AS 2012 6227
Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni
Ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF)
Modifica del 7 novembre 2012
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 20 dicembre 19821 sull’assicurazione contro gli infortuni è modifi- cata come segue:
Art. 2 cpv. 1 lett. i
1 Non sono soggetti all’obbligo assicurativo:
i. i pompieri di milizia.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.
7 novembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 832.202
2012-2094 6227
Ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni RU 2012
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