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AS 2012 6853

Ordinanza del DFI sullo scambio di dati relativi alla riduzione dei premi

Ordinanza del DFI sullo scambio di dati relativi alla riduzione dei premi (OSDRP-DFI)

del 13 novembre 2012

Il Dipartimento federale dell’interno, visti gli articoli 106c capoverso 2 e 106d capoverso 2 dell’ordinanza del 27 giugno 19951 sull’assicurazione malattie (OAMal); visto l’articolo 14 capoverso 2 dell’ordinanza del 3 luglio 20012 sulla riduzione dei premi nell’assicurazione malattie per beneficiari di rendite residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia (ORPMCE); visto l’articolo 54a capoverso 6 dell’ordinanza del 15 gennaio 19713 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, ordina:

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina le specificazioni tecniche, le modalità organizzative e il formato dei dati applicabili allo scambio elettronico dei dati secondo gli arti- coli 65 capoverso 2 e 66a della legge federale del 18 marzo 19944 sull’assicurazione malattie (LAMal) e l’articolo 21a della legge federale del 6 ottobre 20065 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invali- dità (LPC).

Art. 2 Servizio cantonale ai sensi dell’articolo 106b capoverso 1 OAMal 1 Il servizio cantonale ai sensi dell’articolo 106b capoverso 1 OAMal notifica i dati relativi alla riduzione dei premi secondo la LAMal6 e all’importo forfettario per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di cui all’articolo 10 capo- verso 3 lettera d LPC7. 2 L’istituzione comune di cui all’articolo 18 LAMal notifica i dati necessari per l’esecuzione della ORPMCE. Essa è equiparata a un servizio cantonale ai sensi dell’articolo 106b capoverso 1 OAMal.

RS 832.102.2

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Scambio di dati relativi alla riduzione dei premi. O del DFI RU 2012

Art. 3 Rete I servizi cantonali ai sensi dell’articolo 106b capoverso 1 OAMal e gli assicuratori costituiscono un gruppo chiuso di utilizzatori (rete).

Art. 4 Piattaforma informatica per lo scambio di dati 1 Per lo scambio di dati, i servizi cantonali ai sensi dell’articolo 106b capoverso 1 OAMal e gli assicuratori (membri della rete) utilizzano la piattaforma informatica Sedex dell’Ufficio federale di statistica. 2 Essi sono responsabili delle notifiche, ne assicurano la codificazione e la rintrac- ciabilità dal mittente al ricevente e assumono i costi della realizzazione, anche nel caso in cui incarichino terzi di garantire la trasmissione dei dati tra loro e Sedex.

Art. 5 Procedure di notifica

1 Lo scambio di dati avviene mediante le seguenti procedure di notifica:

a. notifica di una riduzione dei premi da parte del servizio cantonale ai sensi dell’articolo 106b capoverso 1 OAMal; b. notifica di decurtazione o annullamento di una riduzione dei premi da parte del servizio cantonale ai sensi dell’articolo 106b capoverso 1 OAMal; c. notifica di modifiche essenziali nel rapporto d’assicurazione da parte dell’assicuratore; d. notifica del conto annuale da parte dell’assicuratore. 2 Sono considerate modifiche essenziali del rapporto assicurativo le modifiche dei dati assicurativi determinanti per la decisione relativa alla riduzione dei premi.

3 I Cantoni possono prevedere ulteriori procedure di notifica.

Art. 6 Standard per lo scambio di dati 1 Per le procedure di notifica di cui all’articolo 5 capoverso 1, i membri della rete devono rispettare la struttura e la semantica dei dati da notificare (formato delle notifiche), le azioni, reazioni e opzioni dei membri della rete (comportamento) e i requisiti tecnici per collegarsi al gruppo (trasmissione delle notifiche) secondo il «Concept Echange de données sur la réduction des primes» (progetto di scambio di dati relativi alla riduzione dei premi, disponibile unicamente in francese e tedesco), versione 2.0 del 9 luglio 20128 (standard RP). 2 Il numero 3.2.4 degli standard RP non è applicabile, a meno che il diritto cantonale non preveda una limitazione temporale ai sensi del suddetto numero.

Art. 7 Dati da notificare 1 I membri della rete notificano i dati necessari secondo gli standard RP per le pro- cedure di notifica di cui all’articolo 5 capoverso 1.

8 Consultabile all’indirizzo www.bag.admin.ch/osdrp.

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2 Se previsto dal diritto cantonale, essi possono notificare dati supplementari ai sensi del numero 3.2.15 degli standard RP.

3 I servizi cantonali ai sensi dell’articolo 106b capoverso 1 OAMal non possono

notificare le variazioni dell’importo della prestazione complementare annua secondo la LPC9 che non influiscono sull’importo forfettario per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

Art. 8 Test delle procedure di notifica 1 Prima dell’inizio dello scambio di dati, i membri della rete sono obbligati a testare le procedure di notifica di cui all’articolo 5 capoverso 1 con i dati di cui all’arti- colo 7 capoverso 1. 2 La procedura del test è stabilita nel «Concept de test et d’introduction Echange de données Réduction des primes» (progetto per il test e l’introduzione dello scambio di dati relativi alla riduzione dei premi, disponibile unicamente in francese e tedesco), versione 1.0 del 9 luglio 201210.

Art. 9 Disposizione transitoria I servizi cantonali ai sensi dell’articolo 106b capoverso 1 OAMal e gli assicuratori possono notificare i loro dati secondo le loro procedure attuali fino al 31 dicembre 2013.

Art. 10 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.

13 novembre 2012 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset

9 RS 831.30

10 Consultabile all'indirizzo www.bag.admin.ch/osdrp.

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