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AS 2012 6849

Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità

Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per l’invalidità (OMAI)

Modifica del 28 novembre 2012

Il Dipartimento federale dell’interno ordina:

I L’ordinanza del 29 novembre 19761 sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per l’invalidità è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 14 e 14bis dell’ordinanza del 17 gennaio 19612 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI),

Art. 1 cpv. 1 1 La presente ordinanza definisce il diritto degli assicurati all’assegnazione di mezzi ausiliari o di prestazioni sostitutive conformemente agli articoli 21–21ter della legge federale del 19 giugno 19593 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI) e il rimborso di mezzi ausiliari conformemente all’articolo 21quater capoverso 1 lettere a–c LAI.

Art. 2 cpv. 4 4 L’assicurato ha diritto soltanto a mezzi ausiliari di tipo semplice, adeguato ed economico. Se desidera un modello più sofisticato, la differenza è a suo carico. Se nell’elenco in allegato non è menzionato alcuno degli strumenti previsti dall’arti- colo 21quater LAI4, sono rimborsate le spese effettive.

Disposizione transitoria della modifica del 22 novembre 2007 Abrogata

2012-1418 6849

Consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per l’invalidità RU 2012

II L’allegato è modificato secondo la versione qui annessa.

III

Disposizioni transitorie della modifica del 28 novembre 2012 1 Le richieste di macchine da scrivere, apparecchi telefonici scriventi, telefoni cellu- lari con programma speciale o fax inoltrate prima dell’entrata in vigore della modi- fica del 28 novembre 2012 sono valutate secondo il diritto anteriore. 2 In caso di sostituzione o di riparazione degli apparecchi accordati, le spese sono assunte dall’assicurazione conformemente all’articolo 7 capoverso 2, anche dopo l’entrata in vigore della modifica del 28 novembre 2012.

IV La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.

28 novembre 2012 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset

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Consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per l’invalidità RU 2012

Allegato

Lista dei mezzi ausiliari

N. 4, 5, 11, 12, 14 e 15

N. 4, titolo Concerne soltanto il testo tedesco

N. 4.02

4.02 Modifiche o rifiniture ortopediche di scarpe confezionate o scarpe speciali

ortopediche

N. 4.05 Concerne soltanto il testo tedesco

N. 5.01

5.01 Protesi dell’occhio

rimborso secondo la convenzione tra l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali e i fornitori di protesi dell’occhio. È fatto salvo l’articolo 24 capo- verso 3 OAI.

N. 11, titolo

11 Mezzi ausiliari per ciechi e ipovedenti gravi

N. 11.01

11.01 Bastoni bianchi e navigatori per pedoni

N.11.02

11.02 Cani da guida per ciechi

Se è comprovato che l’assicurato sa occuparsi di un cane da guida e grazie a quest’ultimo può spostarsi da solo fuori di casa sua. L’assicurazione assume le spese secondo la convenzione tariffale con le scuole di addestramento di cani da guida. Il sussidio mensile per le spese per il cibo ammonta a

80 franchi, quello per le spese veterinarie a 30 franchi. Se le spese annue

per il veterinario superano i 360 franchi, la differenza è rimborsata soltanto dietro presentazione dei documenti giustificativi.

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Consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per l’invalidità RU 2012

N. 12.02 Concerne soltanto il testo tedesco

N. 14.05

14.05 Montascale e rampe

per gli assicurati che senza questi apparecchi non possono lasciare la loro abitazione. Se anziché un montascale mobile viene installato un montascale fisso, il sussidio massimo ammonta a 8000 franchi. In questo caso le spese di ripara- zione non sono rimborsate dall’AI. Consegna in prestito.

N. 15.01 Abrogato

N. 15.06

15.06 Videotelefono SIP,

se una persona sorda o gravemente audiolesa che comunica nella lingua dei segni non può altrimenti stabilire i necessari contatti con l’ambiente, o non si può esigere che lo faccia, e dispone delle capacità intellettuali e motorie necessarie all’uso di un tale apparecchio. Il videotelefono è dato in prestito. Il sussidio massimo ammonta a 1700 franchi, IVA inclusa.

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