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AS 2012 6161

AS 2012 6161

Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell’utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim)

Modifica del 7 novembre 2012

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 18 maggio 20051 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni

1 Concerne soltanto il testo francese.

2 In tutta l’ordinanza, fatto salvo l’articolo 1 capoverso 2 lettera b, l’espressione «apparecchi elettrici ed elettronici» è sostituita con l’espressione «apparecchiature elettriche ed elettroniche», con i necessari adeguamenti grammaticali.

Art. 2, frase introduttiva Fatte salve le definizioni specifiche contenute negli allegati, nella presente ordinanza si intende per:

Art. 7 cpv. 1 lett. b 1 Le seguenti attività possono essere esercitate a titolo professionale o commerciale soltanto da persone fisiche che dispongono di un’apposita autorizzazione speciale o sotto la loro direzione: b. l’utilizzazione di prodotti refrigeranti:

1. nella fabbricazione, nel montaggio, nella manutenzione e nello smalti-

mento di apparecchi o impianti che servono per la refrigerazione, la climatizzazione o la produzione di calore,

2. nello smaltimento di prodotti refrigeranti.

1 RS 814.81

2011-2708 6161

Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici RU 2012

Art. 14 lett. a Alla Confederazione competono: a. i compiti a essa attribuiti negli articoli 4, 7–12 (autorizzazioni speciali) e 19;

L’indice degli allegati è modificato come segue: …

1.14 Composti organostannici

1.17 Sostanze di cui all’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006

2.9 Materie plastiche, loro monomeri e additivi

2.18 Apparecchiature elettriche ed elettroniche

II 1 Alla presente ordinanza sono aggiunti i nuovi allegati 1.17 e 2.18 conformemente alle versioni qui annesse. 2 Gli allegati 1.10, 1.11, 1.14, 2.3 e 2.12 sono sostituiti dalle versioni qui annesse.

3 Gli allegati 1.1, 1.5, 1.7, 1.9, 1.16, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.8–2.10, 2.15 e 2.16 sono modificati secondo le versioni qui annesse.

III La cifra III dell’allegato dell’ordinanza del 18 maggio 20052 sugli emolumenti in materia di prodotti chimici è modificata come segue:

III. Emolumenti secondo l’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici del 18 maggio 2005 (ORRPChim) Fr.

1 Autorizzazione dei voli a scopo di irrorazione secondo

l’articolo 4 lettera b ORRPChim 500

2 Trattamento di una domanda di deroga secondo

l’allegato 1.17 numero 2 capoverso 4

2.1 Emolumento di base per una sostanza e un impiego 10 000 – 40 000

2 RS 813.153.1

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Fr.

2.2 Emolumento suppletivo per un’ulteriore sostanza di un

gruppo di sostanze secondo l’allegato XI sezione 1.5 del regolamento (CE) n. 1907/20063 1 000 – 10 000

2.3 Emolumento suppletivo per un impiego supplementare 1 000 – 10 000

IV 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 2012.

2 Le modifiche degli allegati seguenti entrano in vigore come segue:

a. il 3 gennaio 2013: allegato 2.18 numeri 4 e 5; b. il 1° giugno 2013: allegato 1.14 numero 1.2, allegato 2.3 numeri 1.1 e 3.1 capoverso 1 lettera a nonché allegato 2.16 numero 3bis; c. il 1° settembre 2013: allegato 1.1 numero 3 lettera b; d. il 1° dicembre 2013: allegato 2.3 numeri 1.2 e 2, allegato 2.5 numero 2, alle- gato 2.9 numero 2 capoverso 1 lettera f, numero 4 capoversi 2 e 3, numero 4bis, allegato 2.10 numero 2.1 capoverso 3, numero 2.2 capoverso 5, numero 3.3 e numero 6 lettera a; e. il 1° dicembre 2014: allegato 2.3 numero 3.1 capoverso 1 lettera b, capover- so 2 e numero 3.2; f. il 1° gennaio 2017: allegato 1.5 numero 4.2 capoverso 2 lettera d.

7 novembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

3 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

18 dic. 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; modificato l’ultima volta dal regolamento (UE) n. 412/2012, GU L 128 del 16.5.2012, pag. 1.

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Allegato 1.1 (art. 3)

Composti organici alogenati

N. 3 lett. b e d–g

3 Elenco dei composti organici alogenati vietati

b. Sistemi aliciclici policiclici – aldrina (n. CAS 309-00-2); – clordano (n. CAS 57-74-9); – clorodecone (kepone, n. CAS 143-50-0); – dieldrina (n. CAS 60-57-1); – endosulfano (n. CAS 115-29-7) e i suoi isomeri (n. CAS 959-98-8 e n. CAS 33213-65-9); – endrina (n. CAS 72-20-8); – eptacloro (n. CAS 76-44-8) ed eptacloro epossido (n. CAS 1024-57-3); – isodrina (n. CAS 465-73-6); – kelevan (n. CAS 4234-79-1); – mirex (n. CAS 2385-85-5); – strobane (n. CAS 8001-50-1); – telodrina (n. CAS 297-78-9); – toxafene (n. CAS 8001-35-2). d. Concerne soltanto il testo francese. e. Concerne soltanto il testo francese. f. Concerne soltanto il testo francese. g Concerne soltanto il testo francese.

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Allegato 1.5 (art. 3)

Sostanze stabili nell’aria

N. 4.2 cpv. 1 lett. b–e, cpv. 2 lett. d ed e, cpv. 3–5

4.2 Deroghe

1 Fatto salvo il capoverso 3, il divieto di cui al numero 4.1 non si applica all’impiego di sostanze stabili nell’aria: b. per la fabbricazione di semiconduttori se le emissioni costituiscono al mas- simo il 5 per cento della quantità di sostanze impiegate; c. quale prodotto intermedio in vista della trasformazione chimica completa se le emissioni costituiscono al massimo lo 0,5 per cento della quantità di sostanze impiegate; d. come fluidi per il trasferimento di calore o come isolanti per le macchine saldatrici e per i bagni di prova e di taratura; e. per scopi di ricerca e di analisi. 2 Fatto salvo il capoverso 3, il divieto di cui al numero 4.1 non si applica inoltre all’impiego di esafluoruro di zolfo: d. abrogato e. per la manutenzione e il funzionamento di apparecchi e impianti che secon- do le lettere a-c possono contenere esafluoruro di zolfo.

3 Le deroghe di cui ai capoversi 1 e 2 sono ammissibili se:

a. secondo lo stato della tecnica non esistono sostanze alternative a quelle stabili nell’aria o preparati e oggetti alternativi a quelli fabbricati con tali sostanze o che le contengono; b. la quantità e il potenziale di effetto serra delle sostanze stabili nell’aria impiegate non superano i livelli necessari, secondo lo stato della tecnica, per raggiungere lo scopo perseguito; c. le emissioni di sostanze stabili nell’aria durante l’intero ciclo di vita dell’im- piego previsto sono mantenute al livello più basso possibile; e d. un sistema funzionale garantisce lo smaltimento dei rifiuti delle sostanze stabili nell’aria nel rispetto dell’ambiente.

4 Abrogato

5 Su domanda motivata, l’UFAM può concedere deroghe temporanee per altri

impieghi di sostanze stabili nell’aria se: a. secondo lo stato della tecnica non esistono sostanze alternative a quelle stabili nell’aria o preparati e oggetti alternativi a quelli fabbricati con tali sostanze o che le contengono;

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b. la quantità e il potenziale di effetto serra delle sostanze stabili nell’aria impiegate non superano i livelli necessari, secondo lo stato della tecnica, per raggiungere lo scopo perseguito; e c. le emissioni di sostanze stabili nell’aria durante l’intero ciclo di vita dell’im- piego previsto sono mantenute al livello più basso possibile.

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Allegato 1.7 (art. 3)

Mercurio

N. 3.1 cpv. 2 e cpv. 4 lett. d

3.1 Immissione sul mercato

2 Per l’immissione sul mercato di apparecchiature elettriche ed elettroniche si

applica l’allegato 2.18. 4 Il divieto di immissione sul mercato secondo il numero 2 lettera a non si applica:

d. ai componenti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, per i quali l’alle- gato 2.18 numeri 3 e 8 stabilisce che possono contenere mercurio.

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Allegato 1.9 (art. 3)

Sostanze con effetti ignifughi

N. 2

2 Difenileteri bromati

2.1 Definizioni

Sono considerati difenileteri bromati con effetti ignifughi: a. il tetrabromodifeniletere con la formula bruta: C12H6Br4O; b. il pentabromodifeniletere con la formula bruta: C12H5Br5O; c. l’esabromodifeniletere con la formula bruta: C12H4Br6O; d. l’eptabromodifeniletere con la formula bruta: C12H3Br7O; e. l’octabromodifeniletere con la formula bruta: C12H2Br8O.

2.2 Divieti

1 Sono vietati la produzione, l’immissione sul mercato e l’impiego di:

a. difenileteri bromati di cui al numero 2.1; b. sostanze e preparati che contengono difenileteri bromati di cui al numero 2.1 non solo come impurità inevitabile. 2 Gli oggetti nuovi non possono essere immessi sul mercato se le parti trattate con sostanze ignifughe contengono difenileteri bromati di cui al numero 2.1 non solo come impurità inevitabile.

3 Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche si applica l’allegato 2.18.

2.3 Deroghe

1 I divieti di cui al numero 2.2 capoverso 1 non si applicano all’impiego per scopi di analisi e di ricerca. 2 I divieti di cui al numero 2.2 capoverso 1 lettera b e capoverso 2 non si applicano a sostanze, preparati e parti di oggetti trattate con sostanze ignifughe se: a. il loro contenuto in massa di ciascuna delle sostanze di cui al numero 2.1 let- tere a–d non è superiore allo 0,001 per cento (10 mg/kg); b. il loro contenuto in massa di sostanze di cui al numero 2.1 lettera e non è su- periore allo 0,1 per cento.

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3 I divieti di cui al numero 2.2 capoverso 1 lettera b e capoverso 2 non si applicano inoltre a preparati e oggetti fabbricati, in tutto o in parte, con materiali riciclati o con materiali di scarto preparati per il riutilizzo, se il rispettivo contenuto in massa di ciascuna delle sostanze di cui al numero 2.1 lettere a–d non è superiore allo 0,1 per cento.

N. 3 Abrogato

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Allegato 1.10 (art. 3)

Sostanze cancerogene, mutagene o pericolose per la riproduzione

1 Divieto

1 Le sostanze cancerogene, mutagene e pericolose per la riproduzione di cui all’alle- gato XVII appendici 1–6 del regolamento (CE) n. 1907/20064 nonché le sostanze e i preparati che contengono sostanze di questo tipo non possono essere fornite al grande pubblico se il loro contenuto in massa supera la concentrazione che: a. è stabilita nell’allegato VI parte 3 del regolamento (CE) n. 1272/20085; oppure b. è determinata nell’allegato II parte B numero 6 tabelle VI e VI A della diret- tiva 1999/45/CE6, sempre che l’allegato VI parte 3 del regolamento (CE) n. 1272/2008 non contempli alcun valore limite per la concentrazione. 2 L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), d’intesa con l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) e con la Segreteria di Stato dell’economia (SECO), adegua il capoverso 1 alle modifiche dell’allegato XVII appendici 1–6 del regolamento (CE) n. 1907/2006.

