Lexipedia

AS 2012 6279

Legge federale sulla protezione degli animali

Legge federale sulla protezione degli animali (LPAn)

Modifica del 15 giugno 2012

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 7 settembre 20111, decreta:

I La legge federale del 16 dicembre 20052 sulla protezione degli animali è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 1bis e 2 1bis Il Consiglio federale può prevedere che determinati corsi di formazione e perfe- zionamento siano subordinati al riconoscimento da parte della Confederazione o dei Cantoni.

2 Concerne soltanto i testi tedesco e francese.

Art. 6 cpv. 3 3 Il Consiglio federale può stabilire i requisiti in materia di formazione e perfezio- namento professionali dei detentori di animali e delle persone che addestrano o curano animali.

Art. 7, rubrica, cpv. 1, 3, secondo periodo e 4 Obbligo di annuncio e di autorizzazione, divieti 1 Il Consiglio federale può assoggettare determinati metodi di detenzione, la deten- zione di determinate specie di animali e determinate cure all’obbligo di annuncio o di autorizzazione.

3 … È vietata l’importazione di delfini e altri cetacei.

4 Il Consiglio federale può assoggettare all’obbligo di annuncio o di autorizzazione oppure vietare l’immissione in commercio e l’utilizzo di mezzi ausiliari e apparecchi destinati all’addestramento e al controllo degli animali che provochino loro dolore.

2009-2694 6279

Legge federale sulla protezione degli animali RU 2012

Art. 10 cpv. 2, secondo periodo 2 … Esso può vietare l’allevamento, la produzione, la detenzione, l’importazione, il transito e l’esportazione, nonché l’immissione in commercio di animali con determi- nate caratteristiche, in particolare anormalità fisiche e comportamentali.

Titolo prima dell’art. 13 Sezione 3: Circolazione di animali e prodotti animali

Art. 13 Obbligo di autorizzazione e annuncio 1 Il commercio professionale di animali e l’utilizzazione di animali vivi per la pub- blicità necessitano di un’autorizzazione. 2 Il Consiglio federale può assoggettare le manifestazioni interregionali con animali all’obbligo di annuncio o di autorizzazione.

Art. 14, rubrica e cpv. 2 Condizioni, restrizioni e divieti 2 L’importazione, il transito, l’esportazione e il commercio di pelli di cane e di gatto nonché di loro derivati sono vietati.

Art. 15, rubrica Principi

Art. 15a Trasporti internazionali di animali 1 Chiunque effettua a titolo professionale trasporti internazionali di animali necessita di un’autorizzazione. 2 Il Consiglio federale può stabilire quali norme internazionali devono essere rispet- tate nell’esercizio di tale attività. 3 Il transito di bovini, ovini, caprini, suini, cavalli da macello e pollame da macello in Svizzera è limitato al traffico ferroviario o aereo.

Art. 20a Informazione del pubblico 1 A conclusione di un esperimento sugli animali, l’Ufficio federale di veterinaria (UFV) pubblica i dati seguenti: a. il titolo dell’esperimento e il settore in cui è stato svolto; b. lo scopo dell’esperimento; c. il numero di animali impiegati per ogni specie; d. il grado di aggravio per gli animali coinvolti.

6280

Legge federale sulla protezione degli animali RU 2012

2 Il Consiglio federale può prevedere la pubblicazione di ulteriori dati, sempre che non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti degni di protezione. 3 Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente il grado di precisione dei dati che le persone responsabili di un esperimento sono tenute a fornire. Tiene conto di interessi pubblici o privati preponderanti degni di protezione.

Sezione 6a: Sistema d’informazione nell’ambito della sperimentazione animale

Art. 20b Scopo e contenuto

1 La Confederazione gestisce un sistema d’informazione volto a sostenere l’adem-

pimento dei compiti legali federali e cantonali in materia di sperimentazione ani- male.

