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AS 2012 6015

Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sul fallimento delle imprese di assicurazione (Ordinanza FINMA sul fallimento delle assicurazioni, OFA-FINMA)

Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sul fallimento delle imprese di assicurazione (Ordinanza FINMA sul fallimento delle assicurazioni, OFA-FINMA)

del 17 ottobre 2012

L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), visto l’articolo 54 capoverso 3 della legge del 17 dicembre 20041 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA), ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza concretizza la procedura di fallimento delle imprese di assicu- razione secondo gli articoli 53–59 LSA.

Art. 2 Campo di applicazione La presente ordinanza si applica a tutte le persone fisiche e giuridiche che esercitano un’attività come impresa di assicurazione soggetta alla sorveglianza da parte della FINMA ai sensi della LSA.

Art. 3 Universalità 1 Se è aperta una procedura di fallimento, questa si estende a tutti i beni patrimoniali realizzabili che appartengono all’impresa di assicurazione in tale momento, indipen- dentemente dal fatto che si trovino in Svizzera o all’estero. 2 Tutti i creditori nazionali ed esteri dell’impresa di assicurazione e delle sue succur- sali estere sono autorizzati a partecipare, nella stessa misura e con gli stessi privilegi, alla procedura di fallimento aperta in Svizzera.

3 Sono considerati beni patrimoniali della succursale svizzera di un’impresa di

assicurazione estera tutti gli attivi in Svizzera e all’estero costituiti da persone che hanno agito per questa succursale.

RS 961.015.2 1 RS 961.01

2012-0711 6015

Ordinanza FINMA sul fallimento delle assicurazioni RU 2012

Art. 4 Pubblicazioni e comunicazioni 1 Le pubblicazioni sono effettuate nel Foglio ufficiale svizzero di commercio e nel sito Internet della FINMA. 2 Le comunicazioni sono notificate direttamente ai creditori dei quali nome e indiriz- zo sono noti. Ove opportuno ai fini della semplificazione della procedura, la FINMA può obbligare i creditori con sede o domicilio all’estero a designare in Svizzera un mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni. In caso d’urgenza o al fine di semplificare la procedura è possibile rinunciare alla comunicazione diretta. 3 La pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio è determinante per la decorrenza dei termini e le conseguenze giuridiche connesse alla pubblicazione.

Art. 5 Consultazione degli atti 1 Chi rende verosimile la diretta compromissione dei propri interessi patrimoniali a causa del fallimento può prendere visione dei documenti relativi al fallimento. 2 La consultazione degli atti può essere limitata a determinate fasi della procedura oppure ristretta o preclusa se sussistono interessi contrari preponderanti. 3 Chi ottiene l’autorizzazione alla consultazione degli atti può utilizzare le informa- zioni ottenute unicamente per salvaguardare i propri interessi patrimoniali diretti. 4 La consultazione degli atti può essere subordinata a una dichiarazione secondo la quale le informazioni acquisite dagli atti saranno utilizzate unicamente per salva- guardare i propri interessi patrimoniali diretti. In caso di violazione può essere prospettata preventivamente la comminatoria della pena di cui all’articolo 48 della legge del 22 giugno 20072 concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari e all’articolo 292 del Codice penale3. 5 Il liquidatore del fallimento e, dopo la chiusura della procedura di fallimento, la FINMA, decidono in merito alla consultazione degli atti.

Art. 6 Denuncia alla FINMA 1 Chiunque sia toccato nei propri interessi da decisioni, atti o omissioni di una per- sona incaricata dalla FINMA di svolgere compiti ai sensi della presente ordinanza può denunciare la fattispecie alla FINMA. 2 Le decisioni di tale persona non sono decisioni e i denunzianti non sono parti ai sensi della legge federale del 20 dicembre 19684 sulla procedura amministrativa (PA).

3 La FINMA valuta la fattispecie denunciata, adotta le misure necessarie e,

all’occorrenza, emana una decisione.

