Lexipedia

AS 2012 6227

Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni

Ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF)

Modifica del 7 novembre 2012

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 20 dicembre 19821 sull’assicurazione contro gli infortuni è modifi- cata come segue:

Art. 2 cpv. 1 lett. i

1 Non sono soggetti all’obbligo assicurativo:

i. i pompieri di milizia.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.

7 novembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 832.202

2012-2094 6227

Ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni RU 2012

6228

Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) | Lexipedia | Lexipedia