AS 2012 6583
Ordinanza sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni
Ordinanza sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni (OTST)
Modifica del 31 ottobre 2012
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 20071 sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni è modificata come segue:
Art. 4 Concessioni di breve durata 1 Per le concessioni di una durata massima di 30 giorni sono dovute le seguenti tasse ricorrenti: a. per un periodo di 10 giorni al massimo: un terzo della tassa calcolata per un mese; b. per un periodo di 20 giorni al massimo: due terzi della tassa calcolata per un mese; c. per un periodo superiore a 20 giorni: la tassa calcolata per un mese. 2 Se la domanda di concessione di breve durata è ritirata prima dell’attribuzione della concessione, al richiedente viene fatturata una tassa amministrativa unica a copertura delle spese per i lavori effettuati fino al momento del ritiro della domanda. 3 Se la domanda di concessione di breve durata è ritirata dopo l’attribuzione della concessione, sono dovute: a. la tassa amministrativa unica riscossa per la sua attribuzione; e b. le tasse amministrative ricorrenti e le tasse ricorrenti per le concessioni, salvo che la rinuncia venga dichiarata prima dell’entrata in vigore della con- cessione.
Art. 6, frase introduttiva e lett. c Le tasse annuali o pluriennali riscosse in anticipo non sono rimborsate nei casi seguenti: c. rinuncia ad un indicativo di chiamata attribuito per la trasmissione dati a pacchetto (packet radio) sulle frequenze di radiocomunicazione ad uso gene- rale.
1 RS 784.106
2012-1880 6583
Tasse nel settore delle telecomunicazioni RU 2012
Art. 15 lett. a e c Per ogni concessione di radiocomunicazione, la tassa ammonta ogni anno a: a. 48 franchi per i radar terrestri, le radiocomunicazioni aeronautiche, marit- time o renane, gli impianti di radiocomunicazione marittima portatili con chiamata selettiva digitale (digital selective calling, DSC), le prove di radio- comunicazione e le dimostrazioni di radiocomunicazione; c. Abrogata
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.
31 ottobre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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