2 RS 956.1 3 RS 311.0 4 RS 172.021

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Art. 7 Designazione di un liquidatore del fallimento

1 La FINMA designa mediante decisione un liquidatore del fallimento qualora non

sia essa stessa ad assolverne le funzioni. 2 Se designa un liquidatore del fallimento, la FINMA deve accertarsi che la persona che intende nominare sia in grado, in termini di tempo e competenze professionali, di adempiere al mandato con diligenza, efficacia ed efficienza, e che conflitti di interessi non si oppongano al conferimento del mandato. 3 La FINMA definisce i dettagli del mandato, segnatamente le spese, il rendiconto e il controllo del liquidatore del fallimento.

Art. 8 Compiti e competenze del liquidatore del fallimento Il liquidatore del fallimento conduce la procedura. In particolare: a. crea i presupposti tecnici e amministrativi per la conduzione della procedura di fallimento; b. tutela e realizza gli attivi del fallimento; c. provvede alla gestione necessaria nell’ambito della procedura di fallimento; d. rappresenta la massa del fallimento in tribunale e davanti ad altre autorità; e. stabilisce le pretese garantite dal patrimonio vincolato derivanti da contratti assicurativi; f. provvede al versamento del ricavato del patrimonio vincolato ai sensi dell’articolo 54a LSA.

Art. 9 Foro del fallimento 1 Il foro del fallimento è quello in cui ha sede l’impresa di assicurazione o la succur- sale di un’impresa di assicurazione estera in Svizzera. 2 Se un’impresa di assicurazione estera dispone di più succursali in Svizzera, sussi- ste un unico foro del fallimento. Quest’ultimo è stabilito dalla FINMA. 3 Il foro del fallimento delle persone fisiche è quello del luogo del domicilio com- merciale al momento dell’apertura della procedura di fallimento.

Art. 10 Crediti e impegni iscritti nei libri Un credito o un impegno dell’impresa di assicurazione sono considerati iscritti nei libri della stessa se tali libri sono tenuti in modo conforme e il liquidatore del falli- mento può effettivamente desumere da essi l’esistenza e l’importo del credito o dell’impegno in questione.

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Art. 11 Coordinamento La FINMA e il liquidatore del fallimento coordinano per quanto possibile il loro operato con le autorità e con gli organi nazionali ed esteri.

Art. 12 Riconoscimento di decreti di fallimento e di misure esteri

1 Se la FINMA riconosce un decreto di fallimento estero secondo l’articolo 54d

LSA, le disposizioni della presente ordinanza si applicano ai beni depositati in Svizzera.

2 La FINMA può accogliere una richiesta di riconoscimento anche in assenza di

reciprocità, a condizione che ciò sia nell’interesse dei creditori interessati. 3 Stabilisce il foro unico del fallimento in Svizzera e la cerchia dei creditori secondo l’articolo 54d LSA in combinato disposto con l’articolo 37g capoverso 4 della legge dell’8 novembre 19345 sulle banche.

4 Pubblica il riconoscimento e la cerchia dei creditori.

5 Se riconosce un’altra misura estera di insolvenza, la FINMA determina la proce- dura applicabile.

Sezione 2: Procedura

Art. 13 Pubblicazione e grida ai creditori

1 La FINMA notifica la decisione di fallimento all’impresa di assicurazione e la

pubblica unitamente alla grida ai creditori.

2 La pubblicazione contiene segnatamente le seguenti informazioni:

a. il nome dell’impresa di assicurazione, la sua sede e le sue succursali; b. la data e il momento della dichiarazione di fallimento; c. il foro del fallimento; d. il nome e l’indirizzo del liquidatore del fallimento; e. l’invito ai creditori e alle persone che rivendicano beni patrimoniali in pos- sesso dell’impresa di assicurazione a notificare al liquidatore del fallimento i loro crediti e le loro pretese entro il termine impartito producendo i rispettivi mezzi di prova; f. il riferimento ai crediti notificati ai sensi dell’articolo 54a capoverso 1 LSA; g. il riferimento agli obblighi di messa a disposizione e di notifica secondo gli articoli 17–19. 3 Se i crediti di cui al capoverso 2 lettera e sono crediti derivanti da contratti di assicurazione, i creditori sono inoltre tenuti a indicare le basi giuridiche sulle quali essi si fondano.

