AS 2012 6457
Ordinanza sui servizi linguistici dell'Amministrazione federale
Ordinanza sui servizi linguistici dell’Amministrazione federale (Ordinanza sui servizi linguistici, OSLing)
del 14 novembre 2012
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 43 capoverso 2 e 47 capoverso 2 della legge del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA); vista la legge del 5 ottobre 20072 sulle lingue, ordina:
Sezione 1: Oggetto
Art. 1
1 La presente ordinanza disciplina:
a. l’organizzazione dei servizi linguistici dell’Amministrazione federale; b. la traduzione e le altre prestazioni dei servizi linguistici dell’Amministra- zione federale; c. la collaborazione tra i servizi linguistici stessi e quella con le altre unità amministrative e il coordinamento nei confronti dei committenti. 2 Essa disciplina inoltre il contributo che i servizi linguistici dell’Amministrazione federale forniscono: a. alla qualità formale e materiale dei testi che sottostanno alla legislazione sulle pubblicazioni ufficiali e di altri documenti della Confederazione; b. all’attività di informazione e comunicazione plurilingue della Confedera- zione; c. alla promozione del plurilinguismo e al funzionamento plurilingue e inte- grato dell’Amministrazione federale.
RS 172.081
2011-2987 6457
Ordinanza sui servizi linguistici RU 2012
Sezione 2: Organizzazione e coordinamento
Art. 2 Organizzazione 1 I servizi linguistici dell’Amministrazione federale comprendono l’insieme delle unità che forniscono traduzioni e altre prestazioni linguistiche, nei servizi linguistici centrali della Cancelleria federale e nei servizi linguistici dei Dipartimenti.
2 Sono organizzati per lingua.
3 Collaborano sul piano tecnico-specialistico e organizzativo con il servizio lingui- stico dei Servizi del Parlamento e lo coinvolgono nelle attività di comune interesse.
Art. 3 Unità della Cancelleria federale I servizi linguistici centrali della Cancelleria federale comprendono un’unità a sé stante per ciascuna delle lingue tedesca, francese, italiana, romancia, inglese e per la terminologia, con un responsabile per ciascuna.
Art. 4 Unità dei Dipartimenti 1 I servizi linguistici dei Dipartimenti comprendono unità a sé stanti per il tedesco, il francese e l’italiano e, ove opportuno, per l’inglese e altre lingue, con un responsa- bile per ciascuna lingua. 2 Ogni Dipartimento dispone almeno per il tedesco, per il francese e per l’italiano di unità centrali a sé stanti che assicurano la pianificazione e il coordinamento per la rispettiva lingua. 3 Il responsabile di un’unità centrale può emanare istruzioni ed esigere informazioni nell’ambito del suo Dipartimento, per quanto necessario allo svolgimento delle proprie funzioni.
Art. 5 Coordinamento interdipartimentale 1 La Cancelleria federale coordina la traduzione e le altre prestazioni linguistiche nell’Amministrazione federale considerando criteri gestionali, l’interconnessione dei compiti, nonché l’equilibrio tra le lingue e il loro statuto. 2 La Conferenza interdipartimentale dei servizi linguistici (CISL) assiste la Cancelle- ria federale nell’analisi delle esigenze dei servizi linguistici, come pure nell’orien- tamento e nel coordinamento delle attività. 3 La CISL è un organo consultivo. Si compone di rappresentanti dei servizi lingui- stici centrali della Cancelleria federale e dei servizi linguistici dei Dipartimenti. Il servizio linguistico dei Servizi del Parlamento può parteciparvi.
4 La Cancelleria federale dirige la CISL. Ne approva il regolamento.
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Ordinanza sui servizi linguistici RU 2012
Sezione 3: Prestazioni linguistiche
Art. 6 Tipi di prestazioni Le prestazioni linguistiche comprendono segnatamente: a. la traduzione di testi in una o più lingue; b. il controllo di traduzioni e altri testi per verificarne la qualità e la conformità alle esigenze formali (revisione); c. le attività terminologiche settoriali, nonché la messa a disposizione e la gestione di strumenti terminologici destinati alle unità che forniscono presta- zioni linguistiche o all’insieme dell’Amministrazione federale; d. la messa a disposizione e la gestione di strumenti linguistici; e. le attività di consulenza linguistica.
Art. 7 Criteri qualitativi 1 Le prestazioni linguistiche seguono criteri qualitativi tali da contribuire in partico- lare all’esattezza, alla coerenza, alla semplicità, alla comprensibilità e alla formula- zione non sessista dei testi. 2 I criteri qualitativi redazionali e formali sono disciplinati dalla Cancelleria federale mediante istruzioni.