2 Deroghe

1 Il divieto di cui al numero 1 non si applica a:

a. farmaci; b. colori per la pittura artistica; c. carburanti per motori;

4 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

18 dic. 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la di- rettiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; modificato l’ultima volta dal regolamento (UE) n. 412/2012, GU L 128 del 16.5.2012, pag. 1.

5 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

16 dic. 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1; modificato l’ultima volta dal regolamento (UE) n. 618/2012, GU L 179 dell’11.7.2012 , pag. 3.

6 Direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 mag. 1999,

concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi, GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1; modificata l’ultima volta dal regolamento (CE) n. 1272/2008, GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

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d. prodotti derivati da oli minerali utilizzati come combustibili in impianti di combustione mobili o fissi e come combustibili in sistemi chiusi; e. sostanze di cui all’allegato XVII appendice 11 colonna 1 del regolamento (CE) n. 1907/20067 con le applicazioni ivi elencate alla colonna 2 ed even- tuali limitazioni. 2 L’UFSP, d’intesa con l’UFAM e con la SECO, adegua il capoverso 1 lettera e alle modifiche dell’allegato XVII appendice 11 del regolamento (CE) n. 1907/2006. 3 Per le sostanze cancerogene, mutagene e pericolose per la riproduzione contenute in prodotti cosmetici si applica l’ordinanza del 23 novembre 20058 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso.

3 Etichettatura particolare

1 L’imballaggio di sostanze e preparati che rientrano nel divieto di cui al numero 1 deve recare la seguente indicazione: «A uso esclusivamente commerciale». 2 L’etichetta deve essere scritta in almeno due lingue ufficiali, in modo visibile, leggibile e indelebile.

7 Vedi nota al n. 1 cpv. 1.

8 RS 817.02

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Allegato 1.11 (art. 3)

Sostanze liquide pericolose

1 Definizione

Sono considerati sostanze o preparati liquidi pericolosi i preparati liquidi con una delle caratteristiche di cui all’articolo 2 paragrafo 2 della direttiva 1999/45/CE9 e le sostanze e i preparati liquidi che soddisfano i criteri relativi a una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/200810: a. classi di pericolo 2.1–2.4, 2.6, 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 cate- gorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi A–F; b. classi di pericolo 3.1–3.6, 3.7 con effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 con effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10; c. classe di pericolo 4.1; d. classe di pericolo 5.1.

2 Divieti

1 È vietata l’immissione sul mercato di sostanze e preparati liquidi pericolosi in:

a. oggetti per la decorazione che producono effetti di luce e colore per mezzo di cambiamento di fase; b. giochi scherzosi; c. giochi o oggetti che, oltre all’uso prestabilito, fungono anche da decora- zione.

9 Direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 mag. 1999,

concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi, GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1; modificata l’ultima volta dal regolamento (CE) n. 1272/2008, GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1. I testi degli atti giuridici dell’UE citati nel presente allegato possono essere consultati all’indirizzo http://eur-lex.europa.eu/.

10 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

16 dic. 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1; modificato l’ultima volta dal regolamento (UE) n. 618/2012, GU L 179 dell’11.7.2012, pag. 3.

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2 Non devono contenere né coloranti, eccetto per motivi fiscali, né sostanze odorose le sostanze e i preparati liquidi pericolosi: a. che sono classificati come pericolosi se inalati e contrassegnati con la frase R 65 secondo l’allegato III della direttiva 67/548/CEE11 o con la frase H304 secondo l’allegato III del regolamento (CE) n. 1272/200812; e b. che possono essere impiegati come combustibile in lampade ornamentali (oli lampanti) e sono destinati al grande pubblico.

3 Etichettatura particolare

1 Gli oli lampanti etichettati con la frase R 65 o H304 e destinati al grande pubblico devono recare l’indicazione seguente sull’imballaggio: «Le lampade riempite con questo liquido sono da conservare lontano dalla portata dei bambini. Ingerire dell’olio, anche se in piccola quantità, o succhiare lo stoppino può causare lesioni polmonari potenzialmente fatali». 2 Gli accendifuoco liquidi etichettati con la frase R 65 o H304 e destinati al grande pubblico devono recare l’indicazione seguente sull’imballaggio: «Anche un solo sorso di accendifuoco può causare lesioni polmonari potenzialmente fatali». 3 L’etichetta deve essere scritta in almeno due lingue ufficiali, ben leggibile e inde- lebile.

4 Imballaggio particolare

1 Gli oli lampanti e gli accendifuoco liquidi che riportano la frase di rischio R 65 o H304 e sono destinati al grande pubblico devono essere imballati in un recipiente nero e opaco, con una capacità non superiore a un litro. 2 Le lampade a olio decorative destinate al grande pubblico possono essere immesse sul mercato solo se conformi alle norma SN EN 14059:200213.

11 Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazio- ne, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose, GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1; modificata l’ultima volta dalla direttiva 2009/2/CE, GU L 11 del 16.1.2009, pag. 6.

12 Vedi nota al n. 1.

13 La norma è disponibile presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (snv), Bürglistr. 29 8499 Winterthur (www.snv.ch). Può essere consultata gratuitamente presso l’UFAM, Worblentalstr. 68, 3063 Ittigen.

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Allegato 1.14 (art. 3)

Composti organostannici

1 Composti organostannici disostituiti

1.1 Definizioni

1 Sono considerati preparati con composti di dibutilstagno o di diottilstagno i prepa- rati contenenti questi composti e il cui contenuto in massa di stagno è pari o supe- riore allo 0,1 per cento. 2 Sono considerati oggetti con composti di dibutilstagno o di diottilstagno gli oggetti contenenti questi composti e il cui contenuto in massa di stagno, nell’oggetto intero o in parte di esso, è pari o superiore allo 0,1 per cento.

1.2 Divieti

È vietata l’immissione sul mercato di: a. preparati e oggetti contenenti composti di dibutilstagno e destinati al grande pubblico; b. preparati e oggetti contenenti composti di diottilstagno e destinati al grande pubblico per i seguenti impieghi:

1. stampi a una e due componenti vulcanizzati a temperatura ambiente

(stampi RTV-2),

2. rivestimenti per pareti e pavimenti.

1.3 Relazione con l’ordinanza del 23 novembre 200514

sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr) Si applica l’ODerr per i materiali tessili, i prodotti di pelletteria e altri oggetti che contengono composti di diottilstagno e destinati a entrare in contatto con il corpo umano, nonché per i materiali e gli oggetti contenenti composti di dibutilstagno e destinati a entrare in contatto con le derrate alimentari nell’ambito della fabbrica- zione, dell’impiego o dell’imballaggio delle stesse.

14 RS 817.02

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2 Composti organostannici trisostituiti

2.1 Definizioni

1 Sono considerati prodotti di protezione:

a. i biocidi per la protezione dell’acqua non potabile dall’infestazione di orga- nismi nocivi in ambito industriale, commerciale o comunale; b. i biocidi appartenenti al tipo di prodotto 6 (preservanti per prodotti in sca- tola) di cui all’allegato 10 dell’ordinanza del 18 maggio 200515 sui biocidi (OBioc); c. i biocidi appartenenti al tipo di prodotto 7 (preservanti per pellicole) di cui all’allegato 10 OBioc. 2 Le vernici antivegetative sono biocidi appartenenti al tipo di prodotto 21 di cui all’allegato 10 OBioc. 3 Sono considerati oggetti con composti organostannici trisostituiti gli oggetti conte- nenti questi composti e in cui il contenuto in massa di stagno, negli oggetti interi o in parti di essi, è pari o superiore allo 0,1 per cento.

2.2 Divieti

Sono vietati: a. l’immissione sul mercato e l’impiego, in pitture e lacche nonché per l’acqua non potabile, di prodotti di protezione contenenti composti trialchilici o tria- rilici dello stagno; b. l’immissione sul mercato e l’impiego di vernici antivegetative contenenti stagno; c. la fabbricazione e l’immissione sul mercato di oggetti contenenti composti organostannici trisostituiti.

2.3 Deroghe

1 I divieti di cui al numero 2.2 lettere a e b non si applicano all’impiego per scopi di ricerca e sviluppo. Sono applicabili le disposizioni del capitolo 3 OBioc. 2 I divieti di cui al numero 2.2 lettera a non si applicano alle pitture e alle lacche in cui i composti trialchilici o triarilici dello stagno sono legati chimicamente.

15 RS 813.12

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3 Di-µ-ossi-di-n-butilstannio-idrossiborano (DBB)

3.1 Divieti

1 Sono vietati l’immissione sul mercato e l’impiego di di-µ-ossi-di-n-butilstannio- idrossiborano (DBB, n. CAS 75113-37-0). 2 Sono inoltre vietati l’immissione sul mercato e l’impiego di sostanze e preparati con un contenuto in massa di DBB pari o superiore allo 0,1 per cento.

3.2 Deroghe

I divieti di cui al numero 3.1 non si applicano: a. all’immissione sul mercato e all’impiego a scopi di analisi e di ricerca; b. quando da processi di lavorazione risultano oggetti con un contenuto in massa di DBB inferiore allo 0,1 per cento.

4 Disposizioni transitorie

1 Il divieto di cui al numero 1.2 lettera a non si applica a oggetti contenenti composti di dibutilstagno immessi sul mercato per la prima volta prima del 1° giugno 2013. 2 I seguenti preparati e oggetti contenenti composti di dibutilstagno possono ancora essere immessi sul mercato fino al 1° gennaio 2015: a. sigillanti mono e bicomponenti vulcanizzanti a temperatura ambiente (sigil- lanti RTV-1 e RTV-2); b. adesivi; c. pitture e rivestimenti contenenti composti di dibutilstagno come catalizzatori se sono applicati su oggetti; d. profili in cloruro di polivinile (PVC) flessibile, monoestrusi o coestrusi con PVC rigido; e. tessuti rivestiti con PVC contenenti composti di dibutilstagno come stabiliz- zanti se destinati ad applicazioni esterne; f. tubi, grondaie e guarnizioni esterne per l’acqua piovana, nonché materiale di copertura per tetti e facciate. 3 Il divieto di cui al numero 1.2 lettera b non si applica a stampi RTV-2 contenenti composti di diottilstagno e rivestimenti per pareti e pavimenti, immessi sul mercato per la prima volta prima del 1° giugno 2013. 4 Il divieto di immissione sul mercato di cui al numero 2.2 lettera c non si applica a oggetti contenenti composti organostannici trisostituiti immessi sul mercato per la prima volta prima del 1° giugno 2013.

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Allegato 1.16 (art. 3)

Perfluorottano sulfonati

N. 1

1 Definizioni

Sono considerati acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS) le sostanze con la formula bruta C8F17SO2X dove X significa OH, sale metallico [O–M+], alo- genuro, ammide, e altri derivati compresi i polimeri.

N. 2 cpv. 1

2 Divieti

1 Sono vietati la fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’impiego di PFOS non- ché di sostanze e preparati con un contenuto in massa di PFOS pari o superiore allo 0,001 per cento.