5 RS 952.0

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4 Il liquidatore del fallimento può trasmettere un esemplare della pubblicazione ai creditori conosciuti.

Art. 14 Assemblea dei creditori 1 Se ritiene opportuno convocare un’assemblea dei creditori, il liquidatore del falli- mento presenta una corrispondente richiesta alla FINMA. Quest’ultima decide sulle competenze dell’assemblea dei creditori come pure sui quorum delle presenze e dei voti necessari per le deliberazioni. 2 Tutti i creditori possono partecipare all’assemblea dei creditori o farsi rappresen- tare alla stessa. In caso di dubbio, il liquidatore del fallimento decide in merito all’ammissione. 3 Il liquidatore del fallimento conduce le trattative e fa rapporto sulla situazione patrimoniale dell’impresa di assicurazione e sullo stato della procedura.

4 I creditori possono deliberare anche per mezzo di circolare. Una richiesta del

liquidatore del fallimento è considerata accettata se non è respinta espressamente da un creditore entro il termine impartito.

Art. 15 Delegazione dei creditori 1 La FINMA decide, su proposta del liquidatore del fallimento, in merito alla desi- gnazione, alla composizione, ai compiti e alle competenze della delegazione dei creditori. 2 La FINMA ne nomina il presidente e stabilisce la procedura per le deliberazioni nonché le indennità dei singoli membri.

Sezione 3: Attivi del fallimento

Art. 16 Formazione dell’inventario

1 Il

liquidatore del fallimento allestisce un inventario dei beni appartenenti alla massa del fallimento. 2 Qualora l’impresa di assicurazione sia una succursale di un’impresa di assicura- zione estera, il liquidatore del fallimento include nell’inventario anche un’eventuale cauzione. 3 La formazione dell’inventario è retta dagli articoli 221–229 della legge federale dell’11 aprile 18896 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF), salvo disposizione contraria della presente ordinanza, 4 I beni patrimoniali appartenenti al patrimonio vincolato sono registrati in una sezione separata all’interno dell’inventario. Se sussistono più patrimoni vincolati, è allestita una sezione separata per ognuno di essi.

6 RS 281.1

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5 Il liquidatore del fallimento propone alla FINMA le misure necessarie alla salva- guardia dei beni della massa del fallimento. 6 Sottopone l’inventario all’organo scelto dai proprietari dell’impresa di assicura- zione. Questo si pronuncia sulla completezza e sull’esattezza dell’inventario. La sua dichiarazione è ripresa nell’inventario.

Art. 17 Obblighi di messa a disposizione e di notifica 1 I debitori dell’impresa di assicurazione e le persone che detengono beni patrimo- niali dell’impresa di assicurazione a titolo di pegno o ad altro titolo devono annun- ciarsi al liquidatore del fallimento e mettergli a disposizione tali beni patrimoniali entro i termini di cui all’articolo 13 capoverso 2 lettera e. 2 I crediti devono essere annunciati anche quando è fatta valere una compensazione.

3 Un diritto di prelazione esistente si estingue se la notifica o la messa a disposizione è omessa in modo ingiustificato.

