AS 2012 6809
Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso
Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr)
Modifica del 30 novembre 2012
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 23 novembre 20051 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso è modificata come segue:
Art. 10 cpv. 2 lett. c e 3
2 In particolare sono vietati:
c. allusioni che attribuiscono a una derrata alimentare proprietà atte a preve- nire, curare o guarire una malattia umana o che diano adito a supposizioni del genere; sono permesse allusioni:
1. agli effetti di sostanze essenziali o utili dal punto di vista nutrizionale-
fisiologico, aggiunte alle derrate alimentari per motivi di salute pub- blica (art. 18),
2. indicazioni nutrizionali o sulla salute;
3 Il DFI disciplina i limiti della pubblicità ammessa nonché le indicazioni nutriziona- li o sulla salute ammesse.
II L’ordinanza del 19 maggio 20102 sull’immissione in commercio di prodotti con- formi a prescrizioni tecniche estere è modificata come segue:
Art. 19 cpv. 1quater 1quater La durata di validità del capoverso 1 è prorogata fino al 31 dicembre 2013.