AS 2012 6531
Decreto federale che completa la Convenzione tra la Svizzera e la Norvegia per evitare le doppie imposizioni
Decreto federale che completa la Convenzione tra la Svizzera e la Norvegia per evitare le doppie imposizioni
del 23 dicembre 2011
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1 (Cost.); visto il messaggio del Consiglio federale del 6 aprile 20112, decreta:
Art. 1
1 A complemento della Convenzione del 7 settembre 19873 tra la Confederazione
Svizzera e il Regno di Norvegia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, il Dipartimento federale delle finanze è autoriz- zato a convenire con la Norvegia, nella forma appropriata, la seguente regolamenta- zione concernente lo scambio di informazioni in ambito fiscale: Il riferimento alle informazioni «verosimilmente pertinenti» ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di infor- mazioni («fishing expedition») o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile. Sebbene le informazioni da fornire nella richiesta di assistenza amministrativa costituiscano importanti requisiti procedurali volti a impedire la «fishing expedition», esse non devono essere interpretate in modo da ostacolare uno scambio effettivo di informa- zioni.
2 La Svizzera accoglie una richiesta di assistenza amministrativa fondata su una
Convenzione di doppia imposizione contenente una regolamentazione secondo il capoverso 1 se è stabilito che non si tratta di una «fishing expedition» e se la Norve- gia: a. identifica il contribuente, fermo restando che questa identificazione può essere effettuata anche in altro modo che indicandone il nome e l’indirizzo; e b. indica, sempre che le siano noti, il nome e l’indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste. 3 L’Amministrazione federale delle contribuzioni è autorizzata ad adoperarsi per il riconoscimento reciproco dell’interpretazione presentata nel capoverso 2.
RS 672.959.80
2011-0484 6531
Convenzione con la Norvegia per evitare le doppie imposizioni. DF RU 2012
4 Nell’applicazione di quanto disposto nel capoverso 2 lettera b, la Svizzera, quale Stato richiesto, bada che i principi di proporzionalità e di praticabilità siano rispet- tati.
Art. 2 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).
Consiglio degli Stati, 23 dicembre 2011 Consiglio nazionale, 23 dicembre 2011 Il presidente: Hans Altherr Il presidente: Hansjörg Walter Il segretario: Philippe Schwab Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Referendum Il termine di referendum per il presente decreto è decorso infruttuosamente il 13 aprile 2012.4
4 dicembre 2012 Cancelleria federale
4 FF 2012 161
6532