Art. 18 Eccezioni all’obbligo di messa a disposizione 1 I titoli che hanno la funzione di garanzia e altri strumenti finanziari non devono essere messi a disposizione qualora siano date le condizioni legali per una realizza- zione da parte del beneficiario di una garanzia. 2 Tali beni patrimoniali devono tuttavia essere notificati, unitamente alla prova del diritto di realizzazione, al liquidatore del fallimento, che deve menzionarli nell’in- ventario. 3 Il beneficiario della garanzia deve chiedere conto al liquidatore del fallimento degli utili realizzati da tali beni patrimoniali. Un’eventuale eccedenza confluisce nella massa del fallimento.

Art. 19 Eccezioni all’obbligo di notifica La FINMA può decidere che i crediti dell’impresa di assicurazione iscritti nei libri non siano notificati dai loro debitori.

Art. 20 Rivendicazione di terzi 1 Il liquidatore del fallimento stabilisce se elementi patrimoniali rivendicati da terzi devono essere messi a disposizione. 2 Se ritiene fondata una pretesa di messa a disposizione, il liquidatore del fallimento concede ai creditori la possibilità di richiedere la cessione del diritto di contestazione ai sensi dell’articolo 260 capoversi 1 e 2 LEF7 e a tale scopo impartisce un congruo termine. 3 Se ritiene infondata la pretesa di messa a disposizione oppure se dei creditori hanno richiesto la cessione del diritto di contestazione, il liquidatore del fallimento

7 RS 281.1

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impartisce loro un termine per promuovere l’azione dinanzi al giudice del foro del fallimento. La mancata utilizzazione di questo termine è equiparata alla rinuncia alla messa a disposizione. 4 In caso di cessione, l’azione deve essere diretta contro i creditori cessionari. Il liquidatore del fallimento fornisce al o ai terzi i nomi dei creditori cessionari e fissa un termine per agire.

Art. 21 Crediti, pretese e revocazione della massa 1 Il liquidatore del fallimento riscuote i crediti esigibili della massa del fallimento, se del caso in via di esecuzione.

2 Esamina le pretese della massa del fallimento su beni mobili in possesso o in

possesso congiunto di terzi oppure su fondi iscritti nel registro fondiario a nome di terzi. 3 Esamina la possibilità di revocazione di atti secondo gli articoli 285–292 LEF8. La durata di una precedente procedura di risanamento e quella della pregressa emana- zione di misure di protezione secondo l’articolo 51 capoverso 1 in combinato dispo- sto con il capoverso 2 lettere a, b ed i LSA non sono comprese nei termini di cui agli articoli 286–288 LEF. 4 Se intende far valere mediante azione crediti contestati o pretesi secondo i capo- versi 2 o 3, il liquidatore del fallimento deve chiedere alla FINMA l’autorizzazione nonché eventuali istruzioni al riguardo. 5 Se non avvia un’azione legale, il liquidatore del fallimento può concedere ai credi- tori la possibilità di richiedere la cessione ai sensi dell’articolo 260 capoversi 1 e 2 LEF o di realizzare i crediti corrispondenti e le altre pretese ai sensi dell’articolo 30. 6 Se concede ai creditori la possibilità di richiedere la cessione, il liquidatore del fallimento impartisce a tale scopo un congruo termine.

7 La realizzazione secondo l’articolo 30 è esclusa:

a. in caso di revocazioni secondo il capoverso 3; b. in caso di pretese fondate sulla responsabilità nei confronti di:

1. fondatori,

2. organi incaricati della direzione operativa, dell’alta direzione, della

vigilanza e del controllo, e

3. società di audit designate dall’impresa di assicurazione.

Art. 22 Continuazione di procedure civili e amministrative pendenti 1 Il liquidatore del fallimento esamina le pretese della massa del fallimento che, al momento della dichiarazione di fallimento, erano già oggetto di procedure civili o amministrative, e formula proposte alla FINMA in vista della loro continuazione.

8 RS 281.1

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2 Se la FINMA nega la continuazione, il liquidatore del fallimento concede ai credi- tori la possibilità di richiedere la cessione del diritto di intentare una procedura ai sensi dell’articolo 260 capoversi 1 e 2 LEF9 e a tale scopo impartisce un congruo termine.

