AS 2012 6157
Ordinanza del DFI sulla competenza specifica richiesta per la fornitura di sostanze e preparati particolarmente pericolosi
Ordinanza del DFI sulla competenza specifica richiesta per la fornitura di sostanze e preparati particolarmente pericolosi
Modifica del 7 novembre 2012
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:
I L’ordinanza del DFI del 28 giugno 20051 sulla competenza specifica richiesta per la fornitura di sostanze e preparati particolarmente pericolosi è modificata come segue:
Titolo Ordinanza del DFI sulla competenza specifica richiesta per la fornitura di determinate sostanze e preparati pericolosi
Art. 1 Necessità di competenze specifiche
1 Deve possedere competenze specifiche chi fornisce a titolo commerciale:
a. sostanze o preparati del gruppo 1 di cui all’allegato 6 numero 1.1 o 2.1 OPChim a utilizzatori finali professionali; b. sostanze o preparati del gruppo 2 di cui all’allegato 6 numero 1.2 o 2.2 OPChim al pubblico; c. sostanze o preparati destinati all'autodifesa di cui all’articolo 83a OPChim al pubblico.
2 Per competenze specifiche si intende:
a. le conoscenze specifiche della sostanza o del preparato in questione (cono- scenze specifiche); b. le nozioni fondamentali inerenti alle disposizioni pertinenti della legisla- zione in materia di prodotti chimici e all’interpretazione dei contenuti delle schede di dati di sicurezza.
1 RS 813.131.21
2012-1609 6157
Competenza specifica richiesta per la fornitura di sostanze e RU 2012 preparati particolarmente pericolosi
3 Se la fornitura avviene sotto la direzione di una persona la cui competenza speci- fica adempie i requisiti di cui al capoverso 1, è sufficiente che il fornitore disponga di: a. conoscenze specifiche del prodotto; b. conoscenze sulle prescrizioni legali da osservare di cui agli articoli 79 e 80 OPChim.
4 Non è richiesta alcuna competenza specifica per la fornitura di carburanti per
motori.
Art. 3 cpv. 2 lett. d Abrogata
Art. 10 Disposizione transitoria della modifica del 7 novembre 2012 Chi fornisce a titolo commerciale sostanze o preparati del gruppo 1 di cui all’alle- gato 6 numero 1.1 o 2.1 OPChim a utilizzatori finali professionali deve possedere, a partire dal 1° giugno 2015, le necessarie competenze specifiche conformemente all’articolo 1 capoverso 1.
II L’allegato 1 è modificato come segue:
Nozioni fondamentali
Le nozioni fondamentali di cui all’articolo 1 capoverso 1 richieste per la fornitura di determinate sostanze e preparati pericolosi includono le seguenti conoscenze e capacità:
N. 2.2 2.2 Capacità di interpretare il sistema di classificazione e di caratterizzazione delle sostanze e dei preparati pericolosi.
N. 4.1 e 4.3
4.1 Spiegazione del significato delle conoscenze specifiche del prodotto (art. 1
cpv. 1 lett. a) ed elencazione dei requisiti posti al fornitore (art. 2).
4.3 Spiegazione delle caratteristiche fondamentali pericolose dei gruppi di
prodotti (p. es. prodotti corrosivi, spray, solventi, prodotti cancerogeni, mutageni e pericolosi per la riproduzione).
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III La presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 2012.
7 novembre 2012 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset
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