AS 2012 6677
Ordinanza sulla retribuzione e su altre condizioni contrattuali stipulate con i quadri superiori e gli organi direttivi di imprese e istituti della Confederazione (Ordinanza sulla retribuzione dei quadri)
Ordinanza sulla retribuzione e su altre condizioni contrattuali stipulate con i quadri superiori e gli organi direttivi di imprese e istituti della Confederazione (Ordinanza sulla retribuzione dei quadri)
Modifica del 21 novembre 2012
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 19 dicembre 20031 sulla retribuzione dei quadri è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 6a e 15 capoverso 6 della legge del 24 marzo 20002 sul personale della Confederazione (LPers); visti gli articoli 4 capoverso 5 e 8 capoverso 3 della legge federale del 24 marzo 19953 sullo statuto e sui compiti dell’Istituto federale della proprietà intellettuale; visti gli articoli 30 capoverso 4 e 33 capoverso 3 della legge del 16 dicembre 20054 sui revisori; visti gli articoli 34 capoverso 6 e 39 capoverso 3 della legge dell’11 dicembre 20095 sulla promozione della cultura; visti gli articoli 6 capoverso 4 e 9 capoverso 2 della legge federale del 22 giugno 20076 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare; visti gli articoli 71 capoverso 2 e 75 capoverso 2 della legge del 15 dicembre 20007 sugli agenti terapeutici; visto l’articolo 63 capoversi 2 e 3 della legge federale del 20 marzo 19818 sull’assicurazione contro gli infortuni; visti gli articoli 24 capoverso 5 e 27 capoverso 3 della legge del 16 dicembre 20059 sull’assicurazione contro i rischi delle esportazioni;
2012-2532 6677
Ordinanza sulla retribuzione dei quadri RU 2012
visti gli articoli 9 capoverso 3 e 13 capoverso 3 della legge del 22 giugno 200710 sulla vigilanza dei mercati finanziari,
Art. 1 lett. h e i La presente ordinanza si applica: h. all’Autorità di sorveglianza dei revisori; i. a Pro Helvetia.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.
21 novembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
10 RS 956.1