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AS 2012 6385

Ordinanza sulla protezione dei vegetali

Ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV)

Modifica del 31 ottobre 2012

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 27 ottobre 20101 sulla protezione dei vegetali è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione Concerne soltanto il testo francese.

Art. 2 lett. o Ai sensi della presente ordinanza si intendono per: o. Stati terzi: tutti gli Stati, tranne la Svizzera, il Principato del Liechtenstein e gli Stati membri dell’Unione europea (UE); le isole Canarie e i dipartimenti e i territori francesi d’oltremare sono considerati Stati terzi;

Art. 9 cpv. 1 lett. c 1 Le merci menzionate nell’allegato 5 parte B possono essere importate da Stati terzi se soddisfano le esigenze di cui all’allegato 4 parte A sezione I e sono accompagnate da: c. un certificato fitosanitario o qualsiasi altro documento, come lettere di vet- tura o bollette di transito, munito di un «visto» giusta l’articolo 13c para- grafo 3 della direttiva 2000/29/CE2.

Art. 13 Deroghe per scopi scientifici 1 L’Ufficio federale competente può autorizzare l’importazione di organismi nocivi particolarmente pericolosi e di merci di cui all’allegato 3, nonché di merci che non soddisfano le condizioni di cui agli articoli 8 e 9 se:

1 RS 916.20 2 Direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell’8 mag. 2000 concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1; modificata da ultimo dalla direttiva 2010/1/UE, GU L 7 del 12.1.2010, pag. 17.

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Ordinanza sulla protezione dei vegetali RU 2012

a. l’importazione è effettuata per la ricerca, la selezione, la moltiplicazione o la diagnosi; e b. la diffusione di tali organismi nocivi particolarmente pericolosi e delle pian- te infestanti particolarmente pericolose è esclusa. 2 Può vincolare l’autorizzazione a oneri e condizioni concernenti il trasporto degli organismi nocivi o delle merci importate e il loro utilizzo nel luogo di destinazione. In particolare può esigere un certificato fitosanitario e ordinare che la merce impor- tata sia messa in quarantena.

Art. 15 cpv. 1 lett. b

1 Prima dell’importazione, le merci provenienti da Stati terzi che devono essere

sottoposte a un controllo fitosanitario nel Paese d’origine o nel Paese di spedizione (allegato 5 parte B) sono controllate e liberate dal SFF se: b. sono accompagnate da un documento fitosanitario di circolazione secondo l’articolo 1 paragrafo 3 lettera c della direttiva 2004/103/CE3, dal quale emerge, conformemente alle indicazioni di cui alle rubriche 7–9, che le mer- ci non sono state sottoposte a un controllo fitosanitario completo in uno Stato membro dell’UE.

Art. 26 Le persone che si occupano professionalmente della produzione, della piantagione o della commercializzazione di vegetali provvedono affinché la merce acquistata sia accompagnata da un passaporto fitosanitario conforme alle prescrizioni.

Art. 46 cpv. 1 1 Nelle zone contaminate i Cantoni possono delimitare gli oggetti protetti; stabili- scono la procedura di delimitazione d’intesa con l’Ufficio federale competente.

Art. 46a Zone di sicurezza L’Ufficio federale competente delimita le zone di sicurezza giusta l’allegato 4 parte B punto 21 lettera a, previa consultazione dei servizi cantonali competenti.

Art. 48 cpv. 3 lett. e n. 2

3 Essa non versa contributi ai Cantoni:

e. per le spese causate da misure di lotta prese dai Cantoni nelle zone contami- nate, come la distruzione e l’eliminazione di vegetali e parti di vegetali con- taminati; ne sono escluse:

2. le spese per misure di lotta nelle zone di sicurezza menzionate nell’alle-

gato 4 parte B punto 21 lettera a;

3 cfr. nota relativa all’art. 9 cpv 1 lett. b.

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Ordinanza sulla protezione dei vegetali RU 2012

Art. 49 cpv. 1 lett. a, 2, 2bis e 3 1 Sono considerate spese riconosciute le spese, elencate di seguito, per le misure prese in virtù dell’articolo 41 o 42, incluse le spese per le misure prese contro gli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui all’articolo 52 capoverso 6: a. indennità, indennità giornaliere, onorari e spese di viaggio del personale ausiliario incaricato dai Cantoni per l’attuazione delle misure di lotta;

2 Le aliquote orarie massime ammontano a:

a. 25 franchi per il personale ausiliario; b. 43 franchi per gli specialisti. 2bis L’UFAG può versare un importo forfettario per una misura anziché effettuare un versamento secondo il tempo impiegato, laddove il calcolo dell’importo delle inden- nità per il personale ausiliario e gli specialisti richieda molto lavoro. 3 Nel caso degli alberi da frutto, per le indennità corrisposte giusta il capoverso 1 lettera c sono considerate al massimo le aliquote risultanti dai metodi di calcolo esposti nel bollettino n. 61 di Agroscope Changins-Wädenswil ACW «Stima delle colture frutticole», 5a edizione 20124.

Art. 52 cpv. 6

6 Se un nuovo organismo nocivo potenzialmente particolarmente pericoloso non

menzionato nell’allegato 1 o 2 compare per la prima volta o se, in seguito a un inasprimento della situazione fitosanitaria in un Paese dovuto alla presenza di un organismo nocivo particolarmente pericoloso, l’importazione di determinate merci originarie di tale Paese comporta un pericolo fitosanitario per una parte della Svizze- ra o per tutta la Svizzera, l’Ufficio federale competente può ordinare le misure seguenti per tale organismo e per le merci interessate fino alla definitiva valutazione dei danni potenzialmente causati da detto organismo: a. divieti di cui agli articoli 5 e 7; b. condizioni d’importazione di cui agli articoli 8 e 9; c. misure di cui agli articoli 19, 28, 41 e 42; d. delimitazione delle zone contaminate giusta l’articolo 45 e spostamento all’interno di una zona contaminata giusta l’articolo 27 lettera d.

