AS 2012 6351
AS 2012 6351
Ordinanza concernente i pagamenti diretti all’agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)
Modifica del 31 ottobre 2012
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sui pagamenti diretti è modificata come segue:
Art. 32 cpv. 1 lett. c
1 Il contributo annuo per UBGFG è fissato come segue:
c. per le UBGFG nella misura delle quali viene ridotto l’effettivo di animali conformemente all’articolo 31 capoverso 1 400 franchi
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.
31 ottobre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 910.13
2012-1528 6351
Ordinanza sui pagamenti diretti RU 2012