AS 2012 6659
AS 2012 6659
Correzione
Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim)
Modifica del 7 novembre 2012 (RU 2012 6103; RS 813.11)
Invece di:
Art. 64 Contenuto dell’annuncio
1 L’annuncio deve contenere i seguenti dati:
a. il nome e l’indirizzo del fabbricante; b. il nome della persona responsabile dell’immissione sul mercato nello SEE ai sensi dell’articolo 10 numero 2.2 della direttiva 1999/45/CE1 o dell’arti- colo 17 paragrafo 1 lettera a del regolamento UE-CLP2 se l’etichettatura non reca l’identità del fabbricante; c. per le sostanze:
1. il nome chimico secondo l’articolo 18 capoverso 2 lettere a–d del rego-
lamento UE-CLP,
2. il numero CAS,
3. il numero CE,
4. la classificazione e l’etichettatura,
5. gli impieghi previsti,
6. per le sostanze pericolose per l’ambiente: la prevista quantità annuale
immessa sul mercato secondo le seguenti categorie: meno di 1 ton- nellata, tra 1 e 10 tonnellate, tra 10 e 100 tonnellate, oltre 100 tonnel- late,
7. per i nanomateriali: la composizione, la forma delle particelle e la gran-
dezza media dei granuli, nonché, se disponibili, la distribuzione dimen- sionale numerica, il rapporto superficie specifica-volume, la struttura cristallina, lo stato di aggregazione, il rivestimento e la funzionaliz- zazione di superficie.
1 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 12 cpv. 1.
2 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4.
2012-3032 6659
Ordinanza sui prodotti chimici. Correzione RU 2012
Leggasi:
Art. 64 Contenuto dell’annuncio L’annuncio deve contenere i seguenti dati: a. il nome e l’indirizzo del fabbricante; b. il nome della persona responsabile dell’immissione sul mercato nello SEE ai sensi dell’articolo 10 numero 2.2 della direttiva 1999/45/CE3 o dell’arti- colo 17 paragrafo 1 lettera a del regolamento UE-CLP4 se l’etichettatura non reca l’identità del fabbricante; c. per le sostanze:
1. il nome chimico secondo l’articolo 18 capoverso 2 lettere a–d del rego-
lamento UE-CLP,
2. il numero CAS,
3. il numero CE,
4. la classificazione e l’etichettatura,
5. gli impieghi previsti,
6. per le sostanze pericolose per l’ambiente: la prevista quantità annuale
immessa sul mercato secondo le seguenti categorie: meno di 1 ton- nellata, tra 1 e 10 tonnellate, tra 10 e 100 tonnellate, oltre 100 tonnel- late,
7. per i nanomateriali: la composizione, la forma delle particelle e la gran-
dezza media dei granuli, nonché, se disponibili, la distribuzione dimen- sionale numerica, il rapporto superficie specifica-volume, la struttura cristallina, lo stato di aggregazione, il rivestimento e la funzionaliz- zazione di superficie,
8. l’indicazione se la sostanza è considerata PBT o vPvB,
9. la relazione sulla sicurezza chimica disponibile nello SEE, sempreché il
fabbricante possa procurarsela con un onere sopportabile; d. per i preparati:
1. il nome commerciale,
2. le indicazioni circa le sostanze contenute secondo le disposizioni rela-
tive alla scheda di dati di sicurezza,
3. la classificazione e l’etichettatura,
4. l’impiego previsto,
5. lo stato fisico,
6. per i preparati pericolosi per l’ambiente: la prevista quantità annuale
immessa sul mercato secondo le categorie seguenti: meno di 1 tonnel- lata, tra 1 e 10 tonnellate, tra 10 e 100 tonnellate, oltre 100 tonnellate,
3 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 12 cpv. 1.
4 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4.
Ordinanza sui prodotti chimici. Correzione RU 2012
7. per i preparati che contengono nanomateriali: la composizione dei
nanomateriali, la forma delle particelle e la grandezza media dei gra- nuli, nonché, se disponibili, la distribuzione dimensionale numerica, il rapporto superficie specifica-volume, la struttura cristallina, lo stato di aggregazione, il rivestimento e la funzionalizzazione di superficie.
4 dicembre 2012 Cancelleria federale
Ordinanza sui prodotti chimici. Correzione RU 2012