N. 3 cpv. 2 lett. c–e

3 Deroghe

2 I divieti di cui al numero 2 non si applicano inoltre ai seguenti prodotti né alle sostanze né ai preparati necessari per la loro fabbricazione: c. abbattitori di nebbie per la cromatura dura (con CrVI) a carattere non deco- rativo in sistemi a ciclo chiuso nei quali le emissioni di PFOS nell’ambiente sono limitate al minimo; d. fluidi idraulici per la navigazione aerea; e. abrogata

N. 4 cpv. 1

4 Obbligo di notifica

1 Chi utilizza PFOS come pure sostanze e preparati che contengono PFOS secondo il numero 3 capoverso 2 o il numero 5 capoverso 2, deve notificare all’UFAM entro il 30 aprile di ogni anno per l’anno precedente:

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N. 5 cpv. 2

5 Disposizioni transitorie

2 Fino al 31 agosto 2015, i divieti di cui al numero 2 capoverso 1 non si applicano agli agenti imbimenti utilizzati in sistemi controllati di elettroplaccatura e alle sostanze e ai preparati necessari per la loro fabbricazione, se le emissioni di PFOS nell’ambiente sono limitate al minimo.

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Allegato 1.17 (art. 3)

Sostanze secondo l’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/200616

1 Divieti

L’immissione sul mercato per l’impiego delle sostanze elencate al numero 5 e dei preparati contenenti tali sostanze, nonché il loro impiego a titolo professionale o commerciale sono vietati, fatte salve le deroghe di cui al numero 2 e di cui all’elenco del numero 5.

2 Deroghe

1 I divieti di cui al numero 1 non si applicano all’impiego:

a. come prodotto intermedio secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettera d dell’ordinanza del 18 maggio 200517 sui prodotti chimici (OPChim); b. nei farmaci; c. nelle derrate alimentari e negli alimenti per animali; d. nei prodotti fitosanitari; e. nei biocidi; f. come carburanti per motori; g. nei prodotti derivati da oli minerali utilizzati come combustibili in impianti di combustione mobili o fissi e come combustibili in sistemi chiusi; h. in prodotti cosmetici, se la sostanza è stata inclusa nell’elenco di cui al numero 5 esclusivamente per le seguenti proprietà intrinseche: «canceroge- na», «mutagena», «pericolosa per la riproduzione» o «avente altri effetti gravi sulla salute umana»;

16 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

18 dic. 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la di- rettiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; modificato l’ultima volta dal regolamento (UE) n. 412/2012, GU L 128 del 16.5.2012, pag. 1. I testi degli atti giuridici dell’UE citati nel presente allegato possono essere consultati all’indirizzo http://eur-lex.europa.eu/ 17 RS 813.11

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i. in materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con derrate alimentari, se la sostanza è stata inclusa nell’elenco di cui al numero 5 esclusivamente per le seguenti proprietà intrinseche: «cancerogena», «mutagena», «pericolosa per la riproduzione» o «avente altri effetti gravi sulla salute umana»; j. nell’ambito della ricerca e dello sviluppo scientifici; k. di sostanze presenti in preparati la cui concentrazione è inferiore allo 0,1 per cento in massa e incluse nell’elenco di cui al numero 5 sulla base dell’arti- colo 57 lettere d, e o f del regolamento (CE) n. 1907/2006; l. di sostanze presenti in preparati la cui concentrazione è inferiore ai valori limite più bassi specificati nella direttiva 1999/45/CE18 o nell’allegato VI parte 3 del regolamento (CE) n. 1272/200819, che determinano la classifica- zione della miscela come pericolosa e incluse nell’elenco di cui al numero 5, non sulla base dell’articolo 57 lettere d, e o f del regolamento (CE) n. 1907/2006.

2 Un divieto ai sensi del numero 1 non si applica inoltre:

a. se la Commissione europea, in virtù dell’articolo 60 paragrafo 1 del regola- mento (CE) n. 1907/2006, ha rilasciato autorizzazioni e la sostanza è immes- sa sul mercato e impiegata in conformità alle autorizzazioni dell’UE; oppure b. per gli impieghi di una determinata sostanza per i quali è stata inoltrata, entro i termini prestabiliti, una domanda di autorizzazione secondo l’arti- colo 62 del regolamento (CE) n. 1907/2006, su cui finora non è stata presa una decisione.

3 Conformemente all’articolo 89 OPChim, su richiesta dell’organo di notifica

l’importatore deve presentare il fascicolo relativo all’autorizzazione inoltrato all’Agenzia europea per le sostanze chimiche, nella misura in cui possa procurarselo con un onere sopportabile.

4 D’intesa con l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), l’Ufficio federale della

sanità pubblica (UFSP) e la Segreteria di Stato dell’economia (SECO), l’organo di notifica può, su domanda motivata, concedere altre deroghe temporanee ai divieti di cui al numero 1 rilasciando un numero (numero del permesso), se: a. il richiedente mette a disposizione le informazioni secondo l’articolo 62 paragrafi 4–6 del regolamento (CE) n. 1907/2006 adeguando l’analisi socio- logica alle condizioni vigenti in Svizzera; e

18 Direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 mag. 1999

concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministra- tive degli Stati membri relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi, GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1; modificata l’ultima volta dal rego- lamento (CE) n. 1272/2008, GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

19 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

16 dic. 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, GU L 353 del 31.12.2008, pag.1; modificato l’ultima volta dal regolamento (UE) n. 618/2012, GU L179 dell’11.7.2012 pag. 3.

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b. i requisiti per il rilascio di un’autorizzazione secondo l’articolo 60 paragra- fi 2–10 del regolamento (CE) n. 1907/2006 sono soddisfatti per analogia.

5 Le domande secondo il capoverso 4 devono essere inoltrate almeno 18 mesi prima

della scadenza del periodo transitorio di cui al numero 5 capoverso 1. L’ufficio di notifica concede una proroga adeguata del termine se al più tardi 18 mesi dalla scadenza del termine del periodo transitorio può essere reso verosimile che la docu- mentazione necessaria non può essere prodotta nel rispetto del termine. 6 Per gli impieghi per cui la Commissione europea ha rifiutato l’autorizzazione in virtù dell’articolo 60 capoverso 1 del regolamento (CE) n. 1907/2006, può ancora essere inoltrata una domanda secondo il capoverso 4 entro un termine di 3 mesi da tale rifiuto. Oltre alla documentazione secondo il capoverso 4 lettera a, alla domanda devono essere allegati: a. la domanda di autorizzazione iniziale inoltrata alla Commissione europea; b. la decisione negativa della Commissione europea. 7 Finché non è stata presa una decisione su una domanda secondo il capoverso 4, gli impieghi richiesti per la sostanza in questione nonché per i preparati contenenti tale sostanza sono autorizzate, in deroga al numero 1. 8 L’organo di notifica pubblica nel suo sito Internet informazioni sugli impieghi previsti delle sostanze, nel rispetto dell’articolo 85 OPChim, e fissa un termine entro il quale gli ambienti interessati possono comunicare informazioni su sostanze o tecnologie alternative. 9 Esso tiene un elenco pubblico, in forma elettronica, delle autorizzazioni di cui al capoverso 4. L’elenco contiene le seguenti informazioni: a. il nome o la ragione sociale del titolare dell’autorizzazione; b. il numero dell’autorizzazione; c. il nome della sostanza conformemente al numero 5 capoverso 1 colonna «Sostanza»; d. il nome commerciale della sostanza o del preparato; e. l’impiego per il quale è stata rilasciata l’autorizzazione; f. la durata e le disposizioni accessorie dell’autorizzazione.

3 Obbligo di notifica

1 Chi si procura da un fabbricante o da un commerciante una sostanza elencata al

numero 5 capoverso 1 o un preparato contenente una di queste sostanze e li impiega a titolo professionale o commerciale, deve notificare all’organo di notifica, entro tre mesi dalla prima fornitura, il tipo di impiego e il numero di autorizzazione o il numero dell’autorizzazione UE della sostanza. 2 L’organo di notifica tiene un elenco aggiornato delle notifiche secondo il capo- verso 1.

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4 Etichettatura particolare

Sull’etichetta delle sostanze per le quali è stata concessa un’autorizzazione secondo il numero 2 capoverso 2 o 4, nonché dei preparati contenenti tali sostanze deve essere riportato il numero dell’autorizzazione o il numero dell’autorizzazione UE.

5 Elenco delle sostanze di cui al numero 1 e

disposizioni transitorie 1 Il numero 1 si applica alle sostanze elencate qui di seguito nelle colonne «Periodo di transizione», «Impieghi o categorie di impiego esentati» e «Periodi di revisione» con le disposizioni ivi previste.

N° di Sostanza Proprietà intrinseche Periodo di Impieghi o categorie Periodi di registra- alla base dei divieti transizione di impiego esentati revisione zione

1. 5-ter-butil-2,4,6- vPvB 21 agosto – –

trinitro-m-xilene 2014 (muschio xilene) n. CE 201-329-4 n. CAS 81-15-2

2. 4,4’-diaminodi- Cancerogeno 21 agosto – –

fenilmetano (MDA) (categoria 1B) 2014 n. CE 202-974-4 n. CAS 101-77-9

3. Esabromociclodo- PBT 21 agosto – –

decano (HBCDD) a 2015 n. CE 221-695-9, 247-148-4 n. CAS 3194-55-6 25637-99-4 Alfa-esabromo- ciclododecano n. CAS 134237-50-6 Beta-esabromo- ciclododecano n. CAS 134237-51-7 Gamma-esabromo- ciclododecano n. CAS 134237-52-8

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N° di Sostanza Proprietà intrinseche Periodo di Impieghi o categorie Periodi di registra- alla base dei divieti transizione di impiego esentati revisione zione

4. Bis(2-etilesil) Tossico per la 21 febbraio Usi nel confeziona-

ftalato (DEHP) riproduzione 2015 mento primario dei n. CE 204-211-0 (categoria 1B) medicinali di cui al n. CAS 117-81-7 regolamento (CE) n. 726/200420, alla direttiva 2001/82/

5. Benzil-butil-ftalato Tossico per la 21 febbraio Usi nel confeziona-

(BBP) riproduzione 2015 mento primario dei n. CE 201-622-7 (categoria 1B) medicinali di cui al n. CAS 85-68-7 regolamento (CE) n. 726/2004, alla direttiva 2001/82/CE e/o alla direttiva 2001/83/CE

6. Dibutil ftalato (DBP) Tossico per la 21 febbraio Usi nel confeziona-

n. CE 201-557-4 riproduzione 2015 mento primario dei n. CAS 84-74-2 (categoria 1B) medicinali di cui al regolamento (CE) n. 726/2004, alla direttiva 2001/82/CE e/o alla direttiva 2001/83/CE

7. Diisobutil ftalato Tossico per la 21 febbraio – –

(DIBP) riproduzione 2015 n. CE 201-553-2 (categoria 1B) n. CAS 84-69-5

8. Diarsenico triossido Cancerogeno 21 maggio – –

n. CE 215-481-4 (categoria 1A) 2015 n. CAS 1327-53-3

20 Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medi- cinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’agenzia europea per i medicinali, GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1; modificato l’ultima volta dal regolamento (UE) n. 1235/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dic. 2010, GU L 348 del 31.12.2010, pag. 1. 21 Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari, GU L 311del 28.11.2001, pag. 1; modificata l’ultima volta dal regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento euro- peo e del Consiglio del 18 giugno 2009, GU L 188 del 18.7.2009, pag 14. 22 Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, GU L 311del 28.11.2001, pag. 67; modificata l’ultima volta dalla direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2011, GU L 174 del 1.7.2011, pag. 74.

