AS 2012 6569
Ordinanza sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione
Ordinanza sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione (OGC)
Modifica del 31 ottobre 2012
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 9 marzo 20071 sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione è modificata come segue:
Art. 8 cpv. 1 lett. g
1 Sono esentate dall’obbligo di concessione le utilizzazioni di frequenze:
g. con impianti di radiocomunicazione che, sotto il controllo di una rete, tra- smettono su frequenze concessionate, ad eccezione delle frequenze esercitate in modo diretto (direct mode, DMO).
Art. 10 cpv. 1 e 4 1 Tutte le emissioni, ad eccezione di quelle esenti da concessione in virtù dell’arti- colo 22 capoversi 2 e 3 LTC, devono potere essere identificate ai fini del controllo tecnico o del mantenimento della funzionalità del sistema. Le emissioni con un’identificazione falsa o che induce in inganno sono vietate.
4 L’UFCOM può emanare prescrizioni tecniche e amministrative.
Art. 11 cpv. 1 e 3 1 Se per l’utilizzazione di un impianto di radiocomunicazione occorre un certificato di capacità, possono utilizzare l’impianto soltanto i titolari di un simile certificato. Gli impianti per le radiocomunicazioni marittime, renane ed aeronautiche possono essere utilizzati anche da altre persone se ciò avviene sotto il controllo e la respon- sabilità del detentore di un certificato.
1 RS 784.102.1
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Gestione delle frequenze e concessioni di radiocomunicazione RU 2012
3 L’impianto del concessionario può essere utilizzato anche da:
a. persone fisiche impiegate o incaricate dal concessionario; b. persone che costituiscono con lui una società semplice, nella misura in cui l’utilizzazione dell’impianto serva al conseguimento dello scopo perseguito dalla società; c. persone che effettuano verifiche di funzionalità allo scopo di ripararlo.
Art. 13 cpv. 2 e 3 2 L’UFCOM decide in merito ai provvedimenti da adottare per fare cessare le inter- ferenze e riscuote un emolumento per i costi provocati dagli accertamenti. 3 Se l’impianto che subisce interferenze non corrisponde allo stato attuale della tecnica, spetta al detentore adottare i provvedimenti necessari.
Art. 16 cpv. 2bis 2bis I richiedenti stabiliti all’estero devono indicare un indirizzo di corrispondenza in Svizzera presso cui possono essere notificate validamente in particolare le comuni- cazioni, le citazioni e le decisioni ad essi destinate.
Art. 18 Ritiro, revoca, sospensione, oneri
1 A complemento dei provvedimenti enumerati all’articolo 58 capoversi 2 e 3 LTC,
l’autorità concedente può ritirare, revocare o sospendere la concessione oppure subordinarla a oneri, se il concessionario non paga le tasse dovute secondo gli arti- coli 39 e 40 LTC. 2 Se una nuova richiesta di concessione è presentata a seguito di un ritiro o una revoca della concessione a causa del mancato pagamento delle tasse dovute secondo gli articoli 39 e 40 LTC, l’autorità concedente può, prima di concedere una nuova concessione, esigere: a. il pagamento delle tasse arretrate; b. il pagamento anticipato della tassa amministrativa unica per il rilascio della concessione così come delle tasse ricorrenti dovute fino alla fine dell’anno in corso.
Sezione 5: Dimostrazioni di impianti di radiocomunicazione
Art. 37 La concessione di radiocomunicazione per dimostrazioni autorizza il concessionario a utilizzare, nei limiti di spazio e di tempo previsti, lo spettro delle radiofrequenze con impianti di radiocomunicazione conformi alle prescrizioni per effettuare dimo- strazioni a terzi.
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Art. 38 cpv. 1 1 La concessione per le prove di radiocomunicazione autorizza il concessionario a utilizzare talune frequenze per sviluppare, provare e presentare nuove tecnologie, nuove offerte o impianti di radiocomunicazione non conformi alle prescrizioni.
Sezione 7 (art. 40 - 42) Abrogata
Art. 46a Utilizzazione di un impianto di radiocomunicazione marittima portatile con DSC Chi vuole utilizzare un impianto di radiocomunicazione marittima portatile con DSC (chiamata selettiva digitale [digital selective calling]) deve essere titolare di uno dei certificati di capacità di cui all’articolo 45.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.
31 ottobre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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