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AS 2012 627

Decisione n. 4/2009 del Consiglio recante modifica dell'Appendice Q (Trasporto aereo) della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS)

Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) Decisione n. 4/2009 del Consiglio recante modifica dell’Appendice Q (Trasporto aereo) della Convenzione

Adottata il 19 novembre 2009 Entrata in vigore per la Svizzera il 19 novembre 2009

Traduzione1 Il Consiglio, considerata la volontà dei Paesi membri di aggiornare regolarmente la Convenzione per tener conto degli sviluppi relativi all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo e agli Accordi bilaterali del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera da un lato e i suoi Stati membri dall’altro, considerato l’articolo 53 (3) della Convenzione, che conferisce al Consiglio l’autorità di modificare l’Appendice dell’Allegato Q (Trasporto aereo) della Con- venzione2, considerata la raccomandazione espressa dal Comitato del Trasporto aereo nel suo rapporto al Consiglio di modificare l’Appendice dell’Allegato Q (Trasporto aereo) della Convenzione, decide:

1) L’Appendice dell’Allegato Q della Convenzione è modificata come segue:

a) Il punto 1 (Terzo pacchetto di misure di liberalizzazione e altre norme in materia di aviazione civile) è modificato come segue: i. Dopo il riferimento al regolamento del Consiglio (CEE) n. 2407/92 l’espressione «articolo 169 del trattato CE» è sostituita dall’espressione «articolo 226 del trattato CE». ii. Il testo concernente il riferimento al regolamento del Consiglio (CEE) n. 2407/92 è sostituito dal testo seguente: «Regolamento del Consiglio del 23 luglio 1992 sull’accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, nella versione modifi- cata da: – 1 03 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repub- blica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca

1 Dal testo originale francese (RO 2012 627).

2 RS 0.632.31

2011-2491 627

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e agli adattamenti dei trattati del 16 aprile 2003 (GU L 236 del 23.9.2006, pag. 33). (Articoli 1–10, 12–15) Ai fini della presente Convenzione, le disposizioni di questo rego- lamento devono essere lette con l’adattamento seguente: Gli allegati di questo regolamento includono unicamente gli aero- porti situati negli Stati membri dell’AELS.» iii. Dopo il riferimento al regolamento del Consiglio (CEE) n. 2299/89 è inserito il testo seguente: «N. 2002/30 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 marzo 2002 che istituisce le norme e procedure per l’introduzione di restrizioni ope- rative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comu- nità, nella versione modificata da: – 1 03 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repub- blica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati del 16 aprile 2003 (GU L 236 del 23.9.2006, pag. 33). (Articoli 1–12, 14–18)» iv. Dopo il riferimento alla direttiva del Consiglio n. 2000/79/CE, è stral- ciato il testo seguente: «Ai fini della presente Convenzione, le disposizioni di questo regola- mento devono essere lette con l’adattamento seguente: La Svizzera applica la direttiva dopo un periodo di transizione di durata pari al periodo di attuazione previsto dalla direttiva per gli Stati membri della Comunità, che inizia il 1° giugno 2004.» v. Dopo il riferimento alla direttiva del Consiglio n. 93/104/CE è stralciato il testo seguente: «Ai fini della presente Convenzione, le disposizioni di questo regola- mento devono essere lette con l’adattamento seguente: La Svizzera applica la direttiva dopo un periodo di transizione di durata pari al periodo di attuazione previsto dalla direttiva per gli Stati membri della Comunità, che inizia il 1° giugno 2004.» vi. Dopo il riferimento alla direttiva del Consiglio n. 93/104/CE è inserito il testo seguente: «N. 785/2004 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli eser- centi di aeromobili.»

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b) Dopo il riferimento al regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio al pun- to 2 (Armonizzazione tecnica) è inserito il testo seguente: «N. 1899/2006 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 che modifica il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio concernente l’armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel setto- re dell’aviazione civile. N. 1900/2006 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 recante modifica del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio concer- nente l’armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell’aviazione civile. N. 8/2008 Regolamento della Commissione dell’11 dicembre 2007 recante modifica del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio per quanto riguarda i requi- siti tecnici comuni e le procedure amministrative applicabili al trasporto commerciale mediante aeromobili. » c) Il punto 3 (Sicurezza aerea) è modificato come segue: i. Dopo il riferimento alla direttiva del Consiglio n. 94/56/CE è inserito il testo seguente: «N. 2004/36 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari. (Articoli 1–9, 11–14) Ai fini della presente Convenzione, le disposizioni di questa direttiva devono essere lette con l’adattamento seguente: Le misure contenute in questa direttiva non si applicano alle infrastrut- ture dell’aviazione civile esistenti sul territorio del Liechtenstein. N. 768/2006 Regolamento della Commissione del 19 maggio 2006 recante attua- zione della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consi- glio sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aero- porti comunitari e relativo alla gestione del sistema informativo.» ii. Dopo il riferimento al regolamento (CE) n. 1701/2003 della Commis- sione è inserito il testo seguente: «N. 334/2007 Regolamento della Commissione del 28 marzo 2007 che modifica il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea.