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N° di Sostanza Proprietà intrinseche Periodo di Impieghi o categorie Periodi di registra- alla base dei divieti transizione di impiego esentati revisione zione

9. Pentaossido Cancerogeno 21 maggio – –

di diarsenico (categoria 1A) 2015 n. CE 215-116-9 n. CAS 1303-28-2

10. Cromato di piombo Cancerogeno 21 maggio – –

n. CE 231-846-0 (categoria 1B) 2015 n. CAS 7758-97-6 Tossico per la riproduzione (categoria 1A)

11. Giallo di piombo Cancerogeno 21 maggio – –

solfo-cromato (categoria 1B) 2015 (colorante CI Pigment Tossico per la Yellow 34) riproduzione n. CE 215-693-7 (categoria 1A) n. CAS 1344-37-2

12. Piombo cromato Cancerogeno 21 maggio

molibdato solfato (categoria 1B) 2015 rosso (colorante CI Tossico per la Pigment Red 104) riproduzione n. CE 235-759-9 (categoria 1A) n. CAS 12656-85-8

13. Fosfato di tris(2- Tossico per la 21 agosto

cloroetile) (TCEP) riproduzione 2015 n. CE 204-118-5 (categoria 1B) n. CAS 115-96-8

14. 2,4-dinitrotoluene Cancerogeno 21 agosto

(2,4 DNT) (categoria 1B) 2015 n. CE 204-450-0 n. CAS 121-14-2

2 L’UFAM, d’intesa con l’UFSP e la SECO, adegua le disposizioni di cui al capo-

verso 1, tenendo conto delle modifiche dell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/200623 e delle sostanze di cui all’allegato 7 OPChim.

23 Vedi la nota del titolo del presente allegato.

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Allegato 2.1 (art. 3)

Detersivi per tessili

N. 3 cpv. 5 e 6

3 Etichettatura particolare

5 Concerne soltanto il testo francese.

6 Concerne soltanto il testo francese.

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Allegato 2.2 (art. 3)

Prodotti di pulizia

2 Divieti

1bis I detersivi per lavastoviglie domestiche non possono essere immessi sul mercato se il loro contenuto complessivo in massa di fosforo è pari o superiore allo 0,3 per cento del dosaggio standard secondo il numero 4 capoverso 1.

N. 3 cpv. 5 e 6

3 Etichettatura particolare

5 Concerne soltanto il testo francese.

6 Concerne soltanto il testo francese.

N. 4

4 Istruzioni per l’uso

1 Nelle istruzioni per l’uso dei detersivi per lavastoviglie domestiche, il dosaggio standard deve essere indicato in grammi o millilitri o in quantità di pastiglie necessa- rio per il lavaggio principale di stoviglie normalmente sporche in una lavastoviglie per 12 coperti colma; se il dosaggio dipende dalla durezza dell’acqua, le istruzioni devono essere completate con le indicazioni relative alle gradazioni di durezza morbida, media e dura. 2 Le indicazioni secondo il capoverso 1 devono essere scritte sulla confezione in almeno una lingua ufficiale, ben leggibile e in modo duraturo.

N. 7 cpv. 5 e 6

7 Disposizioni transitorie

5 Il divieto di cui al numero 2 capoverso 1bis e gli obblighi di cui al numero 4 capo- verso 1 non si applicano ai detersivi per lavastoviglie domestiche immessi sul mer- cato la prima volta prima del 1° gennaio 2017. 6 Nelle istruzioni per l’uso dei detersivi per lavastoviglie domestiche immessi sul mercato secondo il capoverso 5, il dosaggio deve essere indicato in modo tale che, rispettando dette istruzioni, non si impieghino più di 2,5 g di fosforo per ciclo di lavaggio.

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Allegato 2.3 (art. 3)

Solventi

1 Eteri glicolici

1.1 Divieti

È vietata l’immissione sul mercato di: a. preparati con un contenuto in massa di 2-(2-metossietossi)etanolo (DEGME, n. CAS 111-77-3) pari o superiore allo 0,1 per cento, destinati al grande pubblico per i seguenti impieghi:

1. pitture e lacche,

2. prodotti svernicianti,

3. prodotti di pulizia,

4. emulsioni autolucidanti,

5. sigillanti per pavimenti;

b. vernici a spruzzo e prodotti di pulizia a spruzzo in confezioni aerosol con un contenuto in massa di 2-(2-butossietossi)etanolo (DEGBE, n. CAS 112-34-5) pari o superiore al 3 per cento, destinati al grande pubblico.

1.2 Etichettatura particolare

1 Le vernici con un contenuto in massa di DEGBE pari o superiore al 3 per cento

non impiegate come vernici a spruzzo e destinate al grande pubblico devono essere munite di un’etichetta con la dicitura: «Non utilizzare in dispositivi di verniciatura a spruzzo». 2 La dicitura di cui al capoverso 1 deve essere scritta in almeno due lingue ufficiali, in modo visibile, leggibile e indelebile.

2 Cicloesano

2.1 Etichettatura particolare

1 Gli adesivi di contatto a base di neoprene con un contenuto in massa di cicloesano (n. CAS 110-82-7) pari o superiore allo 0,1 per cento, destinati al grande pubblico, devono essere muniti di un’etichetta con la dicitura: «Questo prodotto non può essere utilizzato in condizioni di scarsa ventilazione. – Questo prodotto non può essere utilizzato per la posa di moquette». 2 La dicitura di cui al capoverso 1 deve essere scritta in almeno due lingue ufficiali, in modo visibile, leggibile e indelebile.

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2.2 Imballaggio particolare

Gli adesivi di contatto a base di neoprene con un contenuto in massa di cicloesano (n. CAS 110-82-7) pari o superiore allo 0,1 per cento, destinati al grande pubblico, possono essere imballati soltanto in recipienti con una capacità massima di 350 grammi.

3 Diclorometano

3.1 Divieti

1 È vietata l’immissione sul mercato di svernicianti con un contenuto in massa di diclorometano (n. CAS 75-09-2) pari o superiore allo 0,1 per cento che: a. sono destinati al grande pubblico; e b. sono destinati all’impiego a titolo professionale o commerciale al di fuori di impianti industriali. 2 È vietato l’impiego, a scopi professionali o commerciali al di fuori di impianti industriali, di svernicianti con un contenuto in massa di diclorometano pari o supe- riore allo 0,1 per cento.

3.2 Etichettatura particolare

1 Gli svernicianti con un contenuto in massa di diclorometano pari o superiore allo 0,1 per cento devono essere muniti di un’etichetta con la dicitura: «Solo per impiego industriale e da parte di operatori professionali approvati in taluni Stati membri dell’Unione europea. Verificare dove ne sia autorizzato l’impiego». 2 In deroga a quanto prescritto nel capoverso 1, determinati svernicianti impiegati in Svizzera possono essere muniti di un’etichetta con la dicitura: «Solo per impiego industriale». 3 La dicitura di cui ai capoversi 1 e 2 deve essere scritta in almeno due lingue uffi- ciali, in modo visibile, leggibile e indelebile.

4 Sostanze che impoveriscono lo strato di ozono

e sostanze stabili nell’aria

4.1 Divieti

Sono vietati: a. la fabbricazione, l’immissione sul mercato, l’importazione per scopi privati e l’impiego per scopi di pulitura, dissoluzione, emulsione o sospensione sia di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono (allegato 1.4) o di sostanze stabili nell’aria (allegato 1.5) sia di preparati che contengono tali sostanze;

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b. la fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’importazione per scopi privati di oggetti che contengono per scopi di pulitura, dissoluzione, emulsione o sospensione sostanze che impoveriscono lo strato di ozono (allegato 1.4) o sostanze stabili nell’aria (allegato 1.5).

4.2 Deroghe

1 Il divieto di cui al numero 4.1 lettera a non si applica alle sostanze stabili nell’aria e ai preparati contenenti sostanze stabili nell’aria che sono impiegati in impianti per il trattamento delle superfici secondo l’allegato 2 numero 87 dell’ordinanza del 16 dicembre 198524 contro l’inquinamento atmosferico.

2 Su domanda motivata, l’UFAM può concedere deroghe temporanee ai divieti di

cui al numero 4.1 per altri impieghi se: a. secondo lo stato della tecnica non esistono sostanze alternative a quelle sta- bili nell’aria o preparati e oggetti alternativi a quelli contenenti tali sostanze; b. la quantità e il potenziale di effetto serra delle sostanze stabili nell’aria impiegate non superano i livelli necessari, secondo lo stato della tecnica, per raggiungere lo scopo perseguito; e c. le emissioni di sostanze stabili nell’aria durante l’intero ciclo di vita dell’impiego previsto sono mantenute al minimo livello possibile.

4.3 Etichettatura particolare

1 I contenitori di sostanze stabili nell’aria elencate nell’allegato A del Protocollo di Kyoto devono essere etichettati con i seguenti dati: a. la dicitura: «Contiene gas fluorurati ad effetto serra disciplinati dal Proto- collo di Kyoto»; b. le designazioni chimiche abbreviate delle sostanze stabili nell’aria che sono nei contenitori, utilizzando la nomenclatura industriale riconosciuta per il campo di applicazione in questione; c. la quantità di sostanze stabili nell’aria, in kg. 2 La dicitura di cui al capoverso 1 deve essere scritta in almeno due lingue ufficiali, in modo visibile, leggibile e indelebile.

24 RS 814.318.142.1

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5 Utilizzazione di rifiuti di solventi alogenati

5.1 Definizioni

Sono considerati solventi alogenati i solventi in cui la somma del contenuto in massa delle seguenti sostanze supera l’1 per cento: a. diclorometano (n. CAS 75-09-2); b. 1,1-dicloroetano (n. CAS 75-34-3); c. 1,2-dicloroetano (n. CAS 107-06-2); d. cloroformio (n. CAS 67-66-3); e. tricloroetilene (n. CAS 79-01-6); f. tetracloroetilene (n. CAS 127-18-4); g. sostanze che impoveriscono lo strato di ozono (allegato 1.4); h. sostanze stabili nell’aria (allegato 1.5).

5.2 Divieto di mescolare

1 Chiutilizza, a titolo professionale o commerciale, solventi alogenati non può

mescolare i rifiuti di tali solventi: a. con solventi non alogenati o con rifiuti di solventi non alogenati; b. con altri tipi di solventi alogenati o di rifiuti di solventi alogenati se ciò ne rende il riciclaggio sensibilmente più difficile; c. con altri rifiuti, sostanze, preparati o oggetti. 2 Il divieto di cui al capoverso 1 lettera b non si applica a chi non impiega annual- mente più di 20 litri di una sostanza di cui al numero 5.1. 3 I divieti di cui al capoverso 1 non si applicano a chi ricicla o incenerisce corretta- mente per proprio conto i rifiuti di solventi alogenati.

5.3 Obbligo di ripresa

Chi fornisce a un consumatore solventi alogenati in contenitori di una capacità superiore a 20 litri è tenuto a riprendere detti solventi, compresi le impurità o gli additivi derivanti dalla procedura utilizzata, oppure a garantirne la ripresa da parte di terzi, qualora il consumatore lo esiga.

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5.4 Riciclaggio

Il Cantone può esigere dal detentore di rifiuti di solventi alogenati e dalle ditte che accettano tali rifiuti per smaltirli: a. che accertino se esistono possibilità di riciclaggio o se è possibile crearle; b. che informino il Cantone sui risultati dei loro accertamenti; c. che provvedano al riciclaggio di tali rifiuti se ciò è tecnicamente possibile e sopportabile sotto il profilo economico e non causa un consumo di energia sproporzionato.

