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AS 2012 6493

Ordinanza concernente l'apprezzamento medico dell'idoneità al servizio e dell'idoneità a prestare servizio

Ordinanza concernente l’apprezzamento medico dell’idoneità al servizio e dell’idoneità a prestare servizio (OAMIS)

Modifica del 14 novembre 2012

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 24 novembre 20041 concernente l’apprezzamento medico dell’ido- neità al servizio e dell’idoneità a prestare servizio è modificata come segue:

Titolo e abbreviazione Ordinanza concernente l’apprezzamento medico dell’idoneità al servizio militare e dell’idoneità a prestare servizio militare (OAMM)

Sostituzione di espressioni In tutta l’ordinanza sono sostituite le espressioni seguenti: a. «idoneità al servizio» con «idoneità al servizio militare»; b. «idoneità a prestare servizio» con «idoneità a prestare servizio militare».

Art. 2 Idoneità al servizio militare e idoneità a prestare servizio militare 1 È idoneo al servizio militare dal punto di vista medico chiunque può soddisfare fisicamente, intellettualmente e psichicamente le esigenze del servizio militare senza mettere in pericolo la propria salute o quella di terzi adempiendo tali esigenze. 2 È idoneo a prestare servizio militare chiunque è idoneo al servizio militare e dal punto di vista medico è in grado di prestare un servizio militare imminente.

Art. 3 Abrogato

1 RS 511.12

2011-1306 6493

Apprezzamento medico dell’idoneità al servizio e dell’idoneità a prestare servizio RU 2012

Art. 5 cpv. 1 lett. b Concerne soltanto il testo francese.

Art. 6 Data Le persone soggette all’obbligo di leva sono sottoposte all’apprezzamento medico della propria idoneità al servizio militare in occasione del reclutamento.

Art. 6a Apprezzamento dopo il reclutamento

1 Chiunque dopo il reclutamento deve sottoporsi all’apprezzamento medico è chia-

mato a una giornata di visita e di apprezzamento medici (VAM). 2 Il Servizio medico militare (S med mil) della Sanità militare della Base logistica dell’esercito designa la CVS competente. 3 Con la chiamata la persona che deve essere esaminata è dispensata fino all’apprez- zamento medico: a. dall’entrata in servizio per un servizio d’istruzione; b. dall’entrata in servizio per un servizio d’appoggio o un servizio attivo; c. dal compimento del tiro obbligatorio fuori del servizio. 4 Se i certificati medici e gli altri rapporti sono sufficienti per l’apprezzamento, la CVS competente può, con il consenso della persona interessata, decidere secondo la procedura in assenza.

Art. 7 Domanda Le persone e gli uffici di cui all’articolo 20 capoverso 1 LM possono presentare presso il S med mil una domanda di apprezzamento medico da parte di una CVS. La domanda deve essere motivata, corredata dei necessari mezzi di prova e presentata per scritto.

Art. 9 cpv. 3 3 La decisione è spiegata a voce e notificata per scritto alla persona esaminata ed eventualmente è comunicata alla persona o all’ufficio che ha presentato la domanda.

Art. 14 Ricorso

1 Contro la decisione di una CVS di prima istanza può essere presentato ricorso,

entro 30 giorni dalla notifica, presso il S med mil. 2 Sempre che l’articolo 39 LM e gli articoli 14 e 15 della presente ordinanza non dispongano altrimenti, alla procedura di ricorso si applicano le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 19682 sulla procedura amministrativa.

2 RS 172.021

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II L’allegato 1 è sostituito dalla versione qui annessa.

III La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato 2.

IV La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.

14 novembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Allegato 1 (art. 9 cpv. 1)

Decisioni delle CVS in merito all’idoneità al servizio militare

Le decisioni delle CVS in merito all’idoneità al servizio militare hanno il tenore e il significato seguenti:

A. Persone soggette all’obbligo di leva e militari

1. «Abile al servizio militare»:

la persona esaminata può essere istruita e impiegata senza riserve in una funzione militare conformemente al profilo dei requisiti.

2. «Abile al servizio militare, inabile al tiro»:

la persona esaminata può essere istruita e impiegata in una funzione militare conformemente al profilo dei requisiti. Tuttavia non riceve un’arma persona- le. La menzione «udito» indica che la persona esaminata non deve essere impiegata in vicinanza di fonti di forte rumore, segnatamente in caso di rumore generato da tiri, esplosioni o macchine da costruzione.

3. «Abile al servizio militare, inabile alla funzione di conducente militare»:

la persona esaminata è abile al servizio militare, ma, per motivi medici, non deve essere impiegata in una funzione di conducente militare.

4. «Inabile al servizio militare»:

la persona esaminata non soddisfa le esigenze del servizio militare.

