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AS 2012 6155

Ordinanza del DFI concernente la persona di contatto per prodotti chimici

Ordinanza del DFI concernente la persona di contatto per prodotti chimici

Modifica del 7 novembre 2012

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:

I L’ordinanza del DFI del 28 giugno 20051 concernente la persona di contatto per prodotti chimici è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 4 4 La persona di contatto deve poter indicare le persone che nell’azienda o nell’isti- tuto di formazione dispongono delle conoscenze specifiche secondo l’articolo 81 capoverso 1 OPChim, se l’azienda o l’istituto di formazione fornisce sostanze o preparati pericolosi: a. del gruppo 1 o 2 di cui all’allegato 6 OPChim; b. destinati all’autodifesa.

Art. 3 cpv. 1 lett. b e c 1 Le aziende e gli istituti di formazione devono comunicare di propria iniziativa alle autorità esecutive cantonali le persone di contatto se: b. abrogata c. forniscono a terzi a titolo commerciale sostanze o preparati del gruppo 1 o 2 di cui all’allegato 6 OPChim oppure sostanze o preparati destinati all’auto- difesa e inoltre devono avere a disposizione collaboratori in possesso di conoscenze specifiche ai sensi dell’articolo 81 capoverso 1 OPChim;

Art. 5 Abrogato

1 RS 813.113.11

2012-1610 6155

Persona di contatto per prodotti chimici RU 2012

II La presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 2012.

7 novembre 2012 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset

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