Lexipedia

AS 2012 6659

AS 2012 6659

Correzione

Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim)

Modifica del 7 novembre 2012 (RU 2012 6103; RS 813.11)

Invece di:

Art. 64 Contenuto dell’annuncio

1 L’annuncio deve contenere i seguenti dati:

a. il nome e l’indirizzo del fabbricante; b. il nome della persona responsabile dell’immissione sul mercato nello SEE ai sensi dell’articolo 10 numero 2.2 della direttiva 1999/45/CE1 o dell’arti- colo 17 paragrafo 1 lettera a del regolamento UE-CLP2 se l’etichettatura non reca l’identità del fabbricante; c. per le sostanze:

1. il nome chimico secondo l’articolo 18 capoverso 2 lettere a–d del rego-

lamento UE-CLP,

2. il numero CAS,

3. il numero CE,

4. la classificazione e l’etichettatura,

5. gli impieghi previsti,

6. per le sostanze pericolose per l’ambiente: la prevista quantità annuale

immessa sul mercato secondo le seguenti categorie: meno di 1 ton- nellata, tra 1 e 10 tonnellate, tra 10 e 100 tonnellate, oltre 100 tonnel- late,

7. per i nanomateriali: la composizione, la forma delle particelle e la gran-

dezza media dei granuli, nonché, se disponibili, la distribuzione dimen- sionale numerica, il rapporto superficie specifica-volume, la struttura cristallina, lo stato di aggregazione, il rivestimento e la funzionaliz- zazione di superficie.

1 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 12 cpv. 1.

2 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4.

2012-3032 6659

Ordinanza sui prodotti chimici. Correzione RU 2012

Leggasi:

Art. 64 Contenuto dell’annuncio L’annuncio deve contenere i seguenti dati: a. il nome e l’indirizzo del fabbricante; b. il nome della persona responsabile dell’immissione sul mercato nello SEE ai sensi dell’articolo 10 numero 2.2 della direttiva 1999/45/CE3 o dell’arti- colo 17 paragrafo 1 lettera a del regolamento UE-CLP4 se l’etichettatura non reca l’identità del fabbricante; c. per le sostanze:

1. il nome chimico secondo l’articolo 18 capoverso 2 lettere a–d del rego-

lamento UE-CLP,

2. il numero CAS,

3. il numero CE,

4. la classificazione e l’etichettatura,

5. gli impieghi previsti,

6. per le sostanze pericolose per l’ambiente: la prevista quantità annuale

immessa sul mercato secondo le seguenti categorie: meno di 1 ton- nellata, tra 1 e 10 tonnellate, tra 10 e 100 tonnellate, oltre 100 tonnel- late,

7. per i nanomateriali: la composizione, la forma delle particelle e la gran-

dezza media dei granuli, nonché, se disponibili, la distribuzione dimen- sionale numerica, il rapporto superficie specifica-volume, la struttura cristallina, lo stato di aggregazione, il rivestimento e la funzionaliz- zazione di superficie,

8. l’indicazione se la sostanza è considerata PBT o vPvB,

9. la relazione sulla sicurezza chimica disponibile nello SEE, sempreché il

fabbricante possa procurarsela con un onere sopportabile; d. per i preparati:

1. il nome commerciale,

2. le indicazioni circa le sostanze contenute secondo le disposizioni rela-

tive alla scheda di dati di sicurezza,

3. la classificazione e l’etichettatura,

4. l’impiego previsto,

5. lo stato fisico,

6. per i preparati pericolosi per l’ambiente: la prevista quantità annuale

immessa sul mercato secondo le categorie seguenti: meno di 1 tonnel- lata, tra 1 e 10 tonnellate, tra 10 e 100 tonnellate, oltre 100 tonnellate,

3 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 12 cpv. 1.

4 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4.

Ordinanza sui prodotti chimici. Correzione RU 2012

7. per i preparati che contengono nanomateriali: la composizione dei

nanomateriali, la forma delle particelle e la grandezza media dei gra- nuli, nonché, se disponibili, la distribuzione dimensionale numerica, il rapporto superficie specifica-volume, la struttura cristallina, lo stato di aggregazione, il rivestimento e la funzionalizzazione di superficie.

4 dicembre 2012 Cancelleria federale

Ordinanza sui prodotti chimici. Correzione RU 2012

AS 2012 6659 | Lexipedia | Lexipedia