Lexipedia

AS 2012 6351

AS 2012 6351

Ordinanza concernente i pagamenti diretti all’agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)

Modifica del 31 ottobre 2012

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sui pagamenti diretti è modificata come segue:

Art. 32 cpv. 1 lett. c

1 Il contributo annuo per UBGFG è fissato come segue:

c. per le UBGFG nella misura delle quali viene ridotto l’effettivo di animali conformemente all’articolo 31 capoverso 1 400 franchi

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.

31 ottobre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 910.13

2012-1528 6351

Ordinanza sui pagamenti diretti RU 2012

AS 2012 6351 | Lexipedia | Lexipedia