Art. 8 Lingue delle prestazioni 1 Le traduzioni e le altre prestazioni linguistiche sono fornite nelle lingue previste in particolare dalla legislazione sulle lingue e dalla legislazione sulle pubblicazioni ufficiali. 2 I testi rivolti al pubblico e non considerati dalla legislazione di cui al capoverso 1, come pure i testi relativi al funzionamento interno dell’Amministrazione federale e destinati ai collaboratori, sono forniti in più lingue nella misura in cui la specifica importanza di tali testi o l’entità della cerchia di destinatari lo giustifica.
3 La Cancelleria federale disciplina i dettagli mediante istruzioni.
Art. 9 Pianificazione concertata I servizi linguistici dell’Amministrazione federale e i committenti pianificano con- giuntamente il tempo necessario per le singole prestazioni linguistiche; fissano i termini di consegna in modo da includere i controlli qualitativi e, trattandosi di pubblicazioni ufficiali, garantire la pubblicazione simultanea dei testi nelle lingue ufficiali.
Art. 10 Fornitura delle prestazioni 1 Le traduzioni e le altre prestazioni linguistiche destinate all’Amministrazione federale sono fornite di norma dai servizi linguistici dell’Amministrazione federale.
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2 Le unità che forniscono prestazioni linguistiche nei Dipartimenti effettuano di norma le traduzioni e le revisioni dei testi emanati dai rispettivi Dipartimenti. 3 Le unità che forniscono prestazioni linguistiche nella Cancelleria federale effet- tuano di norma: a. le traduzioni e le revisioni dei testi che emanano dalla Cancelleria federale; b. le traduzioni e le revisioni dei testi che pertengono alla funzione del Presi- dente della Confederazione; c. il controllo linguistico finale dei testi pubblicati in virtù della legislazione sulle pubblicazioni ufficiali.
Art. 11 Mandati affidati a esterni 1 In caso di sovraccarico o d’urgenza e dopo aver esperito tutte le forme di collabo- razione interna, singoli mandati di traduzione o per altre prestazioni linguistiche possono essere affidati a traduttori o altri specialisti esterni, con l’accordo dell’unità cui compete la prestazione linguistica richiesta o per il suo tramite. 2 L’unità interessata ha la responsabilità qualitativa finale per i mandati affidati a esterni secondo il capoverso 1.
3 La Cancelleria federale disciplina i dettagli mediante istruzioni.
Sezione 4: Disposizioni particolari
Art. 12 Lingua italiana 1 L’unità responsabile per l’italiano presso la Cancelleria federale è unica responsa- bile della versione italiana dei testi pubblicati nella Raccolta ufficiale del diritto federale e nel Foglio federale e ne coordina la preparazione. 2 Può concordare deleghe con i responsabili delle unità centrali per l’italiano nei Dipartimenti per la traduzione di singoli testi.
3 Funge da servizio linguistico di lingua italiana per l’Assemblea federale.
4 Le unità per l’italiano nei Dipartimenti traducono di norma gli interventi parlamen- tari attribuiti per disbrigo al loro Dipartimento come pure le risposte e i pareri del Consiglio federale relativi a tali interventi.
Art. 13 Lingua romancia 1 L’unità responsabile per il romancio presso la Cancelleria federale coordina la traduzione dei testi in romancio. 2 La pubblicazione dei testi in romancio è disciplinata dall’articolo 3 dell’ordinanza del 4 giugno 20103 sulle lingue.
3 RS 441.11
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Art. 14 Lingua inglese 1 L’unità responsabile per l’inglese presso la Cancelleria federale cura la traduzione verso l’inglese dei testi di particolare importanza o di interesse internazionale, segnatamente di atti normativi scelti del diritto interno. 2 Coordina le traduzioni in inglese di testi importanti prodotte al di fuori della Can- celleria federale e ne assicura la revisione.
Art. 15 Terminologia 1 L’unità responsabile per la terminologia presso la Cancelleria federale organizza e coordina le attività terminologiche dell’Amministrazione federale.
2 Gestisce la banca dati terminologica centrale TERMDAT.
3 Realizza i suoi progetti terminologici in collaborazione con i Dipartimenti.
Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 16 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 19 giugno 19954 sulla traduzione nell’amministrazione generale della Confederazione è abrogata.
Art. 17 Modifica del diritto vigente L’ordinanza del 29 ottobre 20085 sull’organizzazione della Cancelleria federale è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 4 lett. c 4 La Cancelleria federale adempie inoltre i compiti d’esecuzione che le assegna la legislazione; in particolare: c. fornisce le prestazioni linguistiche e di coordinamento previste dall’ordi- nanza del 14 novembre 20126 sui servizi linguistici ed esegue i compiti affi- datile dalla legislazione sulle lingue.
4 RU 1995 3632, 2008 5153, 2010 2653 5 RS 172.210.10 6 RS 172.081
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Art. 18 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.
14 novembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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