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Allegato 2.4 (art. 3)

Biocidi

N. 1.2 cpv. 3

1.2 Divieti

3 Il legname trattato con prodotti per la protezione del legno e gli oggetti contenenti tale legname possono essere importati a scopi professionali o commerciali soltanto se ogni sostanza attiva contenuta nel prodotto per la protezione figura come tipo di prodotto 8: a. nella lista delle sostanze attive notificate secondo l’articolo 9 capoverso 1 lettera d in combinato disposto con i capoversi 2 lettera b e 3 OBioc; o b. nell’allegato 1 lista I oppure nell’allegato 2 lista IA OBioc e nelle condizioni ivi stabilite.

N. 1.3 cpv. 5

1.3 Deroghe

5 L’organo di notifica (art. 89 dell’O del 18 mag. 200525 sui prodotti chimici) può concedere deroghe al divieto di cui al numero 1.2 capoverso 3. Tale decisione è presa d’intesa con gli specifici servizi di valutazione competenti definiti nell’arti- colo 52 OBioc.

N. 2.2

2.2 Divieti

1 È vietato immettere sul mercato o impiegare, in pitture e lacche nonché per l’acqua non potabile prodotti di protezione che contengono arsenico o composti dell’arsenico. 2 Per i prodotti di protezione in pitture e lacche nonché per l’acqua non potabile contenenti composti trialchilici o triarilici dello stagno si applicano le disposizioni dell’allegato 1.14. 3 Sono vietate la fabbricazione e l’immissione sul mercato di oggetti o di loro com- ponenti il cui contenuto di dimetilfumarato (n. CAS 624-49-7) supera 0,1 mg per chilogrammo.

N. 2.3 Abrogato

25 RS 813.11

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N. 4.2

4.2 Divieti

1È vietato immettere sul mercato e impiegare vernici antivegetative contenenti composti dell’arsenico. 2 Per le vernici antivegetative contenenti composti trialchilici o triarilici dello stagno si applicano le disposizioni dell’allegato 1.14.

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Allegato 2.5 (art. 3)

Prodotti fitosanitari

N. 1.2 cpv. 2 e 3 lett. b

1.2 Deroghe

2 I divieti di cui al numero 1.1 capoverso 1 lettere c e d, nella misura in cui la lette- ra d concerne pascoli alberati o una striscia di tre metri di larghezza lungo il margine del bosco, non si applicano ai trattamenti pianta per pianta su piante problematiche, sempre che esse non possano essere combattute efficacemente con altre misure, come lo sfalcio regolare. 3 Se nel bosco non è possibile sostituire i prodotti fitosanitari con misure meno inquinanti, l’autorità cantonale competente concede, in deroga al divieto di cui al numero 1.1 capoverso 1 lettera d e fatto salvo il numero 1.1 capoversi 1 lettere a, b, e ed f nonché 2 e 4, un’autorizzazione secondo gli articoli 4–6 per l’uso di prodotti fitosanitari: b. per il trattamento del legname tagliato in spiazzi adeguati e mediante insetti- cidi che, in virtù dell’ordinanza del 12 maggio 201026 sui prodotti fitosa- nitari (OPF), sono omologati per la coltura «Tronchi abbattuti nella foresta e presso piazzali di deposito», a condizione che il legname non possa essere rimosso in tempo, che tali spiazzi non si trovino in zone di protezione delle acque sotterranee S1 e S2 e che siano adottate misure efficaci per evitare che i prodotti fitosanitari siano dilavati e si infiltrino nel suolo.

N. 2

2 Etichettatura particolare

1 Per i prodotti fitosanitari omologati secondo l’articolo 15 lettera a dell’OPF e destinati a distruggere piante o parti di piante indesiderate o a influenzare la crescita indesiderata delle piante, i detentori delle autorizzazioni, mediante un’etichetta o un’altra indicazione scritta equivalente, devono informare gli acquirenti sui divieti di cui al numero 1.1 capoverso 2. 2 Chiunque importi un prodotto fitosanitario incluso nell’elenco di cui all’articolo 36 capoverso 1 OPF e destinati a distruggere piante o parti di piante indesiderate o a influenzare la crescita indesiderata delle piante, deve fornire agli acquirenti informa- zioni sui divieti secondo il numero 1.1 capoverso 2 mediante un’etichetta o un’altra indicazione scritta equivalente.

26 RS 916.161

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3 L’etichetta di cui al capoverso 1 e l’informazione di cui al capoverso 2 devono fornire le seguenti indicazioni: «L’impiego su tetti e terrazze, su piazzali adibiti a deposito, su e lungo strade, sentieri e spiazzi, su scarpate e strisce verdi lungo le strade e i binari ferroviari è vietato». La dicitura deve essere scritta in almeno due lingue ufficiali, in modo visibile, leggibile e indelebile.

N. 3

3 Obbligo di riconsegna

1 L’utilizzatore deve consegnare i prodotti fitosanitari che non può più impiegare o che vuole smaltire a una persona tenuta a riprenderli o a un centro di raccolta appo- sitamente designato. 2 Le piccole quantità di prodotti fitosanitari devono essere riprese gratuitamente.

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Allegato 2.8 (art. 3)

Pitture e lacche

N. 3 cpv. 1 lett. a, cpv. 2 frase introduttiva e cpv. 3

3 Deroghe

1 Il divieto di cui al numero 2 capoverso 1 non si applica all’immissione sul mercato di: a. pitture e lacche con un contenuto in massa di zinco pari o superiore al 10 per cento se il contenuto in massa di cadmio o di composti contenenti cadmio non supera lo 0,1 per cento di cadmio; 2 Fatto salvo l’allegato 1.17, il divieto di cui al numero 2 capoverso 2 non si applica per:

3 Fatto salvo l’allegato 2.16 numeri 5 e 7 capoversi 2–4 nonché l’allegato 2.18

numeri 3 e 8, il divieto di cui al numero 2 capoverso 2 non si applica neppure per l’immissione sul mercato di veicoli, di apparecchiature elettriche ed elettroniche nonché dei loro componenti, che sono trattati con pitture o lacche.

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Allegato 2.9 (art. 3)

Materie plastiche, loro monomeri e additivi

N. 1

1 Definizioni

1 Sono considerate materie plastiche al cadmio, le materie plastiche contenenti cadmio o composti del cadmio ed esistenti sotto forma di oggetti costituiti, comple- tamente o in parte, di tali materie plastiche oppure contenenti tali materie plastiche sotto forma di preparati.

2 È considerato PVC riciclato un preparato contenente rifiuti di PVC.

3 Sono pneumatici ai sensi del presente allegato i pneumatici di veicoli delle classi seguenti: a. classe M, N o O secondo l’allegato II paragrafo A della direttiva b. classe T, R o S secondo l’allegato II capitolo A della direttiva 2003/37/CE28; c. classi L1e–L7e secondo l’articolo 1 paragrafi 2 e 3 della direttiva

2 Divieti

1 Sono vietati:

a. la fabbricazione e l’immissione sul mercato da parte del fabbricante di mate- rie plastiche al cadmio se il loro tenore di cadmio è pari o superiore allo 0,01 per cento in massa delle materie plastiche;

27 Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli («direttiva quadro»), GU L 263 del 9.10.2007, pag.1; modificata l’ultima volta dal regolamento (UE) n. 65/2012, GU L 28 del 31.1.2012, pag. 24. I testi degli atti giuridici dell’UE citati nel presente alle- gato possono essere consultati all’indirizzo http://eur-lex.europa.eu/ 28 Direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 mag. 2003, relativa all’omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e abroga la direttiva 74/150/CEE, GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1; modificata l’ultima volta dalla direttiva 2010/62/UE, GU L 238 del 9.9.2010, pag. 7. 29 Direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio, GU L124 del 9.5.2002, pag. 1; modificata l’ultima volta dal regolamento (CE) n. 1137/2008, GU L 311 del 21.11.2008, pag. 1.

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b. la fabbricazione e l’immissione sul mercato di materie plastiche espanse per la cui fabbricazione sono impiegate sostanze che impoveriscono lo strato di ozono (allegato 1.4) e di oggetti contenenti tali materie plastiche espanse; f. l’immissione sul mercato e l’impiego di acrilammide (n. CAS 79-06-1) non- ché di sostanze e preparati con un contenuto in massa di acrilammide pari o superiore allo 0,1 per cento per applicazioni di consolidamento del suolo quali ad esempio l’iniezione, l’iniezione in profondità, la ripassatura dei giunti o la sigillatura. 1bis I metodi di verifica e di analisi per la determinazione dei valori limite di cui al capoverso 1 lettere d ed e si fondano sull’allegato XVII voce 50 del regolamento (CE) n. 1907/200630.

N. 3 cpv. 1–4

3 Deroghe

1 I divieti di cui al numero 2 capoverso 1 lettera a non si applicano:

a. al PVC riciclato, se il superamento del tenore di cadmio è dovuto ai rifiuti di PVC impiegati e se il cadmio o i composti di cadmio non sono aggiunti co- me componenti durante il processo di fabbricazione; b. alle materie plastiche contenenti PVC riciclato di cui alla lettera a, se il loro tenore di cadmio non è superiore allo 0,1 per cento in massa delle materie plastiche nei seguenti impieghi del PVC rigido:

1. profili e fogli rigidi di PVC per applicazioni nell’edilizia,

2. porte, finestre, serrande, pareti, persiane, recinzioni e grondaie,

3. pavimenti e terrazze,

4. condotti per cavi,

5. tubi per acque non potabili se il PVC riciclato è impiegato nello strato

intermedio di un tubo multistrato ed è interamente rivestito di uno strato di PVC di nuova produzione.

2 I divieti di cui al numero 2 capoverso 1 lettera c non si applicano se:

a. secondo lo stato della tecnica, l’isolamento termico necessario non è possi- bile con altri materiali; b. la quantità e il potenziale di effetto serra delle sostanze stabili nell’aria impiegate non sono superiori ai livelli necessari, secondo lo stato della tec- nica, per raggiungere lo scopo perseguito; e

30 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

18 dic. 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la di- rettiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; modificato l’ultima volta dal regolamento (UE) n. 412/2012 , GU L 128 del 16.5.2012, pag. 1.

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c. le emissioni di sostanze stabili nell’aria durante l’intero ciclo di vita dell’im- piego previsto sono mantenute al minimo livello possibile, specialmente in occasione dello smaltimento dei rifiuti delle materie plastiche espanse e del- le sostanze stabili nell’aria in esse contenute. 3 Dopo aver consultato le cerchie interessate e i Cantoni, l’Ufficio federale dell’am- biente (UFAM) emana, all’attenzione delle autorità esecutive, raccomandazioni sullo stato della tecnica e sullo smaltimento dei rifiuti di cui al capoverso 2.

4 Su domanda motivata, l’UFAM può concedere una deroga temporanea ai divieti di

cui al numero 2 capoverso 1 lettera c se: a. secondo lo stato della tecnica non esistono sostanze alternative a quelle sta- bili nell’aria o preparati e oggetti alternativi a quelli fabbricati con tali sostanze; b. la quantità e il potenziale di effetto serra delle sostanze stabili nell’aria impiegate non superano i livelli minimi necessari secondo lo stato della tec- nica; e c. le emissioni di sostanze stabili nell’aria durante l’intero ciclo di vita dell’im- piego previsto sono ridotte al minimo livello possibile, e specialmente in oc- casione dello smaltimento dei rifiuti delle materie plastiche espanse e delle sostanze stabili nell’aria in esse contenute.