Art. 23 Sospensione per mancanza di attivi 1 Se gli attivi del fallimento non sono sufficienti per eseguire la procedura di falli- mento, il liquidatore del fallimento chiede alla FINMA di sospendere la procedura per mancanza di attivi.

2 In casi eccezionali la FINMA esegue la procedura anche quando gli attivi del

fallimento non sono sufficienti, segnatamente se vi è un interesse particolare a che essa venga eseguita.

3 Se intende sospendere la procedura, la FINMA lo annuncia pubblicamente. Nella

pubblicazione notifica che la procedura sarà ripresa se entro un determinato termine un creditore fornisce le garanzie stabilite per la parte delle spese procedurali non coperta dagli attivi. La FINMA fissa tale termine e stabilisce la tipologia e l’entità delle garanzie. 4 Se le garanzie stabilite non sono versate tempestivamente, ogni creditore pignorati- zio può richiedere alla FINMA, entro il termine da essa impartito, la realizzazione del suo pegno. La FINMA incarica un liquidatore del fallimento di effettuare la realizzazione. 5 La FINMA ordina la realizzazione degli attivi di una persona giuridica dei quali nessun creditore pignoratizio ha richiesto tempestivamente la realizzazione. Un eventuale ricavo residuo dopo la copertura delle spese di realizzazione e degli oneri gravanti il singolo attivo è versato alla Confederazione dopo copertura delle spese della FINMA. 6 Se la procedura di fallimento contro una persona fisica è stata sospesa, alla proce- dura di pignoramento si applica l’articolo 230 capoversi 3 e 4 LEF10.

Sezione 4: Passivi del fallimento

Art. 24 Esame dei crediti 1 Il liquidatore del fallimento esamina i crediti annunciati e quelli da considerare a norma di legge. Al riguardo può effettuare accertamenti propri e invitare i creditori a produrre ulteriori prove. 2 Verifica in particolare in che misura e nei confronti di quale patrimonio vincolato i crediti sono garantiti conformemente all’articolo 17 LSA.

9 RS 281.1 10 RS 281.1

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3 Sono da considerare a norma di legge:

a. i crediti risultanti dal registro fondiario, compresi gli interessi correnti; e b. i crediti iscritti nei libri dell’impresa di assicurazione ai sensi dell’arti- colo 10. 4 Il liquidatore del fallimento si procura la dichiarazione dell’organo scelto dai proprietari dell’impresa di assicurazione in relazione ai crediti non iscritti nei libri.

Art. 25 Collocazione in graduatoria 1 Il liquidatore del fallimento decide in merito all’accettazione di un credito, alla sua entità e al suo grado e allestisce una graduatoria. 2 Se la massa del fallimento comprende un fondo, il liquidatore del fallimento alle- stisce un elenco degli oneri che lo gravano, quali diritti di pegno, servitù, oneri fondiari e diritti personali annotati. L’elenco degli oneri è parte integrante della graduatoria.

Art. 26 Collocazione in graduatoria di crediti derivanti da contratti di assicurazione

1 I crediti che conformemente all’articolo 17 LSA devono essere garantiti da un

patrimonio vincolato sono collocati in posizione prioritaria rispetto alla prima classe ai sensi dell’articolo 219 capoverso 4 LEF11 sotto un titolo separato e con rimando al patrimonio vincolato conformemente all’inventario. L’importo non coperto è collo- cato nell’ordine di cui all’articolo 219 capoverso 4 LEF. 2 Se l’impresa di assicurazione dispone di più patrimoni vincolati, i crediti sono collocati in altrettante sezioni diverse .

