AS 2012 6341
Ordinanza sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
Ordinanza sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPC-AVS/AI)
Modifica del 21 settembre 2012
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 15 gennaio 19711 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:
Art. 54a cpv. 5 e 6 5 L’organo cantonale competente per le prestazioni complementari notifica al servi- zio di cui all’articolo 106b capoverso 1 dell’ordinanza del 27 giugno 19952 sull’assi- curazione malattie (OAMal) i dati di cui quest’ultimo necessita per la procedura di notifica agli assicuratori. Dati che non sono necessari per la procedura di notifica, come i dettagli del calcolo della prestazione complementare annua, non possono essere notificati.
6 Gli articoli 106b–106e sono applicabili per analogia.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.
21 settembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova