AS 2012 6541
Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune
Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune (RSD)
del 31 ottobre 2012
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 5 capoverso 1, 10 capoverso 4 e 14 della legge del 19 dicembre 20081 sul trasporto di merci; visto l’articolo 48a capoverso 1 della legge del 21 marzo 19972 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, ordina:
Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione 1 La presente ordinanza disciplina il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune.
2 Essa si applica:
a. alle persone fisiche e giuridiche che producono, trasportano, imballano, riempiono, spediscono, caricano, scaricano o ricevono merci pericolose; b. ai produttori e agli utilizzatori di imballaggi, cisterne o mezzi adibiti al tra- sporto di merci pericolose; c. ai gestori di infrastrutture ferroviarie e impianti di trasporto a fune.
Art. 2 Rapporto con l’ordinanza sugli addetti alla sicurezza Alle persone fisiche e giuridiche che trasportano, imballano, riempiono, spediscono, caricano o scaricano merci pericolose si applicano anche le disposizioni contenute nell’ordinanza del 15 giugno 20013 sugli addetti alla sicurezza.
RS 742.412
2012-1700 6541
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Art. 3 Diritto internazionale 1 Al trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune si applica, anche nel traffico nazionale, il regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID), appendice C alla Conven- zione del 9 maggio 19804 relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) nella versione del Protocollo del 3 giugno 19995.
2 La versione del RID attualmente in vigore è indicata nell’allegato 1.
Art. 4 Autorità competenti Le autorità competenti ai sensi del RID sono: a. l’Ispettorato federale della sicurezza nucleare per l’approvazione dei modelli di colli nonché delle spedizioni di materiali radioattivi secondo le disposi- zioni relative alle merci pericolose; b. l’Ufficio federale dei trasporti (UFT) o un servizio designato da quest’ultimo per tutti gli altri casi.
Art. 5 Eccezioni e deroghe 1 Le eccezioni e le deroghe al RID e le altre prescrizioni applicabili soltanto ai trasporti nazionali sono disciplinate nell’allegato 2.1 per le ferrovie e nell’alle- gato 2.2 per gli impianti di trasporto a fune. 2 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comuni- cazioni (DATEC) può adeguare gli allegati 2.1 e 2.2 alle nuove condizioni.
3 L’UFT può convenire deroghe temporanee secondo la sezione 1.5.1 RID con le
autorità competenti di altri Stati contraenti il RID. 4 In singoli casi l’UFT può ammettere eccezioni alla presente ordinanza, a condi- zione che ne siano salvaguardate le finalità. 5 Per chiedere eccezioni o deroghe alle prescrizioni riguardanti la classificazione delle merci pericolose secondo la parte 2 RID, insieme alla domanda il richiedente deve presentare un rapporto di perizia. Tale rapporto deve essere redatto da periti in possesso dei requisiti indicati nell’allegato 3 dell’ordinanza del 31 ottobre 20126 sui mezzi di contenimento per merci pericolose.
Art. 6 Modifiche del RID
1 L’UFT decide se approvare le eventuali modifiche apportate al RID.
2 Il DATEC adegua l’allegato 1 alle modifiche del RID.
4 RS 0.742.403.1 5 RS 0.742.403.12 6 RS 930.111.4
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Art. 7 Obbligo d’informare Le persone che rientrano nel campo d’applicazione della presente ordinanza devono fornire all’autorità competente tutte le informazioni necessarie all’esecuzione della presente ordinanza e consentire a detta autorità l’accesso all’azienda per i necessari sopralluoghi.
Art. 8 Infrazioni alle disposizioni sulla spedizione della merce È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque: a. affida al trasporto o trasporta merci pericolose che, secondo l’allegato 2.1 o
2.2 della presente ordinanza oppure secondo la parte 2 o 4 RID, non è con-
sentito trasportare; b. affida al trasporto merci pericolose senza accertarsi che il trasporto venga eseguito secondo l’allegato 2.1 o 2.2 della presente ordinanza oppure secondo i capitoli 7.1–7.4 RID; c. disattende o adempie in modo insufficiente gli obblighi di sicurezza e di documentazione nonché gli altri obblighi di cui agli allegati 2.1 e 2.2 della presente ordinanza oppure ai capitoli 1.4, 1.7 e 5.4 RID; d. affida al trasporto merci pericolose senza informare il vettore circa il loro stato, la loro natura e la loro classificazione.