Art. 27 Crediti oggetto di procedure civili o amministrative 1 I crediti che sono già oggetto di procedure civili o amministrative in Svizzera al momento della dichiarazione del fallimento devono dapprima essere registrati pro memoria nella graduatoria. 2 Se rinuncia a continuare la procedura civile o amministrativa, il liquidatore del fallimento concede ai creditori la possibilità di richiedere la cessione del diritto ai sensi dell’articolo 260 capoverso 1 LEF12. 3 Se la procedura civile o amministrativa non è continuata né dalla massa del falli- mento, né da singoli creditori cessionari, il credito è considerato riconosciuto e i creditori non hanno più diritto di contestarlo. 4 Se la procedura civile o amministrativa è continuata da singoli creditori cessionari, l’ammontare di cui è ridotto il riparto del creditore soccombente ove essi prevalgano serve a soddisfare i creditori cessionari fino alla copertura integrale dei loro crediti

11 RS 281.1 12 RS 281.1

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in graduatoria e delle loro spese processuali. Un’eventuale eccedenza confluisce nella massa del fallimento o, se del caso, nel corrispondente patrimonio vincolato.

Art. 28 Consultazione della graduatoria 1 Nell’ambito dell’articolo 5 i creditori possono consultare la graduatoria durante almeno 20 giorni. 2 Il liquidatore del fallimento pubblica da quale momento e in che forma la graduato- ria può essere consultata. 3 Può prevedere che la consultazione avvenga presso l’ufficio dei fallimenti del foro del fallimento. 4 Comunica a ogni creditore i cui crediti non sono stati inseriti nella graduatoria come notificati o come iscritti nei libri dell’impresa di assicurazione o nel registro fondiario i motivi per i quali i suoi crediti sono stati rigettati del tutto o in parte.

Art. 29 Contestazione della graduatoria 1 Le azioni di contestazione della graduatoria si fondano sull’articolo 250 LEF13.

2 Il termine di contestazione decorre dal momento in cui è data la possibilità di consultare la graduatoria.

Sezione 5: Realizzazione

Art. 30 Modo di realizzazione 1 Il liquidatore del fallimento decide in merito alle modalità e al momento della realizzazione e procede ad essa. 2 I beni costituiti in pegno possono essere realizzati in modo diverso dai pubblici incanti soltanto con il consenso dei creditori pignoratizi.

3 I beni possono essere realizzati senza indugio se:

a. fanno parte del patrimonio vincolato; b. sono oggetti esposti a rapido deprezzamento; c. causano spese di amministrazione eccessive; d. sono negoziati su un mercato rappresentativo; oppure e. non hanno un valore significativo.

Art. 31 Incanto pubblico 1 Gli incanti pubblici sono retti dagli articoli 257–259 LEF14, salvo disposizione contraria della presente ordinanza.

13 RS 281.1 14 RS 281.1

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2 Il liquidatore del fallimento effettua l’incanto. Nelle condizioni d’incanto può fissare un’offerta minima per il primo incanto. 3 Rende pubblica la possibilità di consultare le condizioni d’incanto. Può prevedere che la consultazione avvenga presso l’ufficio d’esecuzione o l’ufficio dei fallimenti del luogo in cui si trova la cosa.

Art. 32 Cessione dei diritti 1 Il liquidatore del fallimento determina nella dichiarazione di cessione di un diritto sulla massa del fallimento ai sensi dell’articolo 260 LEF15 il termine entro il quale il creditore cessionario deve far valere il diritto. Allo spirare infruttuoso del termine la cessione si estingue. 2 I creditori cessionari informano senza indugio il liquidatore del fallimento e, dopo la conclusione della procedura di fallimento, la FINMA sul risultato dell’azione proposta. 3 Se nessun creditore esige una cessione o se il termine per far valere i diritti tra- scorre infruttuoso, il liquidatore del fallimento e, dopo la conclusione della proce- dura di fallimento, la FINMA decide sull’eventuale ulteriore realizzazione di questi diritti.