B. Persone soggette all’obbligo di leva

1. «Rimandato fino al reclutamento complementare»:

alla data dell’apprezzamento la persona esaminata non soddisfa le esigenze del servizio militare. Un ulteriore apprezzamento è eseguito in occasione del reclutamento complementare.

2. «Rimandato di un anno»:

alla data dell’apprezzamento la persona esaminata non soddisfa le esigenze del servizio militare. Un ulteriore apprezzamento è eseguito in occasione del reclutamento dell’anno successivo.

3. «Rimandato di due anni»:

alla data dell’apprezzamento la persona esaminata non soddisfa le esigenze del servizio militare. Un ulteriore apprezzamento è eseguito in occasione del reclutamento del secondo anno successivo.

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4. «Rimandato fino al … per l’apprezzamento da parte di una CVS speciale»:

per motivi medici la persona esaminata dovrebbe essere di principio dichia- rata inabile al servizio militare e al servizio di protezione civile. Se è tenuta a pagare la tassa d’esenzione dall’obbligo militare e comunica esplicitamente per scritto la sua disponibilità a prestare servizio, può essere sottoposta, pri- ma della scadenza del termine, all’apprezzamento medico di una CVS spe- ciale designata dal S med mil. Complessivamente i rimandi non devono superare i quattro anni.

C. Militari

1. «Abile al servizio militare, inabile al servizio d’avanzamento»:

la persona esaminata è abile al servizio militare, ma, per motivi medici, non deve essere chiamata a un servizio d’avanzamento.

2. «Abile al servizio militare solo per l’istruzione e il supporto»:

la persona esaminata è abile al servizio militare, ma può essere incorporata solo in una formazione Istruzione e supporto. La sua idoneità alla marcia, a portare pesi o a sollevare pesi è lievemente o notevolmente limitata. La per- sona esaminata è istruita e impiegata solo in determinate funzioni.

3. «Dispensato fino al …»:

è ammessa una dispensa per la durata di due anni al massimo. Durante la dispensa, la persona esaminata è esentata dal servizio militare e dagli obbli- ghi fuori del servizio, eccettuati l’obbligo di notificazione e l’obbligo di con- servazione e di manutenzione dell’equipaggiamento personale. Alla sca- denza del termine, è di nuovo abile al servizio militare.

4. «Dispensato fino al …, con nuovo apprezzamento»:

come «Dispensato». Prima della scadenza del termine, la persona esaminata è di nuovo chiamata a sottoporsi a un apprezzamento da parte della CVS.

5. «Dispensato fino al … con apprezzamento da parte di una CVS speciale»:

come «Dispensato». Per motivi medici la persona esaminata dovrebbe essere di principio dichiarata inabile al servizio militare e al servizio di protezione civile. Se è tenuta a pagare la tassa d’esenzione dall’obbligo militare e comunica esplicitamente per scritto la sua disponibilità a prestare servizio, può essere sottoposta, prima della scadenza del termine, all’apprezzamento medico di una CVS speciale designata dal S med mil.

La lettera A numeri 2 e 3 e la lettera C numeri 1 e 2 possono essere combinate.

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D. Militari nelle funzioni di specialista3 In via supplementare alle lettere A e C:

1. «Abile al servizio militare, con restrizioni»:

la persona esaminata è abile al servizio militare. La sua idoneità alla marcia, a portare pesi e/o a sollevare pesi è lievemente o notevolmente limitata. La persona esaminata è istruita e impiegata solo in funzioni differenziate.

E. Decisione della CVS speciale 1. «Abile al servizio militare unicamente per funzioni particolari, con oneri»: per motivi medici la persona esaminata dovrebbe essere di principio dichia- rata inabile al servizio militare e al servizio di protezione civile oppure ha la decisione «Rimandato fino al … per l’apprezzamento da parte di una CVS speciale» conformemente alla lettera B numero 4 o «Dispensato fino al … con apprezzamento da parte di una CVS speciale» conformemente alla let- tera C numero 5. Se è tenuta a pagare la tassa d’esenzione dall’obbligo mili- tare e comunica esplicitamente per scritto la sua disponibilità a prestare ser- vizio, può essere incorporata, da una CVS appositamente istituita, come soldato d’esercizio in una formazione Istruzione e supporto «Dist eser». Le esigenze del servizio devono essere adeguate all’attività civile e alle attitu- dini fisiche e intellettuali della persona interessata. Il medico che presiede la CVS può stabilire oneri vincolanti per lo svolgimento del servizio.

3 Denominazione secondo l’art. 4 dell’O del 19 nov. 2003 concernente l’obbligo di prestare servizio militare (RS 512.21).