2 Il sistema d’informazione comprende i seguenti dati personali:

a. dati concernenti procedimenti e sanzioni amministrativi e penali; b. dati concernenti le autorizzazioni e la sorveglianza degli esperimenti su ani- mali; c. dati concernenti le autorizzazioni e la sorveglianza dei centri di custodia, allevamento e commercio di animali da laboratorio; d. dati concernenti le notifiche di linee o ceppi animali con mutazioni patologi- che; e. dati concernenti la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento; f. dati necessari per la pubblicazione della statistica degli esperimenti sugli animali; g. dati necessari per la gestione degli utenti e del sistema.

Art. 20c Diritti di accesso 1 Nell’ambito dei loro compiti legali, possono trattare dati personali, in particolare dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità, nonché accedere a tali dati mediante procedura di richiamo: a. i collaboratori dell’UFV che svolgono compiti di alta vigilanza; b. i collaboratori delle autorità cantonali preposte al rilascio delle autorizza- zioni, nel loro ambito di competenza; c. i membri delle commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali, nel loro ambito di competenza; d. i collaboratori degli istituti, dei laboratori, dei centri di custodia, allevamento e commercio di animali da laboratorio, nel loro ambito di competenza. 2 Nell’ambito dei loro compiti legali, i collaboratori delle autorità cantonali preposte al rilascio delle autorizzazioni e i membri delle commissioni cantonali per gli espe-

6281

Legge federale sulla protezione degli animali RU 2012

rimenti sugli animali possono consultare mediante procedura di richiamo i dati relativi a domande e decisioni di autorizzazione di altri Cantoni.

Art. 20d Tasse La Confederazione riscuote dai Cantoni tasse per l’utilizzo del sistema d’informa- zione. Il Consiglio federale ne determina l’ammontare.

Art. 20e Disposizioni supplementari Il Consiglio federale disciplina: a. la collaborazione con i Cantoni; b. il catalogo dei dati; c. le responsabilità relative al trattamento dei dati; d. i diritti di accesso, segnatamente anche la portata degli accessi mediante procedura di richiamo; e. le misure organizzative e tecniche necessarie a garantire la protezione e la sicurezza dei dati, in particolare le condizioni cui è subordinata la conces- sione dell’accesso; f. l’archiviazione; g. i termini di conservazione e di cancellazione dei dati.

Art. 23 cpv. 3 e 4 3 L’UFV tiene un registro dei divieti pronunciati. Il registro può essere consultato dai servizi specializzati cantonali di cui all’articolo 33 per l’adempimento dei loro compiti legali. 4 Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali relativi allo scambio reciproco di informazioni sui divieti pronunciati. Può inoltre rendere applicabili in Svizzera divieti emanati all’estero.

Art. 24 cpv. 3 e 4 3 Se sono accertate violazioni delle prescrizioni della presente legge, le autorità competenti per l’esecuzione sporgono denuncia penale. 4 Nei casi poco gravi, le autorità competenti per l’esecuzione possono rinunciare a sporgere denuncia.

Art. 25 Ricorso delle autorità 1 Le decisioni delle autorità cantonali in materia di esperimenti sugli animali pos- sono essere impugnate dall’UFV con i rimedi giuridici previsti dal diritto cantonale e federale.

2 Le autorità cantonali notificano immediatamente le loro decisioni all’UFV.

6282

Legge federale sulla protezione degli animali RU 2012

Art. 26 cpv. 1, frase introduttiva e 2 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiun- que, intenzionalmente: 2 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 ali- quote giornaliere.

Art. 27 Infrazioni in materia di circolazione di animali e prodotti animali 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiun- que, intenzionalmente, violando la Convenzione del 3 marzo 19733 sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione, importa, fa transitare, esporta o prende in possesso animali o prodotti animali men- zionati negli allegati I–III di detta Convenzione. Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere. 2 È punito con la multa fino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente, viola le condizioni, le restrizioni o i divieti in materia di circolazione di animali e di prodotti animali di cui all’articolo 14. Il tentativo, la complicità e l’istigazione sono punibili. Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.