Art. 33 Impugnazione di atti di realizzazione 1 Il liquidatore del fallimento allestisce periodicamente un piano di realizzazione che informa sui rimanenti attivi del fallimento da realizzare e sul modo di procedere alla realizzazione. 2 Gli atti di realizzazione che possono essere effettuati senza differimento ai sensi dell’articolo 30 capoverso 3 non devono essere inclusi nel piano di realizzazione. 3 Una cessione dei diritti ai sensi dell’articolo 32 non è considerata un atto di realiz- zazione. 4 Il liquidatore del fallimento comunica il piano di realizzazione ai creditori e fissa loro un termine entro il quale possono chiedere alla FINMA di rendere una decisione impugnabile per ogni atto di realizzazione previsto.

Sezione 6: Ripartizione e conclusione

Art. 34 Impegni della massa

1 Sono coperti dalla massa del fallimento in primo luogo e nel seguente ordine:

a. gli impegni contratti dalla massa del fallimento nel corso della procedura di fallimento; b. tutte le spese per l’apertura e l’esecuzione della procedura di fallimento.

15 RS 281.1

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2 I costi d’inventario, amministrazione e realizzazione dei beni patrimoniali del rispettivo patrimonio vincolato sono coperti in primo luogo con il ricavato derivante dalla realizzazione di detti beni patrimoniali. Gli altri impegni della massa possono essere soddisfatti proporzionalmente con il ricavato del patrimonio vincolato se la rimanente massa fallimentare non è sufficiente a tale scopo.

Art. 35 Ripartizione del ricavato derivante dai patrimoni vincolati 1 Una volta coperti gli impegni di cui all’articolo 34 capoverso 2 e prima dei credito- ri della prima classe secondo l’articolo 219 capoverso 4 LEF16, con il ricavato derivante dalla realizzazione dei beni patrimoniali del rispettivo patrimonio vincola- to sono soddisfatti proporzionalmente i crediti garantiti dal corrispondente patrimo- nio vincolato. 2 Previa autorizzazione della FINMA, il liquidatore del fallimento può effettuare la ripartizione di cui capoverso 1 prima del passaggio in giudicato della graduatoria. 3 Il liquidatore del fallimento annota per ogni credito in quale misura esso è stato coperto con il ricavato derivante dai beni patrimoniali appartenenti ai patrimoni vincolati. I crediti non garantiti dal patrimonio vincolato e l’importo non coperto dei crediti garantiti dai patrimoni vincolati sono coperti dal ricavato della massa del fallimento secondo la graduatoria di cui all’articolo 219 LEF. 4 Un’eventuale eccedenza derivante dalla realizzazione dei beni patrimoniali appar- tenenti ai patrimoni vincolati confluisce nella massa del fallimento. È escluso il conferimento di una simile eccedenza a un altro patrimonio vincolato della stessa impresa di assicurazione.

Art. 36 Ripartizione dell’ulteriore patrimonio 1 Il liquidatore del fallimento può prevedere ripartizioni provvisorie. Al riguardo allestisce uno stato di ripartizione provvisorio e lo sottopone per approvazione alla FINMA. 2 Se tutti gli attivi sono stati realizzati e tutti i processi inerenti alla determinazione dell’attivo e del passivo della massa sono stati liquidati, il liquidatore del fallimento compila lo stato di ripartizione definitivo e il conto finale e li sottopone per approva- zione alla FINMA. Non è necessario tenere conto dell’esito dei processi intentati da singoli creditori ai sensi dell’articolo 260 LEF17. 3 Dopo l’approvazione dello stato di ripartizione il liquidatore del fallimento effettua i pagamenti ai creditori.

4 Non sono effettuati pagamenti per crediti:

a. il cui stato o entità non sono stati determinati definitivamente; b. i cui aventi diritto non sono stati identificati definitivamente;

16 RS 281.1 17 RS 281.1

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c. che sono in parte coperti da garanzie non realizzate all’estero o che sono co- perti ai sensi dell’articolo 18; oppure d. che saranno probabilmente tacitati in parte nel quadro di una procedura di esecuzione forzata in corso all’estero in relazione con il fallimento.