Art. 9 Infrazioni alle disposizioni sulla manipolazione della merce È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque: a. imballa, riempie, carica o scarica merci pericolose senza aver osservato gli obblighi di cui al capitolo 1.4 o 1.7 RID; la stessa pena è applicabile al responsabile di queste operazioni che non si sia accertato dell’adempimento di tali obblighi; b. preposto al carico e allo scarico di un veicolo, omette di adottare le misure di sicurezza adeguate quando lo spargimento di una sostanza può causare danni all’ambiente; c. disattende o adempie in modo insufficiente gli obblighi di notifica di cui alla sezione 1.8.5 RID.
Art. 10 Infrazioni alle disposizioni sul trasporto della merce È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque: a. trasporta o affida al trasporto merci pericolose con una cisterna non rispon- dente alle esigenze particolari concernenti la costruzione e l’equipaggia- mento secondo l’allegato 2.1 o 2.2 della presente ordinanza oppure secondo la parte 4, la parte 6 o il capitolo 1.6 RID, o utilizza mezzi di trasporto non controllati secondo le norme;
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b. disattende o adempie in modo insufficiente gli obblighi di sicurezza, di noti- fica o di documentazione nonché gli altri obblighi di cui agli allegati 2.1 e
2.2 della presente ordinanza oppure ai capitoli 1.4, 1.7 e 5.4 o alla sezione
1.8.5 RID; c. disattende le prescrizioni relative al contrassegno e all’identificazione dei veicoli che trasportano o hanno trasportato merce pericolosa secondo l’allegato 2.1 o 2.2 della presente ordinanza oppure secondo la parte 5 RID.
Art. 11 Esecuzione L’UFT esegue la presente ordinanza.
Art. 12 Abrogazione e modifica del diritto vigente L’abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell’allegato 3.
Art. 13 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.
31 ottobre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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Allegato 1 (art. 3 cpv. 2)
Versione applicabile del RID
Si applicano le prescrizioni dell’edizione 2013 del RID7.
7 Il RID (appendice C alla Conv. del 9 mag. 1980 relativa ai trasporti internazionali ferroviari, COTIF; RS 0.742.403.12) non è pubblicato né nella RU né nella RS. Estratti dell’allegato e delle sue modifiche possono essere richiesti all’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita delle pubblicazioni federali, 3003 Berna, oppure direttamente all’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF), www.otif.org
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Allegato 2.1 (art. 5 cpv. 1)
Deroghe a singole prescrizioni del RID per il trasporto di merci pericolose per ferrovia nel traffico nazionale
Numeri delle Prescrizioni deroganti al RID per il trasporto di merci pericolose prescrizioni del RID per ferrovia nel traffico nazionale
1.1.4.4 I veicoli stradali trasportati per ferrovia (trasporto combinato) nonché
il loro contenuto devono soddisfare anche i requisiti dell’allegato 3 dell’ordinanza del 29 novembre 20028 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR).
2.2.1.2 Gli esplosivi che sono destinati all’impiego su pendii a rischio valanga
e che devono essere trasportati pronti per l’uso non soggiacciono alle prescrizioni del RID se sono soddisfatte le seguenti condizioni: – il trasporto avviene direttamente dal luogo di deposito al luogo di impiego previsto; – gli esplosivi sono imballati, caricati e scaricati dai responsabili degli esplosivi; – il trasporto è accompagnato dai responsabili degli esplosivi; – il trasporto avviene nell’ambito di una corsa di servizio al di fuori dell’orario pubblicato; – oltre ai responsabili degli esplosivi, sul mezzo di trasporto (treno, impianto a fune) è presente solo il personale necessario per l’esecuzione del trasporto stesso; – i responsabili degli esplosivi dispongono del permesso necessario secondo gli articoli 51–60 dell’ordinanza del 27 novembre 20009 sugli esplosivi. 4.1.4.1 P200 (9) I recipienti destinati alle immersioni sottomarine che contengono gas dei codici di classificazione 1A e 1O devono essere sottoposti a un esame visivo ogni due anni e mezzo e a un controllo periodico com- pleto ogni cinque anni.
