AS 2012 6337
Ordinanza concernente l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
Ordinanza concernente l’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OAF)
Modifica del 21 settembre 2012
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 26 maggio 19611 concernente l’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:
Art. 13b Aliquota di contribuzione per l’AVS/AI 1I contributi degli assicurati che esercitano un’attività lucrativa ammontano al 9,8 per cento del reddito determinante. Gli assicurati devono versare almeno il contributo minimo di 914 franchi annui. 2 Gli assicurati che non esercitano un’attività lucrativa pagano un contributo sulla base della loro sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita. Il contributo è compreso tra 914 e 22 850 franchi annui. È calcolato come segue:
Sostanza o reddito annuo Contributo annuo Supplemento per ogni 50 000 franchi conseguito in forma di rendita (AVS+AI) ulteriori di sostanza o di reddito moltiplicato per 20 conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 Franchi Franchi Franchi
meno di 550 000 914 – 550 000 980 98 1 750 000 3 332 147
8 400 000 e oltre 22 850 –
1 RS 831.111
2012-2088 6337
Assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità RU 2012
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.
21 settembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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