N. 4 cpv. 2–4

4 Etichettatura particolare

2 Preparati e oggetti contenenti PVC riciclato devono essere muniti di un’etichetta con la dicitura «Contiene PVC riciclato» o del seguente pittogramma:

3 I preparati, il cui contenuto in massa di diisocianato di metilendifenile è pari o superiore allo 0,1 per cento e che sono destinati al grande pubblico, devono essere muniti di etichette con la seguente dicitura: «L’uso di questo prodotto può provocare reazioni allergiche nei soggetti già sensibilizzati ai diisocianati. – I soggetti affetti da asma, eczema o problemi della pelle dovrebbero evitare il contatto, incluso il con- tatto dermico, con questo prodotto. – Questo prodotto non dovrebbe essere utilizzato in condizioni di scarsa ventilazione, a meno che non venga utilizzata una maschera protettiva con un idoneo filtro antigas (di tipo A1 conforme alla norma EN 14387)». 4 Le informazioni di cui al capoverso 1 e le diciture di cui ai capoversi 2 e 3 devono essere scritte in almeno due lingue ufficiali, in modo visibile, leggibile e indelebile.

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4bis Imballaggio particolare L’imballaggio di un preparato, il cui contenuto in massa di diisocianato di metilendi- fenile è pari o superiore allo 0,1 per cento e che è destinato al grande pubblico, deve contenere guanti protettivi conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 13 capover- so 2 in combinato disposto con l’articolo 12 capoverso 2 dell’ordinanza del 19 maggio 201031 sulla sicurezza dei prodotti. Ciò non si applica agli imballaggi di colle a caldo.

N. 5

5 Obbligo di notifica

Su domanda, i fabbricanti di materie plastiche espanse per la cui fabbricazione sono impiegate sostanze stabili nell’aria devono comunicare all’UFAM: a. il tipo e la quantità delle materie plastiche espanse fornite in Svizzera durante gli ultimi tre anni, suddivise per importazione e fabbricazione in Svizzera; b. il tipo e la quantità di sostanze stabili nell’aria contenute nelle materie pla- stiche espanse fornite.

31 RS 930.111

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Allegato 2.10 (art. 3)

Prodotti refrigeranti

N. 1 cpv. 4–8

1 Definizioni

4 Un impianto è costituito da uno o più circuiti del prodotto refrigerante destinati allo stesso impiego di refrigerazione. Esso può essere composto da una o più macchine frigorifere. Il termine «macchina frigorifera» designa un sistema compatto di gene- razione di freddo con uno o più circuiti del prodotto refrigerante. 5 La ristrutturazione della parte refrigerante degli impianti esistenti è equiparata all’immissione sul mercato di impianti. 6 Un apparecchio è un sistema di generazione di freddo pronto per l’uso collegato a un condotto di distribuzione del freddo o del calore. Gli apparecchi fissi sono consi- derati apparecchi e non impianti. 7 Il freddo positivo è la refrigerazione con una temperatura di evaporazione (t0) non inferiore a –10 °C e una temperatura di condensazione (tc) non superiore a +45 °C. 8 Il freddo negativo è la refrigerazione con una temperatura di evaporazione (t0) non inferiore a –33 °C e una temperatura di condensazione (tc) non superiore a +40 °C.

N. 2.1 cpv. 2 e 3

2.1 Divieti

2 Sono vietate la fabbricazione e l’immissione sul mercato come pure l’importazione a scopi privati dei seguenti apparecchi e impianti mobili che funzionano con prodotti refrigeranti stabili nell’aria: a. apparecchi frigoriferi e congelatori per uso domestico; b. deumidificatori; c. climatizzatori; d. impianti di climatizzazione impiegati nei veicoli a motore. 3 È vietata l’immissione sul mercato dei seguenti impianti stazionari che funzionano con prodotti refrigeranti stabili nell’aria: a. impianti di climatizzazione per:

1. refrigerazione con una potenza superiore a 600 kW;

2. refrigerazione e riscaldamento mediante sistemi con portata variabile di

refrigerante (VRF) o volume di refrigerante variabile (VRV) con oltre

40 unità di evaporazione e una potenza di raffreddamento superiore

a 80 kW,

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3. pompa di calore per l’approvvigionamento di calore di prossimità e a

distanza con una potenza di raffreddamento superiore a 600 kW; b. impianti per la refrigerazione commerciale per:

1. il freddo negativo con una potenza di raffreddamento superiore a

30 kW,

2. il freddo positivo e combinato con una potenza di raffreddamento supe-

riore a 40 kW,

3. un freddo combinato positivo e negativo con una potenza di raffredda-

mento superiore a 40 kW per il freddo positivo e 8 kW per il freddo negativo; c. impianti per la refrigerazione nell’industria per:

1. la surgelazione con una potenza di raffreddamento superiore a 100 kW,

2. tutti gli altri impieghi con una potenza di raffreddamento superiore a

400 kW;

d. piste di pattinaggio con ghiaccio artificiale, esclusi gli impianti in esercizio temporaneamente.

N. 2.2 cpv. 4 e 5

2.2 Deroghe

4 Su domanda motivata, l’UFAM può concedere deroghe temporanee ai divieti di

cui al numero 2.1 capoverso 2 se: a. secondo lo stato della tecnica non esiste un prodotto alternativo; b. secondo lo stato della tecnica sono state selezionate le sostanze refrigeranti stabili nell’aria con il minor impatto sul clima; e c. sono state adottate le misure disponibili secondo lo stato della tecnica per evitare le emissioni del prodotto refrigerante.

5 Su domanda motivata, l’UFAM può concedere a un determinato impianto una

deroga al divieto di cui al numero 2.1 capoverso 3 se: a. secondo lo stato della tecnica le norme SN EN 378-1:2008+A1:2010, SN EN 378-2:2008+A1:2009 e SN EN 378-3:200832 non possono essere rispet- tate senza l’impiego di un prodotto refrigerante stabile nell’aria; b. secondo lo stato della tecnica sono state selezionate le sostanze refrigeranti stabili nell’aria che generano il minor impatto possibile sul clima; c. sono state adottate le misure disponibili secondo lo stato della tecnica per evitare le emissioni del prodotto refrigerante.

32 La norma è disponibile presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (snv), Bürglistr. 29 8499 Winterthur (www.snv.ch). Può essere consultata gratuitamente presso l’UFAM, Worblentalstr. 68, 3063 Ittigen.

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N. 2.3

2.3 Riduzione della quantità di prodotto refrigerante

1 Gli impianti per il raffreddamento dell’aria (freddo positivo), che contengono

prodotti refrigeranti stabili nell’aria e che dispongono di almeno tre refrigeratori d’aria e di una potenza di raffreddamento dell’impianto superiore a 80 kW, devono essere dotati di un circuito del vettore del freddo.

2 I condensatori raffreddati ad aria sono vietati per:

a. gli impianti che contengono un prodotto refrigerante stabile nell’aria con un potenziale di effetto serra superiore a 4000; e b. gli impianti con una potenza di raffreddamento superiore a 100 kW che con- tengono un prodotto refrigerante con un potenziale di effetto serra superiore a 2000.

N. 2.3bis titolo e cpv. 2 frase introduttiva 2.3bis Etichettatura speciale destinata ai professionisti

2 Concerne soltanto il testo francese.

N. 2.4 cpv. 1

2.4 Prescrizioni concernenti la fornitura di prodotti

refrigeranti 1 I prodotti refrigeranti o gli impianti precaricati con prodotti refrigeranti la cui messa in esercizio richiede un intervento sul circuito di raffreddamento possono essere forniti soltanto a destinatari che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera b concernenti l’utilizzazione dei prodotti refrigeranti.

N. 3.1

3.1 Obbligo di diligenza

Chi manipola o utilizza prodotti refrigeranti o apparecchi o impianti che contengono prodotti refrigeranti è tenuto a provvedere affinché tali prodotti non costituiscano un pericolo per l’ambiente, e in particolare: a. a evitare che producano emissioni; e b. ad assicurarsi che i loro rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescri- zioni.

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N. 3.2.2 lett. b

3.2.2 Deroghe

Su domanda motivata, l’UFAM può concedere deroghe temporanee al divieto di cui al numero 3.2.1 se: b. il richiedente inoltra un programma preciso e uno scadenzario in base ai quali intende attuare il divieto entro un termine massimo di 18 mesi.

N. 3.3 Abrogato

N. 5 cpv. 1

5 Obbligo di notifica

1 Chi mette in esercizio o fuori esercizio un impianto stazionario contenente più di 3 kg di prodotti refrigeranti che impoveriscono lo strato di ozono o sono stabili nell’aria deve notificarlo all’UFAM.

N. 6 lett. a

6 Raccomandazioni

L’UFAM emana raccomandazioni: a. sullo stato della tecnica di cui al numero 2.2 capoverso 5;

N. 7 cpv. 1 e 5

7 Disposizioni transitorie

1 Abrogato

5 Per le pompe di calore fabbricate industrialmente con un circuito frigorigeno

ermeticamente chiuso negli edifici abitativi, l’obbligo di autorizzazione secondo il numero 3.3 capoverso 1 entra in vigore il 1° dicembre 2013.

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Allegato 2.12 (art. 3)

Confezioni aerosol

1 Definizioni

1 Le confezioni aerosol sono contenitori di metallo, vetro o materia plastica che non possono essere riempiti di nuovo, incluso il gas compresso, liquefatto o disciolto sotto pressione contenutovi con o senza liquido, pasta o polvere. Dette confezioni sono dotate di un dispositivo per il prelievo che permette la fuoriuscita del contenuto sotto forma di gas o di particelle solide o liquide sospese nel gas come schiuma, pasta, polvere o allo stato liquido. Possono essere provviste di uno o più serbatoi. 2 È considerata una produzione a scopi d’intrattenimento o decorazione in partico- lare la produzione di: a. effetti metallici luccicanti; b. neve o brina artificiale; c. rumori indecenti; d. escrementi o puzzo per scherzi; e. suoni di corno per divertimenti; f. schiume e fiocchi che si volatilizzano; g. ragnatele artificiali.

2 Divieti

1 Sono vietate la fabbricazione e l’immissione sul mercato di confezioni aerosol se contengono: a. sostanze che impoveriscono lo strato di ozono (allegato 1.4); o b. sostanze stabili nell’aria (allegato 1.5).

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2 Sono vietati la fabbricazione, l’immissione sul mercato, l’importazione a scopi privati e l’impiego di confezioni aerosol se: a. contengono cloruro di vinile; o b. contengono basi o acidi in fase liquida o solventi e devono essere contras- segnate conformemente all’allegato III della direttiva 67/548/CEE33 o all’allegato III del regolamento (CE) n. 1272/200834 nel modo seguente:

3 Le confezioni aerosol per scopi d’intrattenimento e di decorazione non possono

essere fornite al grande pubblico se contengono sostanze che, come tali o sotto forma di preparati, soddisfano i criteri di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 per una delle classi di pericolo ivi menzionate e riportate qui di seguito: a. classi di pericolo 2.2 (gas infiammabili), 2.6 (liquidi infiammabili) e 2.7 (solidi infiammabili); b. classi di pericolo 2.9 (liquidi piroforici), 2.10 (solidi piroforici); c. classe di pericolo 2.12 (sostanze e miscele che, a contatto con l’acqua, svi- luppano gas infiammabili).