5.3.1.5 Al posto delle placche, su entrambe le fiancate dei carri usati per
il trasporto di merci pericolose possono essere apposti stabilmente pannelli ribaltabili color arancio che soddisfino i requisiti RID: 5.3.2.1.8, 5.3.2.2.1, 5.3.2.2.4 e 5.3.2.2.5. Entrambe le fiancate dei carri che trasportano colli contenenti sostanze o oggetti della classe 1 (salvo la divisione 1.4, gruppo di compatibilità S) devono essere munite delle apposite placche. Entrambe le fiancate dei carri che trasportano sostanze radioattive della classe 7 in imballaggi o grandi imballaggi (salvo i colli esonera- ti) devono essere munite delle apposite placche.
8 RS 741.621 9 RS 941.411
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Numeri delle Prescrizioni deroganti al RID per il trasporto di merci pericolose prescrizioni del RID per ferrovia nel traffico nazionale
5.4.1.1.1 Per designare la merce nel documento di trasporto si può procedere come segue: Ad eccezione delle sostanze e degli oggetti della classe 7, è ammessa una rubrica collettiva a condizione che al documento di trasporto sia allegata una lista (p. es. una bolla di consegna o un «titolo per il trasporto stradale») contenente le indicazioni prescritte in 5.4.1.1.1 RID. La rubrica collettiva deve essere completata dall’abbreviazione «RSD» e dal rinvio «cfr. lista allegata» (p. es. «sostanze chimiche RSD, cfr. lista allegata»). Non è necessario riportare una croce nel documento di trasporto.
6 Misure transitorie
I container-cisterna cubici (precedentemente denominati «contenitori- cisterna») ammessi per il trasporto di determinate sostanze secondo le prescrizioni del numero 1.2.8.5 dell’appendice X, in vigore fino al 31 dicembre 1987, possono essere riutilizzati come contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC) per il trasporto di tali sostanze a condizione che soddisfino le prescrizioni del RID: 6.5.3, 6.5.4.4,
6.5.4.5 e 6.5.5.1 (eccezion fatta per 6.5.5.1.5 e 6.5.5.1.6).
Container-cisterna di cantiere: I container-cisterna di cantiere possono essere impiegati per il traspor- to di carburante diesel (n. ONU 1202) se conformi alle prescrizioni del numero 6.14 dell’allegato 1 SDR relative alla costruzione e ai control- li. La sezione 7.5.7 RID si applica per analogia. 6.8.2.4.3 I dispositivi per il recupero dei gas durante le operazioni di riempi- mento e svuotamento di cisterne, carri-batteria e CGEM (cfr. 4.3.2.3.3 RID) sono considerati equipaggiamenti di servizio delle cisterne. La tenuta al vapore di questi dispositivi deve essere verificata dall’organismo di valutazione della conformità in occasione del controllo e prova iniziali, dei controlli periodici e dei controlli dell’equipaggiamento della cisterna.
7.6 Ai sensi di questo capitolo Rail Express è considerato un collo
espresso.
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Allegato 2.2 (art. 5 cpv. 1)
Deroghe a singole prescrizioni del RID per il trasporto di merci pericolose tramite impianti di trasporto a fune nel traffico nazionale
In aggiunta alle deroghe elencate nell’allegato 2.1, al trasporto di merci pericolose tramite impianti di trasporto a fune nel traffico nazionale si applicano le seguenti deroghe:
Numeri delle Prescrizioni deroganti al RID per il trasporto di merci pericolose prescrizioni del RID tramite impianti di trasporto a fune nel traffico nazionale
1.10.3 Le prescrizioni relative al piano di sicurezza non sono applicabili.
3.3 La prescrizione speciale 640 non è applicabile al trasporto tramite
impianti di trasporto a fune corrispondente al n. ONU 1202.
