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AS 2012 6009

Ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro

Ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) (Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende e di lavoratori)

Modifica del 31 ottobre 2012

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza 2 del 10 maggio 20001 concernente la legge sul lavoro è modificata come segue:

Art. 48 Aziende di costruzione e di manutenzione di impianti ferroviari Alle aziende di costruzione e di manutenzione di impianti ferroviari e ai lavoratori in esse occupati nei lavori di manutenzione e di rinnovamento di impianti ferroviari si applica l’articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché l’articolo 12 capo- verso 1, sempreché il lavoro notturno e domenicale, segnatamente agli impianti delle linee ferroviarie e di approvvigionamento in energia elettrica nonché ai dispositivi per il comando e la sicurezza della circolazione ferroviaria, sia necessario per garan- tire il buon funzionamento dei servizi ferroviari.

II La presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 2012.

31 ottobre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 822.112

2012-1845 6009

Ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro RU 2012

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