3 Deroghe

1 I divieti di cui al numero 2 capoverso 1 lettera b non si applicano ai farmaci, ai dispositivi medici, alle schiume di montaggio nonché ai detergenti per impianti e apparecchi sotto tensione elettrica se: a. secondo lo stato della tecnica non esistono ancora sostanze alternative a quelle stabili nell’aria né a preparati e oggetti alternativi a quelli contenenti tali sostanze; b. la quantità e il potenziale effetto serra delle sostanze stabili nell’aria impie- gate non sono superiori a quelli necessari secondo lo stato della tecnica a fini della realizzazione dell’obiettivo stabilito.

33 Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazio- ne, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose, GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1; modificata l’ultima volta dalla direttiva 2009/CE, GU L 11 del 16.1.2009 pag. 6. I testi citati nell’atto giuridico della CE sono disponibili sul sito: http://eur-lex.europa.eu/

34 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

16 dic. 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1; modificato l’ultima volta dal regolamento (UE) n. 618/2012, GU L 179 dell’11.7.2012 , pag. 3. I testi degli atti giuridici dell’UE citati nel presente allegato possono essere consultati all’indirizzo http://eur-lex.europa.eu/

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2 Su domanda motivata, l’UFAM, d’intesa con l’UFSP, può concedere a un fabbri-

cante una deroga temporanea ai divieti di cui al numero 2 capoverso 1 lettera b se: a. secondo lo stato della tecnica non esistono ancora sostanze alternative a quelle stabili nell’aria, né a preparati e oggetti alternativi a quelli contenenti tali sostanze; e b. la quantità e il potenziale effetto serra delle sostanze stabili nell’aria impie- gate non sono superiori a quelli necessari secondo lo stato della tecnica ai fini della realizzazione degli obiettivi previsti. 3 Il divieto di fornire al grande pubblico di cui al numero 2 capoverso 3 non si appli- ca alle confezioni aerosol menzionate nell’articolo 8 paragrafo 1a della direttiva 75/324/CEE35, e conformi ai requisiti ivi riportati.

4 Etichettatura particolare

1 Sull’etichetta delle confezioni aerosol di cui al numero 2 capoverso 3 deve figurare la dicitura seguente: «A uso esclusivamente commerciale». 2 La dicitura deve essere scritta in almeno due lingue ufficiali, in modo visibile, leggibile e indelebile.

5 Obbligo di notifica

Chi riempie per proprio conto confezioni aerosol con sostanze stabili nell’aria oppu- re importa tali confezioni deve notificare all’UFAM, su richiesta, le quantità di ogni singola sostanza impiegate negli ultimi tre anni; le indicazioni vanno suddivise secondo le categorie seguenti: importazione, consumo in Svizzera, esportazione e tipi d’impiego.

35 Direttiva 75/324/CEE del Consiglio del 20 mag. 1975 per il ravvicinamento delle legisla- zioni degli Stati membri relative agli aerosol, GU L 147 del 9.6.1975, pag. 40; modificata l’ultima volta dal regolamento (CE) n. 219/2009, GU L 87 del 31.3.2009, pag. 109.

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Allegato 2.15 (art. 3)

Pile

N. 4.1 cpv. 3–5

4.1 Etichettatura particolare

3 I fabbricanti di pile per autoveicoli e di pile ricaricabili portatili, nonché di veicoli e apparecchiature in cui sono incorporate tali pile, devono garantire che sulle pile dei veicoli e sulle pile portatili sia indicata la loro capacità, in modo visibile, leggibile e duraturo. 4 Il capoverso 3 non si applica alle pile ricaricabili portatili di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 1103/201036.

5 Le determinazione della capacità di cui al capoverso 3 e la veste grafica

dell’etichetta indicante la capacità è retta dagli articoli 2–4 del regolamento (UE) n. 1103/2010.

7 Disposizioni transitorie

2bis I requisiti di cui al numero 4.1 capoverso 3 non si applicano alle pile per auto- veicoli e alle pile ricaricabili portatili, né agli autoveicoli e alle apparecchiature in cui sono incorporate tali pile, se sono state immesse sul mercato per la prima volta prima del 1° luglio 2013.

36 Regolamento (UE) n. 1103/2010 della Commissione, del 29 novembre 2010, che stabi- lisce, secondo la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, norme relative all’etichettatura indicante la capacità di pile e accumulatori portatili secondari (ricaricabili) e per autoveicoli, GU L 313 del 30.11.2010, pag. 3.

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Allegato 2.16 (art. 3)

Disposizioni particolari concernenti i metalli

N. 1.3 cpv. 2

1.3 Etichettatura particolare

2 Il capoverso 1 non si applica né al cemento né ai preparati contenenti cemento che sono classificati come sensibilizzanti secondo i criteri di cui all’allegato I del rego- lamento (CE) n. 1272/200837 oppure secondo i criteri di cui all’allegato II parte A della direttiva 1999/45/CE38 e che devono essere contrassegnati con la frase H317 conformemente all’allegato III del regolamento (CE) n. 1272/2008 o con la frase R 43 conformemente all’allegato III della direttiva 67/548/CEE39.

N. 2.2 titolo e cpv. 2

2.2 Divieti

2 Per l’immissione sul mercato di apparecchiature elettriche ed elettroniche si appli- ca l’allegato 2.18.

2.3 Deroghe

1bis I divieti di fabbricazione e immissione sul mercato di cui al numero 2.2 non si applicano ai componenti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, per i quali l’allegato 2.18 numeri 3 e 8 stabilisce che possono contenere cadmio.

37 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

16 dic. 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1; modificato l’ultima volta dal regolamento (UE) n. 618/2012, GU L 179 dell’11.7.2012, pag. 3.

38 Direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 mag. 1999

concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classifica- zione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose, GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1; modificata l’ultima volta dalla direttiva 1272/2008 (CE), GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1. 39 Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classifica- zione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose, GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1; modificata l’ultima volta dalla direttiva 2009/2/CE, GU L 11 del 16.1.2009, pag. 6.

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N. 3 cpv. 5

3 Cadmio in oggetti zincati

5 Per l’immissione sul mercato di materiali e componenti per veicoli, apparecchiatu- re elettriche ed elettroniche e relativi pezzi di ricambio nonché veicoli che conten- gono componenti zincati, si applicano le disposizioni dei numeri 5, 7 capoversi 2–4 e l’allegato 2.18.

3bis Cadmio nelle leghe per brasatura 3.1bis Definizione Per brasatura s'intende un procedimento di giunzione realizzato con l'ausilio di leghe a temperature superiori a 450°C.

3.2bis Divieti Sono vietate la fabbricazione e l’immissione sul mercato di leghe per brasatura con un contenuto in massa di cadmio pari o superiore allo 0,01 per cento.

3.3bis Deroghe I divieti di cui al numero 3.2bis non si applicano alle leghe per brasatura utilizzate in applicazioni militari e aerospaziali e alle leghe per brasatura utilizzate per motivi di sicurezza.

N. 5.1 prima nota

5.1 Definizioni

GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34; modificata da ultimo dalla direttiva 2011/37/UE, GU L 85 del 31.3.2011, pag. 3.

N. 6 Abrogato

N. 7 cpv. 5 Abrogato

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Allegato 2.18 (art. 3)

Apparecchiature elettriche ed elettroniche

1 Definizioni

1 Per apparecchiature elettriche ed elettroniche si intendono gli apparecchi di cui all’articolo 3 punto 1 in combinato disposto con il punto 2 della direttiva 2011/65/UE40, che rientrano nelle categorie di cui all’allegato I di questa direttiva. 2 Per cavi si intendono tutti i cavi con una tensione nominale inferiore ai 250 volt che servono da collegamento o da prolunga per collegare le apparecchiature elettri- che ed elettroniche alla presa elettrica o per collegare tra di loro due o più apparec- chiature elettriche ed elettroniche. 3 Per pezzo di ricambio si intende una parte distinta di un’apparecchiatura elettrica o elettronica che può sostituire una parte di un’apparecchiatura elettrica o elettronica. L’apparecchiatura elettrica o elettronica non può funzionare come previsto in assen- za di tale parte. La funzionalità dell’apparecchiatura elettrica o elettronica è ristabili- ta o è potenziata, la sua capacità amplificata o la sua funzionalità aggiornata quando la parte è sostituita da un pezzo di ricambio.

4 Per materiale omogeneo si intende un materiale di composizione costantemente

uniforme o un materiale costituito dalla combinazione di più materiali che non può essere diviso o separato in materiali diversi mediante azioni meccaniche come lo svitamento, il taglio, la frantumazione, la molatura o processi abrasivi. 5 In questo allegato, per fabbricante si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un’apparecchiatura elettrica o elettronica, oppure che la fa progettare o fabbricare e la commercializza apponendovi il proprio nome o marchio. 6 L’importatore che immette sul mercato apparecchiature elettriche o elettroniche con il proprio nome o marchio commerciale o che modifica questi apparecchi in modo tale che la conformità ai requisiti di cui al punto 2 potrebbe esserne pregiudi- cata è considerato un fabbricante. Ciò vale anche per il commerciante di cui all’articolo 2 lettera b, quando immette sul mercato apparecchiature elettriche o elettroniche con il proprio nome o marchio commerciale.

40 Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, GU L 174 del 1.7.2011, pag. 88.

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2 Divieti

1 Le apparecchiature elettriche ed elettroniche, i cavi e i pezzi di ricambio non possono essere immessi sul mercato se il contenuto in massa delle seguenti sostanze elencate nell’allegato II della direttiva 2011/65/UE41 supera i valori massimi di concentrazione nei materiali omogenei:

Sostanze Valori massimi di concentrazione (contenuto in massa)

Piombo 0,1 per cento Mercurio 0,1 per cento Cadmio 0,01 per cento Cromo esavalente 0,1 per cento Bifenili polibromati 0,1 per cento Difenileteri polibromati 0,1 per cento

2 Per garantire la conformità ai valori massimi di concentrazione di cui al capo- verso 1 si applicano le prescrizioni tecniche di cui all’articolo 4 paragrafo 2 frase 2 della direttiva 2011/65/UE.

3 Deroghe

1 Fatto salvo il capoverso 2, i divieti di cui al numero 2 non si applicano:

a. alle apparecchiature necessarie alla tutela degli interessi essenziali in materia di sicurezza della Svizzera, compresi le armi, le munizioni e il materiale bellico destinati a fini specificamente militari; b. agli oggetti, alle apparecchiature, agli utensili di grandi dimensioni, agli impianti di grandi dimensioni, ai mezzi di trasporto, alle macchine e ai pan- nelli fotovoltaici di cui all’articolo 2 paragrafo 4 lettere b–j della direttiva 2011/65/UE42 secondo le definizioni di cui all’articolo 3 della direttiva; c. alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, ai cavi e ai pezzi di ricambio, che contengono sostanze elencate negli allegati III e IV della direttiva 2011/65/UE e impiegate per gli scopi ivi indicati. 2 Il capoverso 1 lettere a e b non si applica agli oggetti, alle apparecchiature, agli utensili di grandi dimensioni, agli impianti di grandi dimensioni, ai mezzi di traspor- to, alle macchine e ai pannelli fotovoltaici contenenti esabromobifenile o difenileteri polibromati ad eccezione del decabromodifeniletere.