Art. 28 cpv. 1, frase introduttiva e lett. h e i, nonché 2 e 3 1È punito con la multa sino a 20 000 franchi, sempre che non sia applicabile l’articolo 26, chiunque intenzionalmente: h. viola le prescrizioni sul commercio professionale di animali; i. viola le prescrizioni sull’utilizzazione di animali vivi per la pubblicità. 2 Il tentativo, la complicità e l’istigazione sono punibili. Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. 3 È punito con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza, contravviene a una prescrizione d’esecuzione la cui inosservanza è stata dichiarata punibile oppure a una decisione notificatagli sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo.

Art. 31 Perseguimento penale

1 Il perseguimento e il giudizio dei reati spettano ai Cantoni.

2 L’UFV persegue e giudica le infrazioni di cui all’articolo 27 capoverso 1. Inoltre, persegue e giudica le infrazioni di cui all’articolo 27 capoverso 2 commesse all’atto dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e di prodotti animali e accertate presso i posti d’ispezione frontalieri riconosciuti. Se vi è simultaneamente un’infrazione alla legge del 18 marzo 20054 sulle dogane o alla legge del 12 giugno

20095 sull’IVA, le infrazioni sono perseguite e giudicate dall’Amministrazione

federale delle dogane.

3 RS 0.453 4 RS 631.0 5 RS 641.20

6283

Legge federale sulla protezione degli animali RU 2012

3 Se in caso di importazione, transito ed esportazione di animali e di prodotti animali al di fuori dei posti d’ispezione frontalieri riconosciuti vi è simultaneamente un’infrazione alla legge del 18 marzo 2005 sulle dogane o alla legge del 12 giugno

2009 sull’IVA, le infrazioni sono perseguite e giudicate dall’Amministrazione

federale delle dogane. 4 Se un’infrazione costituisce simultaneamente un’infrazione secondo il capoverso 1,

2 o 3 e un’infrazione alla legge del 18 marzo 2005 sulle dogane, alla legge del

12 giugno 2009 sull’IVA, alla legge del 9 ottobre 19926 sulle derrate alimentari, alla legge del 1° luglio 19667 sulle epizoozie, alla legge del 20 giugno 19868 sulla caccia o alla legge federale del 21 giugno 19919 sulla pesca, perseguibile dalla stessa auto- rità federale, è applicata la pena comminata per l’infrazione più grave; la pena può essere adeguatamente aumentata.

Art. 32 cpv. 1, secondo periodo, nonché 2bis, 4 e 5

1 … Può autorizzare l’UFV a emanare prescrizioni esecutive di natura tecnica.

2bis Il Consiglio federale può obbligare i Cantoni a informare la Confederazione sulle misure esecutive adottate e sui risultati dei controlli e degli esami effettuati. 4 Il Consiglio federale disciplina la formazione e il perfezionamento delle persone che svolgono funzioni nell’ambito dell’esecuzione della presente legge. 5 L’esecuzione della procedura di autorizzazione secondo l’articolo 7 capoverso 2, la sorveglianza dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e di pro- dotti animali presso i posti d’ispezione frontalieri riconosciuti, nonché la sorve- glianza del commercio internazionale di animali e di piante di specie protette secondo la Convenzione del 3 marzo 197310 sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione, sono di competenza della Confederazione.

Art. 32a Cooperazione internazionale Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali sulla formazione, lo svolgimento di controlli e lo scambio di informazioni nell’ambito della protezione degli animali.

Art. 32b Opposizione

1 Le decisioni dell’UFV possono essere impugnate con opposizione.

2 L’effetto sospensivo di un’opposizione può essere revocato.

3 Il termine di opposizione è di 10 giorni.

6 RS 817.0 7 RS 916.40 8 RS 922.0 9 RS 923.0 10 RS 0.453

6284

Legge federale sulla protezione degli animali RU 2012

Art. 35 cpv. 1 1 Il Consiglio federale istituisce una commissione per gli esperimenti sugli animali composta di specialisti. La commissione presta consulenza all’UFV ed è a disposi- zione dei Cantoni per questioni di principio e per casi controversi.