Art. 37 Rapporto finale e deposito

1 Il liquidatore del fallimento presenta alla FINMA un rapporto finale sommario

sull’andamento della procedura di fallimento.

2 Il rapporto finale contiene inoltre:

a. considerazioni sulla composizione e sull’entità dei patrimoni vincolati, non- ché sui crediti coperti del tutto o in parte dal ricavato derivante dai patrimoni vincolati; b. considerazioni sulla liquidazione di tutti i processi inerenti alla determina- zione dell’attivo e del passivo della massa; c. indicazioni sullo stato dei diritti ceduti ai creditori secondo l’articolo 260 LEF18; nonché d. un elenco dei riparti non versati, con l’indicazione dei motivi per i quali non è stato possibile effettuare il versamento. 3 La FINMA adotta le disposizioni necessarie per il deposito dei riparti non versati.

4 Pubblica la chiusura della procedura di fallimento.

Art. 38 Attestato di carenza di beni 1 I creditori possono richiedere al liquidatore del fallimento e, dopo la conclusione della procedura di fallimento, alla FINMA, dietro pagamento di un importo forfeta- rio, un attestato di carenza di beni per l’ammontare scoperto del loro credito, con- formemente all’articolo 265 LEF19. 2 Il liquidatore del fallimento rende edotti i creditori su questa possibilità nel quadro del pagamento del loro riparti.

Art. 39 Conservazione degli atti 1 La FINMA disciplina le modalità di conservazione dei documenti relativi al falli- mento e all’attività commerciale dell’impresa di assicurazione dopo la conclusione o la sospensione della procedura di fallimento.

2 I documenti relativi al fallimento e quelli relativi all’attività commerciale

dell’impresa di assicurazione ancora disponibili devono essere distrutti su ordine della FINMA dieci anni dopo la chiusura o la sospensione della procedura di falli- mento.

18 RS 281.1 19 RS 281.1

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3 Sono fatte salve le disposizioni di diverso tenore in materia di conservazione di singoli atti previste da leggi specifiche.

Art. 40 Beni scoperti e depositati successivamente 1 Se entro dieci anni dalla conclusione della procedura di fallimento sono scoperti beni o altre pretese che fino a tal momento non facevano parte della massa del fallimento, la FINMA incarica un liquidatore del fallimento di riprendere la proce- dura di fallimento senza ulteriori formalità. 2 I beni patrimoniali o le pretese scoperti successivamente sono ripartiti tra i credito- ri che hanno subito perdite e dei quali il liquidatore del fallimento conosce i dati necessari per il versamento. Il liquidatore del fallimento può invitare i creditori a fornirgli i dati aggiornati, pena la perenzione del loro diritto. Impartisce a tale scopo un congruo termine. 3 Qualora appaia evidente che i costi derivanti dalla riapertura della procedura di fallimento non sono coperti o sono soltanto leggermente inferiori al ricavato atteso dalla realizzazione dei beni patrimoniali scoperti in un secondo momento, la FINMA può rinunciare alla riapertura della procedura stessa. La FINMA conferisce i beni patrimoniali scoperti in un secondo momento a favore della Confederazione. 4 I beni patrimoniali depositati che divengono disponibili o che non sono stati ritirati dopo dieci anni sono parimenti realizzati secondo il capoverso 1 e ripartiti confor- memente al capoverso 2, fatte salve disposizioni di diverso tenore previste da leggi specifiche. È fatto salvo il capoverso 3.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 41 Disposizione transitoria Alle procedure pendenti all’entrata in vigore della presente ordinanza si applicano le prescrizioni della presente ordinanza.

Art. 42 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.

17 ottobre 2012 Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari: La presidente, Anne Héritier Lachat Il direttore, Patrick Raaflaub

Ordinanza FINMA sul fallimento delle assicurazioni RU 2012

Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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