3.4.13 a) Le prescrizioni non sono applicabili.
5.2.1.8 Le prescrizioni riguardanti la caratterizzazione di colli contenenti
sostanze pericolose per l’ambiente secondo i criteri del capoverso 2.2.9.1.10 RID non sono applicabili.
5.3.1.3 Cabine e seggiole di impianti di trasporto a fune non soggiacciono alle
5.3.1.4 prescrizioni riguardanti la caratterizzazione.
5.3.1.5 Le prescrizioni riguardanti la caratterizzazione di contenitori, conteni- tori intermedi per il trasporto alla rinfusa, CGEM, container-cisterna e
5.3.1.6 cisterne mobili con il contrassegno delle sostanze pericolose per
5.3.2 l’ambiente secondo i criteri del capoverso 2.2.9.1.10 RID non sono
5.3.3 applicabili.
5.3.4 5.3.5
5.4 Le prescrizioni non sono applicabili.
6.8.2 Le cisterne devono soddisfare le prescrizioni del RID o le prescrizioni
dell’ADR.
7.5.3 Le prescrizioni non sono applicabili.
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Allegato 3 (art. 12)
Abrogazione e modifica del diritto vigente
I L’ordinanza del DATEC del 3 dicembre 199610 concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune è abrogata.
II Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 4 novembre 200911 sul trasporto di merci
Art. 1 Trasporto di merci pericolose Le imprese ferroviarie, di trasporto a fune e di navigazione di cui all’articolo 1 capoverso 1 LTM possono limitare il carico e lo scarico di merci pericolose a sta- zioni e luoghi di carico determinati.
2. Ordinanza del 21 dicembre 200612 sugli impianti a fune
Art. 49 Trasporto di merci pericolose Per il trasporto di merci pericolose si applicano le disposizioni: a. dell’ordinanza del 31 ottobre 201213 sui mezzi di contenimento per merci pericolose; e b. dell’ordinanza del 31 ottobre 201214 concernente il trasporto di merci peri- colose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune.
10 RU 1996 3436, 2008 5747 5995 11 RS 742.411 12 RS 743.011 13 RS 930.111.4 14 RS 742.412
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3. Ordinanza dell’8 novembre 197815 sulla navigazione interna
Art. 75 Trasporto di merci che possono inquinare le acque 1 Il trasporto di merci che possono inquinare le acque è vietato. Sono considerate merci che possono inquinare le acque: a. le merci pericolose secondo il RID16; oppure b. le sostanze che provocano modifiche nocive alle proprietà fisiche o chimiche dell’acqua o che possono danneggiare gli organismi viventi che vi si tro- vano, in particolare i combustibili e i carburanti liquidi come pure i prodotti chimici liquidi, solidi e gassosi.
2 Da questo divieto sono esclusi i seguenti trasporti:
a. battelli: trasporto di quantità limitate secondo il capitolo 7.6 RID in locali non accessibili ai passeggeri oppure come bagaglio a mano o bagaglio regi- strato secondo il capitolo 7.7 RID; b. chiatte da traghetto: trasporto di veicoli a motore e relativi rimorchi o di altri mezzi di trasporto conformemente alle prescrizioni dell’ordinanza del 29 novembre 200217 concernente il trasporto di merci pericolose su strada, sulle tratte:
1. Horgen–Meilen,
2. Beckenried–Gersau.
3 Alle imprese di navigazione che trasportano merci che possono inquinare le acque si applicano per analogia i capitoli 1.3 e 1.4 RID. 4 Per il trasporto su chiatte da traghetto di merci che possono inquinare le acque occorre attenersi alla parte 4 RID relativa all’utilizzazione degli imballaggi e delle cisterne.
15 RS 747.201.1 16 Il RID (appendice C alla Conv. del 9 mag. 1980 relativa ai trasporti internazionali ferro- viari, COTIF; RS 0.742.403.12) non è pubblicato né nella RU né nella RS. Estratti dell’allegato e delle sue modifiche possono essere richiesti all’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita delle pubblicazioni federali, 3003 Berna, oppure direttamente all’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF), www.otif.org 17 RS 741.621
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