Art. 35a Commissioni d’esame 1 Il Consiglio federale può nominare commissioni d’esame incaricate di far soste- nere gli esami alle persone che esercitano funzioni nell’ambito dell’esecuzione della presente legge.

2 Le commissioni d’esame notificano i risultati degli esami mediante decisione

formale. 3 Il Consiglio federale può delegare ai Cantoni la competenza di organizzare tali esami.

Art. 36, primo periodo L’UFV pubblica annualmente una statistica su tutti gli esperimenti sugli animali eseguiti in Svizzera. …

Art. 45a Disposizione di coordinamento Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la legge federale del 16 marzo 201211 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) o la modifica del 15 giugno 2012 della LPAn, alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due leggi, gli articoli 27 capoverso 1, 31 e 32 capoverso 5 LPAn saranno modificati come segue:

Art. 27 cpv. 1 Abrogato

Art. 31 Perseguimento penale

1 Il perseguimento e il giudizio dei reati spettano ai Cantoni.

2 L’UFV persegue e giudica le infrazioni di cui all’articolo 27 capoverso 2 com-

messe all’atto dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e di prodotti animali e accertate presso i posti d’ispezione frontalieri riconosciuti. Se vi è simultaneamente un’infrazione alla legge del 18 marzo 200512 sulle dogane o alla legge del 12 giugno 200913 sull’IVA, le infrazioni sono perseguite e giudicate dall’Amministrazione federale delle dogane.

11 FF 2012 3081 12 RS 631.0 13 RS 641.20

6285

Legge federale sulla protezione degli animali RU 2012

3 Se in caso di importazione, transito ed esportazione di animali e di prodotti animali al di fuori dei posti d’ispezione frontalieri riconosciuti vi è simultaneamente un’infrazione alla legge del 18 marzo 2005 sulle dogane o alla legge del 12 giugno 2009 sull’IVA, le infrazioni sono perseguite e giudicate dall’Amministrazione fede- rale delle dogane. 4 Se un’infrazione costituisce simultaneamente un’infrazione secondo il capoverso 1, 2 o 3 e un’infrazione alla legge federale del 16 marzo 201214 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, alla legge del 18 marzo 2005 sulle dogane, alla legge del 12 giugno 2009 sull’IVA, alla legge del 9 ottobre 199215 sulle derrate alimentari, alla legge del 1° luglio 196616 sulle epizoozie, alla legge del 20 giugno 198617 sulla caccia o alla legge federale del 21 giugno 199118 sulla pesca, persegui- bile dalla stessa autorità federale, è applicata la pena comminata per l’infrazione più grave; la pena può essere adeguatamente aumentata.

Art. 32 cpv. 5 5 L’esecuzione della procedura di autorizzazione secondo l’articolo 7 capoverso 2 e la sorveglianza dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e di prodotti animali presso i posti d’ispezione frontalieri riconosciuti sono di competen- za della Confederazione.

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 15 giugno 2012 Consiglio nazionale, 15 giugno 2012 Il presidente: Hans Altherr Il presidente: Hansjörg Walter Il segretario: Philippe Schwab Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

14 FF 2012 3081 15 RS 817.0 16 RS 916.40 17 RS 922.0 18 RS 923.0

6286

Legge federale sulla protezione degli animali RU 2012

Referendum ed entrata in vigore

1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il

4 ottobre 2012.19 2 Fatto salvo il capoverso 3, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2013.

3 L’articolo 20a entrerà in vigore in un secondo tempo.

6 novembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

19 FF 2012 5251

6287

Legge federale sulla protezione degli animali RU 2012

6288