II Gli allegati 1–5 sono modificati secondo la versione qui annessa.

4 Questo testo è consultabile al seguente indirizzo: www.arboriculture.agroscope.ch > Pubblicazioni > Economia aziendale > Stima delle colture frutticole (scheda tecnica n. 61), 5a edizione.

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III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.

31 ottobre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Ordinanza sulla protezione dei vegetali RU 2012

Allegato 1 (art. 3, 5–7, 14, 17, 25, 27, 32, 34, 36, 42, 45, 52, 56 e 58)

Parte A Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui deve essere vietata l’introduzione e la diffusione in tutta la Svizzera Sezione I Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui non è stata accertata la presenza in Svizzera e che rivestono importanza per tutta la Svizzera a. Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo Punti 13.1 e 25 lett. q

13.1 Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (tutte le popolazioni)

25. Tephritidae (specie non europee), quali:

q. Rhagoletis indifferens Curran

c. Funghi Punto 9 Stralciato

Sezione II Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui è stata accertata la presenza in Svizzera e che rivestono importanza per tutta la Svizzera a. Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo

Punti 6.1 e 8.b Stralciati

c. Funghi

Punto 1.1

1.1 Monilinia fructicola (Winter) Honey

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Ordinanza sulla protezione dei vegetali RU 2012

Allegato 2 (art. 3, 5–7, 14, 17, 25, 27, 32, 34, 36, 42, 45, 52, 56 e 58)

Parte A Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui deve essere vietata l’introduzione e la diffusione in tutta la Svizzera se presenti su determinate merci Sezione I Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui non è stata accertata la presenza in Svizzera e che rivestono importanza per tutta la Svizzera

b. Batteri

Punto 3.1

Specie Oggetto della contaminazione

3.1 Pseudomonas syringae pv. persi- Vegetali di Prunus persica (L.) Batsch e di Prunus cae (Prunier et al.) Young persica var. nectarina (Ait.) Maxim destinati alla et al. piantagione, ad eccezione delle sementi

Sezione II Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui è stata accertata la presenza in Svizzera e che rivestono importanza per tutta la Svizzera

b. Batteri

Punto 6 Stralciato

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Allegato 3 (art. 7, 12 e 13)

Parte A Merci di cui è vietata l’importazione

Punto 14

Descrizione Paese d’origine

14. Terra e terreno di coltura costituiti integral- Turchia, Bielorussia, Georgia, Molda- mente o parzialmente di terra o di sostanze via, Russia, Ucraina e Paesi che non solide organiche, quali parti di vegetali, humus appartengono all’Europa continentale, (comprese torba o corteccia), ad eccezione di ad eccezione di Egitto, Israele, Libia, quelli costituiti esclusivamente da torba Marocco e Tunisia.

Parte B Merci di cui è vietata l’introduzione in alcune zone protette

Punto 1 Concerne soltanto il testo tedesco.

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Allegato 4 (art. 8, 9, 11, 14, 25, 34, 35 e 48)

Parte A Esigenze particolari per l’importazione e la messa in commercio di merci Sezione I Merci provenienti da Stati terzi

Punto 15 Concerne soltanto il testo tedesco.

Sezione II Merci di origine svizzera o provenienti da Stati membri dell’Unione europea

Punti 5, 6 e 9.1

Merci Esigenze particolari

5. Vegetali di Abies Mill., Cedrus Trew, Ferme restando le esigenze applicabili, se del Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., caso, ai vegetali di cui all’allegato 4 parte A Pseudotsuga Carr. e Tsuga Carr., ad sezione II punto 4, constatazione ufficiale che eccezione delle sementi, originari di nessun sintomo di Melampsora medusae Stati non europei Thümen è stato osservato nel luogo di produ- zione o nelle immediate vicinanze dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo.

6. Concerne soltanto il testo tedesco.

9.1. Vegetali di Chaenomeles Lindl., Constatazione ufficiale che i vegetali sono

Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobo- originari di una zona riconosciuta indenne da trya Lindl., Malus Mill., Prunus L. o Monilinia fructicola (Winter) Honey, e che Pyrus L., destinati nessun sintomo di Monilinia fructicola (Win- alla piantagione, ad eccezione delle ter) Honey è stato osservato nel luogo di sementi produzione dall’inizio dell’ultimo ciclo vegeta- tivo completo.

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Allegato 5 (art. 2, 8–10, 15, 25, 29 e 32)

Parte A Merci originarie della Svizzera o provenienti da Stati membri dell’Unione europea che devono essere sottoposte a un controllo fitosanitario nel luogo di produzione Sezione I Merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi per tutta la Svizzera e che devono essere accompagnate da un passaporto fitosanitario

Punto 1.7 lett. b Concerne soltanto il testo tedesco.

Parte B Merci provenienti da Stati terzi che devono essere sottoposte a un controllo fitosanitario nel Paese d’origine o nel Paese di spedizione Sezione I Merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi per tutta la Svizzera

Punto 6 lett. b

6. Legname:

b. che corrisponde a una delle seguenti descrizioni:

Codice NC Descrizione

Concerne soltanto il testo tedesco.

4401.22 Legno in piccole placche o in particelle, diverso da quello

di conifere ex 4401.39 Altri avanzi e cascami di legno, non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili

4403.10 Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di

conservazione, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato Concerne soltanto il testo tedesco.

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