AS 2012 6069
Ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti amministrativi
Ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti amministrativi
Modifica del 31 ottobre 2012
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 18 giugno 20101 sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti amministrativi è modificata come segue:
Titolo Ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti amministrativi (OCE-PA)
Art. 9 cpv. 2 lett. c e cpv. 6 2 L’autorità può usare anche un altro tipo di trasmissione, purché quest’ultimo per- metta in modo appropriato di: c. proteggere la decisione, fino alla notificazione, da modifiche e da accessi non autorizzati. 6 Il Dipartimento federale delle finanze stabilisce le direttive tecniche e organiz- zative, nonché il formato dei dati per la notificazione di fatture aventi carattere di decisione. Determina la firma elettronica da utilizzare; questa deve essere basata su un certificato rilasciato da un prestatore riconosciuto di servizi.
Art. 10 cpv. 3 3 Le fatture aventi carattere di decisione, che non sono state trasmesse a una casella di posta elettronica del destinatario, sono considerate notificate 30 giorni dopo l’accredito dell’importo della fattura.
1 RS 172.021.2
2012-2227 6069
Comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti amministrativi RU 2012
II La presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 2012.
31 ottobre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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