AS 2012 6353
AS 2012 6353
Ordinanza sull’agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull’agricoltura biologica)
Modifica del 31 ottobre 2012
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 22 settembre 19971 sull’agricoltura biologica è modificata come segue:
Sostituzione di espressioni
1 Concerne soltanto il testo tedesco.
2 In tutta l’ordinanza l’espressione «ingredienti agricoli» è sostituita, con i necessari adeguamenti grammaticali, con l’espressione «ingredienti di origine agricola».
2 Esso può vietare l’utilizzazione di determinati additivi e coadiuvanti tecnologici per alimenti per animali, nonché di determinati metodi di trasformazione. 3 In deroga al principio di cui all’articolo 3 lettera c, esso può autorizzare additivi e coadiuvanti tecnologici per alimenti per animali ottenuti mediante organismi geneti- camente modificati, se: a. non possono essere sostituiti da altre sostanze; e b. sul mercato non ve ne sono prodotti diversamente.
4 L’acquisto di alimenti per animali a complemento della base foraggiera
dell’azienda è autorizzato. Gli alimenti acquistati devono provenire dalla coltura biologica e possibilmente provenire dalla stessa regione. Per motivi di adeguamento alla rispettiva legislazione dell’Unione europea, il Dipartimento può prevedere che una parte limitata di alimenti non biologici per animali possa essere acquistata. 5 L’incorporamento di alimenti provenienti da aziende in conversione è autorizzato in media a concorrenza del 30 per cento della materia secca della razione alimentare di ogni categoria di animali. Quando questi alimenti provengono dall’azienda, questa cifra può essere portata al 60 per cento e quando si tratta di un’azienda in conversione al 100 per cento.
1 RS 910.18
2012-1278 6353
Ordinanza sull’agricoltura biologica RU 2012
2 Le derrate alimentari biologiche trasformate devono soddisfare le esigenze
seguenti: e. il prodotto e i suoi ingredienti rispondono, per quanto concerne gli organismi geneticamente modificati, alle esigenze dell’articolo 7 capoverso 8 dell’ordi- nanza del DFI del 23 novembre 20052 concernente le derrate alimentari geneticamente modificate; fanno eccezione le sostanze autorizzate secondo
2bis In deroga al principio di cui all’articolo 3 lettera c, il Dipartimento può autoriz- zare sostanze di cui all’articolo 16j capoverso 2 lettera b ottenute mediante organi- smi geneticamente modificati, se: a. non possono essere sostituite da altre sostanze; e b. sul mercato non ve ne sono prodotte diversamente.
Art. 16kbis Principi specifici per la produzione di alimenti biologici trasformati per animali Oltre che sui principi generali stabiliti nell’articolo 3, la produzione di alimenti biologici trasformati per animali si basa sui seguenti principi: a. l’utilizzazione di additivi e coadiuvanti tecnologici per alimenti per animali deve essere limitata al minimo e soltanto ai casi di impellente necessità tec- nologica o zootecnica, o a fini nutrizionali specifici; b. le sostanze e i metodi di trasformazione suscettibili di trarre in inganno circa la vera natura del prodotto non sono autorizzati; c. gli alimenti per animali devono essere trasformati in maniera accurata, prefe- ribilmente avvalendosi di metodi biologici, meccanici e fisici.
Art. 16l, rubrica (concerne soltanto il testo tedesco) e cpv. 2bis 2bis Le materie prime di alimenti per animali utilizzate per la produzione di alimenti biologici per animali o trasformate a tale scopo devono essere ottenute senza l’impiego di solventi chimico-sintetici.
Art. 16n Prescrizioni per la produzione di vino biologico 1 Il Dipartimento stabilisce le pratiche enologiche, i processi e i trattamenti ammessi per la produzione di vino biologico.
2 RS 817.022.51
Ordinanza sull’agricoltura biologica RU 2012
2 L’Ufficio federale può decidere che l’utilizzazione di biossido di zolfo sia consen- tita fino al valore massimo fissato nell’allegato 7 parte D numero 35 dell’ordinanza del 22 giugno 20073 sugli additivi ammessi nelle derrate alimentari in una specifica area geografica, se nel corso dell’anno di raccolta si verificano condizioni climatiche tali da compromettere, a seguito di gravi attacchi di batteri o funghi, lo stato di salute dell’uva biologica in queste aree e se si ritiene indispensabile l’impiego di una quantità di biossido di zolfo maggiore rispetto agli anni precedenti per ottenere un prodotto finale comparabile.
Art. 21a Designazione degli alimenti per animali 1 Le denominazioni di cui all’articolo 2 capoverso 2 possono essere utilizzate per designare alimenti trasformati per animali, se le esigenze seguenti sono soddisfatte: a. l’alimento trasformato per animali è conforme alle disposizioni della presen- te ordinanza, in particolare agli articoli 16a, 16kbis e 16l, nonché alle sue disposizioni esecutive; b. tutti gli ingredienti di origine animale o vegetale contenuti nell’alimento tra- sformato per animali consistono in materie prime di alimenti biologici per animali; c. almeno il 95 per cento della materia secca del prodotto consiste in materie prime di alimenti per animali provenienti dalla coltura biologica. 2 Per gli alimenti trasformati per animali che non soddisfano una delle esigenze di cui al capoverso 1 lettera b o c può essere utilizzata solo l’indicazione «può essere impiegato nell’agricoltura biologica conformemente all’ordinanza sull’agricoltura biologica».
Titolo prima dell’art. 28
Sezione 2: Esigenze per gli enti di certificazione
Titolo prima dell’art. 30
Sezione 3: Obblighi degli enti di certificazione
2 Gli enti di certificazione sono obbligati a pubblicare un elenco comune aggiornato dei certificati validi. L’Ufficio federale può prescrivere dove i certificati devono essere pubblicati.
Art. 39k Designazione degli alimenti per animali 1 Gli alimenti per animali possono essere designati secondo il diritto anteriore fino al 31 dicembre 2014.
3 RS 817.022.31
Ordinanza sull’agricoltura biologica RU 2012
2 Le scorte di alimenti per animali presenti il 1° gennaio 2015 designate secondo il diritto anteriore possono essere vendute fino a esaurimento o utilizzate per l’alimen- tazione degli animali fino alla scadenza della data di conservabilità.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.
31 ottobre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova