AS 2012 6339
Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità
Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (OAI)
Modifica del 21 settembre 2012
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 17 gennaio 19611 sull’assicurazione per l’invalidità è modificata come segue:
Art. 1bis cpv. 1 1 Nei limiti della tavola scalare giusta gli articoli 16 e 21 OAVS2, i contributi sono calcolati come segue:
Reddito annuo dell’attività lucrativa Tasso del contributo in percentuale del reddito dell’attività lucrativa di almeno fr. ma inferiore a fr.
9 400 17 200 0,754 17 200 21 700 0,772 21 700 24 000 0,790 24 000 26 300 0,808 26 300 28 600 0,826 28 600 30 900 0,844 30 900 33 200 0,879 33 200 35 500 0,915 35 500 37 800 0,951 37 800 40 100 0,987 40 100 42 400 1,023 42 400 44 700 1,059 44 700 47 000 1,113 47 000 49 300 1,167 49 300 51 600 1,221 51 600 53 900 1,274 53 900 56 200 1,328
2012-2085 6339
Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità RU 2012
Art. 39f cpv. 1–3
1 Il contributo per l’assistenza ammonta a 32.80 franchi all’ora.
2 Se le prestazioni di aiuto necessarie negli ambiti di cui all’articolo 39c lettere e–g richiedono qualifiche particolari dell’assistente, il contributo per l’assistenza ammonta a 49.15 franchi all’ora. 3 L’ufficio AI stabilisce il contributo per l’assistenza per il servizio notturno in base all’intensità delle prestazioni di aiuto da fornire. L’importo massimo del contributo ammonta a 87.40 franchi per notte.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.
21 settembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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