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Allegato 2 (cifra III)

Modifica del diritto vigente

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 7 marzo 20034 sull’organizzazione del Dipartimento

federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Art. 11b Medico in capo dell’esercito

1 Il medico in capo dell’esercito vigila:

a. sull’apprezzamento medico dell’idoneità al servizio militare e dell’idoneità a prestare servizio militare; b. sull’apprezzamento medico dell’idoneità al servizio di protezione civile.

2 Provvede alla protezione e alla sicurezza dei dati sanitari.

3 È l’istanza di ricorso per le decisioni mediche prese dall’Istituto di medicina aero- nautica. 4 È competente per l’apprezzamento dell’idoneità medica degli alti ufficiali superiori nonché di altre persone, nella misura in cui un simile apprezzamento sia prescritto o previsto.

2. Ordinanza del 19 novembre 20035 concernente l’obbligo di prestare

servizio militare

Art. 15a cpv. 4

4 Non sono considerati come servizio militare nell’amministrazione militare:

a. i servizi per l’istruzione oppure nell’ambito di un impiego di militari di una formazione militare, che in caso d’impiego dell’esercito assume compiti dell’amministrazione militare; b. i servizi di militari secondo l’allegato 1 lettera E numero 1 dell’ordinanza del 24 novembre 20046 concernente l’apprezzamento medico dell’idoneità al servizio militare e dell’idoneità a prestare servizio militare.

4 RS 172.214.1 5 RS 512.21 6 RS 511.12

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3. Ordinanza del 5 dicembre 20037 sulla protezione civile

Art. 1 cpv. 2 e 5 2 Le persone la cui domanda di servizio volontario è stata accolta sono di regola reclutate conformemente all’ordinanza del 10 aprile 20028 sul reclutamento. Se hanno già partecipato al reclutamento, vengono convocate a una giornata di visita e di apprezzamento medici. 5 Chi è stato dichiarato inabile al servizio di protezione civile non può prestare servizio a titolo volontario nella protezione civile.

4. Ordinanza del 5 dicembre 20039 sull’apprezzamento medico delle

persone soggette all’obbligo di prestare servizio di protezione civile

Titolo e abbreviazione Ordinanza concernente l’apprezzamento medico dell’idoneità al servizio di protezione civile e dell’idoneità a prestare servizio di protezione civile (OAMP)

Sostituzione di espressioni In tutta l’ordinanza sono sostituite, con i necessari adeguamenti grammaticali, le espressioni seguenti: a. «idoneità al servizio» con «idoneità al servizio di protezione civile»; b. «idoneità a prestare servizio» con «idoneità a prestare servizio di protezione civile»; c. «servizio» con «servizio di protezione civile»; d. «inabile» con «inabile al servizio di protezione civile»; e. concerne soltanto il testo tedesco; f. concerne soltanto il testo tedesco; g. «SMM» con «S med mil».

Art. 1 cpv. 1

1 La presente ordinanza disciplina la procedura per l’apprezzamento medico

dell’idoneità al servizio di protezione civile e dell’idoneità a prestare servizio di protezione civile.

7 RS 520.11 8 RS 511.11 9 RS 520.15

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Apprezzamento medico dell’idoneità al servizio e dell’idoneità a prestare servizio RU 2012

Art. 1a Idoneità al servizio di protezione civile e idoneità a prestare servizio di protezione civile 1 È abile al servizio di protezione civile dal punto di vista medico chiunque può soddisfare fisicamente, intellettualmente e psichicamente le esigenze del servizio di protezione civile. 2 È abile a prestare servizio di protezione civile chiunque è abile al servizio di prote- zione civile e dal punto di vista medico è in grado di prestare un servizio di prote- zione civile imminente.

Art. 2 cpv. 1 1 Le commissioni per la visita sanitaria (CVS) sono competenti per l’apprezzamento medico dell’idoneità al servizio di protezione civile conformemente all’articolo 4 capoverso 1 dell’ordinanza del 24 novembre 200410 concernente l’apprezzamento medico dell’idoneità al servizio militare e dell’idoneità a prestare servizio militare (OAMM). Sempre che le disposizioni della presente ordinanza non dispongano altrimenti, la procedura si fonda sull’OAMM.

Titolo prima dell’art. 3 Capitolo 2: Apprezzamento medico dell’idoneità al servizio di protezione civile Sezione 1: Accertamento dell’idoneità al servizio di protezione civile

Art. 3 Persone da sottoporre all’apprezzamento medico 1 In occasione del reclutamento si sottopongono all’apprezzamento medico dell’ido- neità al servizio di protezione civile: a. i cittadini svizzeri dichiarati inabili al servizio militare; b. gli uomini naturalizzati dopo il compimento del 25° anno d’età; c. le persone che intendono prestare servizio a titolo volontario nella prote- zione civile, la cui domanda di servizio volontario nella protezione civile è stata accolta e che non hanno ancora partecipato ad alcun reclutamento.

