Lexipedia

AS 2012 6585

Ordinanza del DATEC sulle tariffe per le tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni

Ordinanza del DATEC sulle tariffe per le tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni

Modifica del 1° novembre 2012

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ordina:

I L’ordinanza del DATEC del 7 dicembre 20071 sulle tariffe per le tasse amministra- tive nel settore delle telecomunicazioni è modificata come segue:

Art. 17 Radiocomunicazioni marittime e renane e impianti di radiocomunicazione marittima portatili con DSC Per le radiocomunicazioni marittime e renane e gli impianti di radiocomunicazione marittima portatili con DSC (chiamata selettiva digitale [digital selective calling]), la tassa annua per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze am- monta a 144 franchi per ogni concessione.

Art. 19 Abrogato

Art. 21 Dimostrazioni d’impianti di radiocomunicazione Per le dimostrazioni d’impianti di radiocomunicazione, la tassa annua per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze ammonta a 312 franchi per ogni concessione.

Inserire prima del tit. «Sezione 3: Esami e duplicati dei certificati»

Art. 23a Localizzazione di interferenze La tassa amministrativa per la localizzazione di interferenze ammonta a 180 franchi. Se la localizzazione presenta difficoltà particolari o è urgente, l’importo può essere aumentato fino ad un massimo di 1000 franchi.

1 RS 784.106.12

2012-1881 6585

Tariffe per le tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni. O del DATEC RU 2012

Art. 29 cpv. 5 5 La tassa amministrativa per l’attribuzione di un indicativo di chiamata per la tra- smissione dati a pacchetto (packet radio) sulle frequenze di radiocomunicazione ad uso generale ammonta a 35 franchi.

Art. 30 cpv. 5 5 La tassa amministrativa per la gestione di un indicativo di chiamata per la trasmis- sione dati a pacchetto (packet radio) sulle frequenze di radiocomunicazione ad uso generale ammonta a 25 franchi per 5 anni.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.

1° novembre 2012 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Doris Leuthard

6586