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N. 103/2007 Regolamento della Commissione del 2 febbraio 2007 relativo alla pro- roga del periodo transitorio di cui all’articolo 53, paragrafo 4, del rego- lamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio.» iii. Dopo il riferimento al regolamento (CE) n. 488/2005 della Commissio- ne è inserito il testo seguente: «N. 593/2007 Regolamento della Commissione del 31 maggio 2007 relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea. N. 736/2006 Regolamento della Commissione del 16 maggio 2006 concernente i metodi di lavoro dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea per l’esecuzione di ispezioni in materia di standardizzazione.» iv. Il testo seguente concernente il riferimento al regolamento (CE) n. 488/2005 della Commissione è stralciato: «N. 488/2005 Regolamento della Commissione del 21 marzo 2005 relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea.» v. Dopo il riferimento al regolamento (CE) n. 381/2005 della Commissio- ne è inserito il testo seguente: «N. 706/2006 Regolamento della Commissione dell’8 maggio 2006 che modifica il regolamento (CE) n. 1702/2003 per quanto concerne il periodo durante il quale uno Stato membro può emettere approvazioni di durata limitata. N. 335/2007 Regolamento della Commissione del 28 marzo 2007 recante modifica del regolamento (CE) n. 1702/2003 per quanto riguarda le regole di attuazione per la certificazione ambientale di aeromobili e relativi pro- dotti, parti e pertinenze. N. 375/2007 Regolamento della Commissione del 30 marzo 2007 recante modifica del regolamento (CE) n. 1702/2003 che stabilisce le regole di attuazio- ne per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione.» vi. Dopo il riferimento al regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commis- sione è inserito il testo seguente: «N. 707/2006 Regolamento della Commissione dell’8 maggio 2006 che modifica il regolamento (CE) n. 2042/2003 per quanto riguarda le approvazioni di durata limitata e gli allegati I e III.

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N. 376/2007 Regolamento della Commissione del 30 marzo 2007 recante modifica del regolamento (CE) n. 2042/2003 sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali man- sioni.» vii. Dopo il riferimento al regolamento (CE) n. 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio è inserito il testo seguente: «N. 2111/2005 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre

2005 relativo all’istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei

soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità e alle infor- mazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull’identità del vet- tore aereo effettivo e che abroga l’articolo 9 della direttiva 2004/36/CE. N. 473/2006 Regolamento della Commissione del 22 marzo 2006 che stabilisce le norme di attuazione relative all’elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità ai sensi del Capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio. N. 474/2006 Regolamento della Commissione del 22 marzo 2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità ai sensi del Capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 715/2008 della Commissione del 24 luglio 2008. Ai fini della presente Convenzione, le disposizioni di questo regola- mento devono essere lette con l’adattamento seguente: L’allegato al regolamento si applica finché il regolamento rimane in vigore nell’UE.»

d) Dopo il riferimento al regolamento (CE) n. 857/2005 del Consiglio, al punto

4 è inserito il testo seguente:

«N. 831/2006 Regolamento della Commissione del 2 giugno 2006 recante modificazione del regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell’avia- zione. N. 1448/2006 Regolamento della Commissione del 29 settembre 2006 recante modifica del regolamento (CE) n. 622/2003 che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell’aviazione.

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N. 1546/2006 Regolamento della Commissione del 4 ottobre 2006 recante modifica del regolamento (CE) n. 622/2003 che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell’aviazione. N. 1862/2006 Regolamento della Commissione del 15 dicembre 2006 recante modifica del regolamento (CE) n. 622/2003 che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell’aviazione. N. 65/2006 Regolamento della Commissione del 13 gennaio 2006 recante modifica del regolamento (CE) n. 622/2003 che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell’aviazione. N. 240/2006 Regolamento della Commissione del 10 febbraio 2006 recante modifica del regolamento (CE) n. 622/2003 che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell’aviazione. N. 437/2007 Regolamento della Commissione del 20 aprile 2007 che modifica il regola- mento (CE) n. 622/2003 che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell’aviazione. N. 358/2008 Regolamento della Commissione del 22 aprile 2008 recante modifica del regolamento (CE) n. 622/2003 che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell’aviazione. » e) Dopo il riferimento al regolamento (CE) n. 2150/2005 della Commissione, al punto 5 (Gestione del traffico aereo) è inserito il testo seguente: «N. 2006/23 Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 concer- nente la licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo. N. 730/2006 Regolamento della Commissione dell’11 maggio 2006 riguardante la classi- ficazione dello spazio aereo e l’accesso al di sopra del livello di volo 195 dei voli effettuati secondo le regole del volo a vista. N. 1033/2006 Regolamento della Commissione del 4 luglio 2006 recante disposizioni sulle procedure per i piani di volo nella fase che precede il volo nel contesto del cielo unico europeo.

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N. 1032/2006 Regolamento della Commissione del 6 luglio 2006 che stabilisce i requisiti per i sistemi automatici di scambio di dati di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento di voli tra enti di controllo del traffico aereo. N. 633/2007 Regolamento della Commissione del 7 giugno 2007 che stabilisce i requisiti per l’applicazione di un protocollo per il trasferimento di messaggi di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento dei voli tra gli enti di controllo del traffico aereo. »

2) La decisione entra in vigore con effetto immediato.

3) Il Segretario generale dell’Associazione eruopea di libero scambio è incaricato di depositare il testo della presente decisione presso il Depositario.

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