2 Su domanda, nel quadro di una giornata di visita e di apprezzamento medici

(VAM), devono essere sottoposti all’apprezzamento medico dell’idoneità al servizio di protezione civile: a. i militi della protezione civile, se vi sono dubbi in merito alla loro idoneità al servizio di protezione civile; il diritto di presentare una domanda è retto dall’articolo 7; b. le persone inabili al servizio di protezione civile; la domanda motivata deve essere presentata al Servizio medico militare (S med mil).

10 RS 511.12

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3 Inoltre,

nel quadro di una VAM, devono essere sottoposte all’apprezzamento medico dell’idoneità al servizio di protezione civile: a. le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare dichiarate inabili al servizio militare dopo il reclutamento e che non hanno ancora prestato 50 giorni di servizio militare; b. le persone che intendono prestare servizio a titolo volontario nella prote- zione civile, la cui domanda di servizio volontario nella protezione civile è stata accolta e che hanno già partecipato a un reclutamento.

Art. 4 Decisioni

1 Le decisioni della CVS sono espresse nei seguenti termini:

a. abile al servizio di protezione civile; b. rinviato fino al …; c. inabile al servizio di protezione civile. 2 Sono rinviate le persone la cui idoneità al servizio di protezione civile non è chiara o non può essere stabilita con assoluta certezza al momento dell’apprezzamento medico. La durata complessiva del rinvio non può superare i due anni. 3 È inabile al servizio di protezione civile dal punto di vista medico chiunque non può soddisfare fisicamente, intellettualmente e psichicamente le esigenze del servi- zio di protezione civile.

Art. 5 Competenza Le CVS sono responsabili dell’apprezzamento medico dell’idoneità al servizio di protezione civile conformemente all’articolo 4 capoverso 1 OAMM11.

Art. 6 Notifica della decisione La decisione secondo l’articolo 4 capoverso 1 è spiegata a voce e notificata per scritto alla persona esaminata ed eventualmente è comunicata alla persona o all’ufficio che ha presentato la domanda.

Art. 7 rubrica, frase introduttiva e lett. g Diritto di presentare una domanda Possono richiedere l’apprezzamento medico dell’idoneità al servizio di protezione civile: g. il S med mil della Sanità militare della Base logistica dell’esercito.

11 RS 511.12

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Apprezzamento medico dell’idoneità al servizio e dell’idoneità a prestare servizio RU 2012

Art. 9 Decisione

1 Il S med mil avvia la procedura dell’apprezzamento medico tramite convocazione

e designa la CVS responsabile dell’apprezzamento medico. 2 La decisione della CVS è spiegata a voce e notificata per scritto alla persona esa- minata ed eventualmente è comunicata alla persona o all’ufficio che ha presentato la domanda nonché, in caso di bisogno, all’organo cantonale responsabile della prote- zione civile. 3 Se i certificati medici e gli altri rapporti sono sufficienti per l’apprezzamento, la CVS competente può, con il consenso della persona interessata, decidere secondo la procedura in assenza.

Art. 10 cpv. 1

1 Chi deve sottoporsi all’apprezzamento medico di una CVS, è convocato a una

VAM.

Art. 11 rubrica, cpv. 1 e 3 Rubrica abrogata

1 Contro la decisione della CVS può essere interposto ricorso.

3 Nella procedura di ricorso si applicano gli articoli 14 e 15 OAMM12.

Art. 12 Abrogato

Titolo prima dell’art. 13

Capitolo 3: Apprezzamento medico dell’idoneità a prestare servizio di protezione civile

Art. 13 rubrica e frase introduttiva Militi della protezione civile da sottoporre all’apprezzamento medico Vanno sottoposti all’apprezzamento medico i militi chiamati a prestare servizio di protezione civile, che:

12 RS 511.12

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Apprezzamento medico dell’idoneità al servizio e dell’idoneità a prestare servizio RU 2012

Art. 14 rubrica e cpv. 1, frase introduttiva Decisioni

1 Le decisioni della CVS sono espresse nei seguenti termini:

Art. 21 cpv. 1 e 4 1I dati sanitari registrati sulla base dell’apprezzamento medico dell’idoneità al servizio di protezione civile vengono immessi nel sistema d’informazione medica dell’esercito (MEDISA). 4 Il trattamento dei dati sanitari è retto dagli articoli 24–29 della legge federale del 3 ottobre 200813 sui sistemi d’informazione militari.

13 RS 510.91

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