia; d. promuovere la ricerca; e. garantire le necessarie competenze tecniche in collaborazione con le scuole universitarie, i Cantoni e le organizzazioni specializzate; f. garantire lo scambio di informazioni con l’estero.
3 L’UFE trasmette ai Cantoni interessati in particolare i seguenti documenti:
a. le decisioni con le quali ha assoggettato (art. 2) o escluso (art. 3) impianti di accumulazione dal campo d’applicazione della LImA; b. la lista degli impianti di accumulazione in esercizio che sottostanno alla sua vigilanza diretta (art. 22 cpv. 2 e art. 24 LImA); c. le approvazioni dei piani di costruzione e modifica di impianti, purché l’autorizzazione non avvenga in virtù di un’altra legge (art. 6 LImA); d. i verbali di collaudo redatti al termine dei lavori di costruzione (art. 9 cpv. 3); e. le autorizzazioni di messa in esercizio (art. 7 LImA); f. le altre decisioni che emana per garantire la sicurezza (art. 24; art. 8 LImA).
Art. 30 Autorità di vigilanza dei Cantoni (art. 23 LImA)
Le autorità di vigilanza dei Cantoni hanno in particolare i compiti seguenti: a. esercitano la vigilanza sugli impianti di accumulazione che non sottostanno alla vigilanza diretta della Confederazione; b. annunciano all’UFE in particolare i seguenti dati concernenti gli impianti di accumulazione che sottostanno alla loro vigilanza:
1. il gestore,
2. lo scopo,
3. le coordinate di localizzazione, il tipo e l’anno di costruzione dell’opera
di sbarramento,
4. l’anno della messa in esercizio,
5. i dati geometrici;
c. presentano all’UFE, entro il 31 marzo di ogni anno, un rapporto sulla loro attività di vigilanza durante l’anno precedente; d. annunciano senza indugio all’UFE tutti gli eventi straordinari che potrebbero influire sulla sicurezza degli impianti di accumulazione che sottostanno alla loro vigilanza.
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Capitolo 4: Disposizioni finali
Art. 31 Autorità incaricata della procedura penale amministrativa (art. 30 LImA)
L’autorità amministrativa incaricata del perseguimento e del giudizio ai sensi dell’articolo 31 capoverso 3 LImA è l’UFE.
Art. 32 Abrogazione e modifica del diritto vigente L’abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell’allegato.
Art. 33 Disposizioni transitorie 1 Le approvazioni e le autorizzazioni valide al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza restano tali anche in seguito. 2 I gestori di impianti esistenti sottopongono per approvazione alle autorità di vigi- lanza il regolamento per i casi d’emergenza entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza (art. 11 cpv. 1 lett. b). 3 L’autorità di vigilanza verifica entro un anno dall’entrata in vigore della presente ordinanza se i periti soddisfano i requisiti di cui all’articolo 19 capoverso 3. 4 L’UFE trasmette alle autorità di vigilanza dei Cantoni entro due anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza i documenti concernenti gli impianti di accumula- zione sui quali ha esercitato una vigilanza diretta in base al diritto vigente e che, in base al nuovo diritto, sottostanno alla vigilanza dei Cantoni. I Cantoni sono respon- sabili della vigilanza dal momento in cui questi documenti sono trasmessi. 5 I Cantoni interessati allestiscono i piani di evacuazione entro tre anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza (art. 27).
Art. 34 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.
17 ottobre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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Allegato (art. 32)
Abrogazione e modifica del diritto vigente
I L’ordinanza del 7 dicembre 19983 sugli impianti di accumulazione è abrogata.
II L’ordinanza del 22 novembre 20064 sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell’energia (OE-En) è modificata come segue:
Ingresso visto l’articolo 28 della legge federale del 1° ottobre 20105 sugli impianti di accumulazione (LImA); visto l’articolo 52a della legge del 22 dicembre 19166 sulle forze idriche; visto l’articolo 24 della legge del 26 giugno 19987 sull’energia; visto l’articolo 83 della legge federale del 21 marzo 20038 sull’energia nucleare; visti gli articoli 21 capoverso 5 e 28 della legge del 23 marzo 20079 sull’approvvigionamento elettrico; visto l’articolo 52 capoverso 2 numero 4 della legge del 4 ottobre 196310 sugli impianti di trasporto in condotta; visto l’articolo 42 della legge federale del 22 marzo 199111 sulla radioprotezione; visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 199712 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,
Art. 9a Tassa di vigilanza nel settore degli impianti di accumulazione 1 Per la tassa di vigilanza prevista dall’articolo 28 LImA sono computabili i costi per: a. l’elaborazione di basi per la vigilanza sulla sicurezza, in particolare per quanto concerne la costruzione, la sorveglianza e la pianificazione in caso d’emergenza; b. lo studio dell’evoluzione della scienza e della tecnica;
3 RU 1999 4, 2003 3311 5165 4 RS 730.05 5 RS 721.10 6 RS 721.80 7 RS 730.0 8 RS 732.1 9 RS 734.7 10 RS 746.1 11 RS 814.50 12 RS 172.010
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c. la formazione e il perfezionamento di persone esterne nel settore della sicu- rezza degli impianti di accumulazione; d. la partecipazione alle commissioni e alle organizzazioni nazionali e interna- zionali. 2 Non sono computabili i costi per attività che concernono esclusivamente impianti non considerati grandi ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 LImA. 3 La tassa di vigilanza versata da un gestore è calcolata in funzione della radice cubica del volume di ritenuta del suo impianto. La tassa annua di vigilanza non può tuttavia superare i seguenti importi:
franchi
per una ritenuta di una capacità inferiore a 1 milione di m3 2 000 per una ritenuta di una capacità pari o superiore a 1 milione di m3 ma inferiore a 5 milioni di m3 4 000 per una ritenuta di una capacità pari o superiore a 5 milioni di m3 13 000
4 Non è riscossa alcuna tassa di vigilanza per gli impianti di accumulazione che
servono esclusivamente per la protezione contro pericoli naturali. 5 L’Ufficio federale può ridurre o condonare gli emolumenti per altri motivi impor- tanti. 6 Nel caso di impianti internazionali il calcolo della tassa di vigilanza si basa sola- mente sul volume di ritenuta corrispondente alla quota svizzera delle forze idriche. Sono fatti salvi gli accordi internazionali di diverso tenore.
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