AS 2012 6709
Ordinanza sulle norme contabili riconosciute
Ordinanza sulle norme contabili riconosciute (ONCR)
del 21 novembre 2012
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 962a capoverso 5 del Codice delle obbligazioni (CO)1; visti l’articolo 6b capoversi 1 e 2 della legge dell’8 novembre 19342 sulla banche, l’articolo 16 capoverso 2 della legge del 24 marzo 19953 sulle borse e l’articolo 87 della legge del 23 giugno 20064 sugli investimenti collettivi, ordina:
Art. 1 Norme contabili riconosciute 1 Per le imprese assoggettate all’obbligo di tenere la contabilità e di presentare i conti secondo l’articolo 957 CO sono considerate norme contabili riconosciute le seguenti norme: a. gli «International Financial Reporting Standards (IFRS)» dell’International Accounting Standards Board (IASB)5; b. l’«International Financial Reporting Standard per le piccole e medie imprese (IFRS per le PMI)» dello IASB; c. le «Raccomandazioni relative alla presentazione dei conti (Swiss GAAP RPC)» della Fondazione per le raccomandazioni relative alla presentazione dei conti6; d. gli «United States Generally Accepted Accounting Principles (US GAAP)» del Financial Accounting Standards Board7; e. gli «International Public Sector Accounting Standards» (IPSAS) dell’Inter- national Public Sector Accounting Standards Board8.
2 L’editore delle norme stabilisce le versioni linguistiche autorizzate.
RS 221.432
5 www.ifrs.org
6 www.fer.ch
7 www.fasb.org
8 www.ifac.org/public-sector
2012-2325 6709
Norme contabili riconosciute RU 2012
Art. 2 Prescrizioni contabili della FINMA 1 Per le banche secondo la legge dell’8 novembre 1934 sulle banche e per i commer- cianti di valori mobiliari secondo la legge del 24 marzo 1995 sulle borse, le pertinen- ti prescrizioni contabili dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) equivalgono a una norma contabile riconosciuta (art. 28 dell’O del
17 mag. 19729 sulle banche).
2 Per gli investimenti collettivi di capitale secondo la legge del 23 giugno 200610 sugli investimenti collettivi di capitale (LICol), le pertinenti prescrizioni contabili della FINMA equivalgono a una norma contabile riconosciuta (art. 91 LICol).
Art. 3 Modifica del diritto vigente La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.
Art. 4 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.
21 novembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
9 RS 952.02 10 RS 951.31
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Norme contabili riconosciute RU 2012
Allegato (art. 3)
Modifica del diritto vigente
L’ordinanza del 24 aprile 200211 sulla tenuta e la conservazione dei libri di commer- cio è modificata come segue:
Ingresso visto l’articolo 958f capoverso 4 del Codice delle obbligazioni12,
Art. 2 cpv. 2 e 3 2 Se i libri di commercio sono tenuti e conservati su supporto elettronico o in modo analogo e i documenti contabili sono rilevati e conservati su supporto elettronico o in modo analogo, occorre rispettare i principi del trattamento regolare dei dati. 3 La regolarità della tenuta e della conservazione dei libri è retta dalle norme conta- bili riconosciute, sempreché il Titolo trentesimosecondo del Codice delle obbliga- zioni, la presente ordinanza e altre disposizioni esecutive non dispongano diversa- mente.
Art. 3 Integrità (autenticità e impossibilità di falsificazione) I libri di commercio devono essere tenuti e conservati e i documenti contabili rilevati e conservati in modo che un’eventuale modifica sia constatabile.
Art. 4 cpv. 1 1A dipendenza della natura e dell’estensione dell’azienda, l’organizzazione, le competenze, i modi di lavoro e le procedure, l’infrastruttura (macchinari e pro- grammi informatici) applicati per tenere e conservare i libri di commercio devono essere documentati sotto forma di istruzioni di lavoro in un modo che permetta la comprensione dei libri di commercio e dei documenti contabili.
Art. 5 Obbligo di diligenza generale I libri di commercio e i documenti contabili devono essere conservati con cura, in modo ordinato e protetti da influenze dannose.
Art. 6 cpv. 1 1 I libri di commercio e i documenti contabili devono essere conservati in modo che la persona autorizzata possa consultarli e verificarli entro un termine adeguato, fino alla fine del periodo di conservazione.
11 RS 221.431 12 RS 220
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