41 Vedi nota al n. 1 cpv. 1.

42 Vedi nota al n. 1 cpv. 1.

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4 Prescrizioni per gli attori economici

4.1 Obblighi dei fabbricanti

1 Fattisalvi i numeri 3 e 8, il fabbricante che immette sul mercato un’appa-

recchiatura elettrica o elettronica deve garantire che sia stata progettata e fabbricata conformemente alle esigenze di cui al numero 2. 2 Il fabbricante deve predisporre la documentazione tecnica necessaria ed eseguire personalmente o fare eseguire la procedura di controllo interno della produzione conformemente all’allegato II, modulo A, della decisione n. 768/2008/CE43. 3 Qualora la conformità delle apparecchiature elettriche o elettroniche alle prescri- zioni di cui al numero 2 sia stata dimostrata dalla procedura di cui al capoverso 2, il fabbricante redige una dichiarazione di conformità conformemente al capoverso 4. Nei casi in cui le normative della Svizzera o dell’UE richiedono l’applicazione di una procedura di valutazione della conformità che sia almeno altrettanto rigorosa, la conformità alle prescrizioni di cui al numero 2 può essere dimostrata nel contesto di tale procedura. Può essere redatta una documentazione tecnica unica. 4 La dichiarazione di conformità deve avere la struttura tipo di cui all’allegato VI della direttiva 2011/65/UE44, contenere gli elementi indicati in tale allegato VI ed essere aggiornata periodicamente. Essa va redatta in una delle lingue ufficiali sviz- zere o in inglese. 5 Il fabbricante deve garantire che siano predisposte le procedure volte a garantire che la produzione in serie continui a essere conforme ai requisiti di cui al presente allegato. Vanno tenute in debito conto le modifiche della progettazione o delle caratteristiche degli apparecchi, nonché le modifiche delle norme armonizzate o delle specifiche tecniche in riferimento a cui è dichiarata la conformità delle appa- recchiature elettriche ed elettroniche.

6 Il fabbricante deve conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di

conformità per un periodo di dieci anni a decorrere dall’immissione delle apparec- chiature elettriche ed elettroniche sul mercato. 7 Il fabbricante di apparecchiature elettriche o elettroniche deve inoltre garantire:

a. che sulle proprie apparecchiature sia apposto un numero di tipo, di lotto, di serie o qualsiasi altro elemento che ne consenta l’identificazione oppure, qualora le dimensioni o la natura delle apparecchiature non lo consentano, che le informazioni prescritte siano fornite sull’imballaggio o in un docu- mento di accompagnamento delle apparecchiature; b. che sulle apparecchiature elettriche o elettroniche oppure, ove ciò non sia possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento delle apparecchiature, siano indicati il proprio nome, la denominazione commer- ciale registrata o il proprio marchio registrato e l’indirizzo dove possa essere

43 Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE, GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82.

44 Vedi nota al n. 1 cpv. 1.

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contattato; l’indirizzo deve indicare un unico punto dove il fabbricante può essere contattato. 8 Il fabbricante che ritiene o ha motivo di credere che un’apparecchiatura elettrica o elettronica che ha immesso sul mercato non sia conforme ai requisiti del presente allegato deve adottare immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale apparecchiatura, per ritirarla o richiamarla, a seconda dei casi; egli deve informarne immediatamente l’autorità cantonale competente, indicando in particolare i dettagli relativi alla mancata conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata. 9 Gli obblighi del fabbricante di cui ai capoversi 1–8 non si applicano agli oggetti, alle apparecchiature, agli utensili di grandi dimensioni, agli impianti di grandi dimensioni, ai mezzi di trasporto, alle macchine e ai pannelli fotovoltaici di cui al numero 3 capoverso 1 lettere a e b nonché alle apparecchiature cui si applicano le disposizioni transitorie di cui al numero 8.

4.2 Obblighi degli importatori

1 Fatti salvi i numeri 3 e 8, l’importatore può immettere sul mercato solo apparec- chiature elettriche ed elettroniche conformi ai requisiti di cui al numero 2. 2 Prima di immettere apparecchiature elettriche ed elettroniche sul mercato, l’impor- tatore deve garantire che: a. il fabbricante abbia eseguito l’idonea procedura di valutazione della confor- mità; b. il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica; c. il fabbricante abbia rispettato i requisiti di cui al numero 4.1 capoverso 7 lettera a. 3 L’importatore deve indicare sulle apparecchiature elettriche o elettroniche oppure, ove ciò non sia possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento delle apparecchiature il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e l’indirizzo dove può essere contattato. Nel caso in cui le apparecchiature sono importate da Stati membri dell’Unione europea (UE) o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS), possono essere indicati il nome, la denominazione commerciale o il marchio e l’indirizzo di contatto del responsabile dell’immissione sul mercato nell’UE o nell’AELS. 4 Per un periodo di dieci anni dall’immissione dell’apparecchiature elettriche o elettroniche sul mercato, l’importatore deve tenere a disposizione dell’autorità can- tonale competente una copia della dichiarazione UE di conformità secondo l’arti- colo 13 della direttiva 2011/65/UE e garantire che, su richiesta, la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione di tale autorità.

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5 L’importatore che ritiene o ha motivo di credere che un’apparecchiatura elettrica o elettronica non sia conforme ai requisiti del numero 2, fatti salvi i numeri 3 e 8, non può immettere tale apparecchiatura sul mercato prima che l’apparecchiatura sia conforme a detti requisiti; egli deve informarne il fabbricante e l’autorità cantonale competente. 6 L’importatore che ritiene o ha motivo di credere che un’apparecchiatura elettrica o elettronica che ha immesso sul mercato non sia conforme ai requisiti del presente allegato deve adottare immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale apparecchiatura, ritirarla o richiamarla, a seconda dei casi; egli deve informarne immediatamente l’autorità cantonale competente, indicando in partico- lare i dettagli relativi alla mancata conformità e alle misure correttive adottate. 7 Gli obblighi dell’importatore di cui ai capoversi 1–6 non si applicano agli oggetti, alle apparecchiature, agli utensili di grandi dimensioni, agli impianti di grandi dimensioni, ai mezzi di trasporto, alle macchine e ai pannelli fotovoltaici di cui al numero 3 capoverso 1 lettere a e b nonché alle apparecchiature a cui si applicano le disposizioni transitorie di cui al numero 8.

4.3 Obblighi dei commercianti

1 I commercianti che mettono apparecchiature elettriche o elettroniche a disposi- zione sul mercato devono prestare la dovuta attenzione ai requisiti del presente allegato, in particolare verificando se il fabbricante e l’importatore hanno rispettato i requisiti di cui al numero 4.1 capoverso 7 nonché al numero 4.2 capoverso 3. 2 Il commerciante che ritiene o ha motivo di credere che un’apparecchiatura elettrica o elettronica non sia conforme ai requisiti del numero 2, fatti salvi i numeri 3 e 8, può mettere tale apparecchiatura a disposizione sul mercato solo dopo che è stato garantito che l’apparecchiatura è conforme a questi requisiti; egli deve informarne il fabbricante o l’importatore nonché l’autorità cantonale competente. 3 Il commerciante che ritiene o ha motivo di credere che un’apparecchiatura elettrica o elettronica che ha immesso sul mercato non sia conforme ai requisiti del presente allegato deve assicurarsi che siano adottate le misure correttive necessarie per garan- tire che tale apparecchiatura sia conforme ai requisiti di cui al presente allegato, per ritirarla o richiamarla, a seconda dei casi; egli deve informarne immediatamente l’autorità cantonale competente, indicando in particolare i dettagli relativi alla man- cata conformità e alle misure correttive adottate.

5 Presunzione di conformità

1 Salvo prova contraria, le autorità cantonali competenti ritengono che le apparec- chiature elettriche ed elettroniche per cui può essere presentata una dichiarazione di conformità siano conformi ai requisiti del presente allegato. 2 I materiali, i componenti e le apparecchiature elettriche ed elettroniche sono consi- derati conformi ai requisiti del presente allegato se:

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a. sono stati sottoposti a prove o misure che dimostrano la loro conformità ai requisiti di cui al numero 2; oppure b. sono stati valutati secondo norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

6 Competenze dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM)

1 L’UFAM, d’intesa con l’UFSP e la SECO, adegua le disposizioni del presente

allegato nel modo seguente: a. il numero 2 conformemente alle modifiche dell’allegato II della direttiva b. il numero 3 capoverso 1 lettera c, alla versione vigente degli allegati III e IV della direttiva 2011/65/UE. 2 L’UFAM indica nel Foglio federale il titolo nonché il riferimento o la fonte delle norme armonizzate di cui al numero 5 capoverso 2 lettera b.

7 Pile

Per le pile incorporate nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche si applica l’allegato 2.15.

8 Disposizioni transitorie

1 I divieti di cui al numero 2 non si applicano alle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato per la prima volta in Svizzera o in uno Stato membro dell’Unione europea (UE) o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) prima del 1° luglio 2006. 2 Inoltre, i divieti di cui al numero 2 non si applicano nemmeno alle seguenti appa- recchiature immesse sul mercato per la prima volta in Svizzera o in uno Stato mem- bro dell’Unione europea (UE) o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) prima delle date indicate:

45 Vedi nota al n. 1 cpv. 1.

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Apparecchiatura Data

Dispositivi medicali 22 luglio 2014 Strumenti di monitoraggio e di controllo 22 luglio 2014 Dispositivi medico-diagnostici in vitro 22 luglio 2016 Strumenti di monitoraggio e di controllo industriali 22 luglio 2017 Apparecchiature che non rientrano nell’ambito di applicazione 22 luglio 2019 della direttiva 2002/95/CE46 e che non sarebbero conformi ai requisiti della direttiva 2011/65/EU47 (art. 2 par. 2 della direttiva 2011/65/UE)

3 I divieti di cui al numero 2 non si applicano ai cavi e ai pezzi di ricambio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche che: a. sono state immesse sul mercato secondo i capoversi 1 e 2; oppure b. contengono sostanze impiegate in applicazioni che hanno beneficiato di una deroga in virtù degli allegati III e IV della direttiva 2011/65/UE e che sono state immesse sul mercato per la prima volta in Svizzera o in uno Stato membro dell’Unione europea (UE) o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) prima della scadenza di tale deroga, se le parti di queste apparecchiature elettriche ed elettroniche interessate dalla deroga sono state sostituite. 4 I divieti di cui al numero 2 non si applicano nemmeno al riutilizzo dei pezzi di ricambio recuperati da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mer- cato prima del 1° luglio 2006 e utilizzati in apparecchiature immesse sul mercato per la prima volta in Svizzera o in uno Stato membro dell’Unione europea (UE) o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) prima del 1° luglio 2016, a condizione che il riutilizzo avvenga in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa e che la presenza di parti riutilizzate sia comunicata al consumatore. 5 I capoversi 2–4 non si applicano alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, ai cavi e ai pezzi di ricambio che contengono esabromobifenile o difenileteri polibro- mati ad eccezione del decabromodifeniletere.

46 Direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19; modificata l’ultima volta dalla decisione 2011/534/UE, GU L 234 del 10.9.2010, pag. 44 abrogata dalla direttiva 2011/65/UE GUL 174 del 1.7.2011 pag. 88.

47 Vedi nota al n. 1 cpv. 1.

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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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