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AS 2012 6859

Ordinanza sulle epizoozie

Ordinanza sulle epizoozie (OFE)

Modifica del 30 novembre 2012

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 27 giugno 19951 sulle epizoozie è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni In tutta l’ordinanza: a. concerne soltanto il testo tedesco; b. il termine «Dipartimento» è sostituito con «DFI»; c. se designa l’Ufficio federale di veterinaria, l’espressione «Ufficio federale» è sostituita con «UFV».

Art. 4 lett. i e ibis Sono considerate epizoozie da combattere le seguenti malattie: i. polmonite enzootica dei suini; ibis. actinobacillosi dei suini;

Art. 6 lett. a, b, o n. 6, obis e z Ai fini della presente ordinanza si applicano le definizioni seguenti: a. DFI: Dipartimento federale dell’interno; b. UFV: Ufficio federale di veterinaria; o. azienda detentrice di animali:

6. aziende di acquacoltura;

obis. azienda di acquacoltura: stabilimento in cui si pratica la detenzione di ani- mali acquatici mediante l’impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell’ambiente, la resa degli animali in questione; z. animali acquatici: pesci della superclasse degli Agnati (Agnatha) e delle classi dei Pesci cartilaginei (Chondrichthyes) e Pesci ossei (Osteichthyes), nonché Molluschi (Mollusca) e Crostacei (Crustacea);

1 RS 916.401

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Art. 15b cpv. 1, 1bis e 3 1 Il proprietario di un equide deve chiederne il riconoscimento entro il 30 novembre dell’anno di nascita dell’animale, a meno che quest’ultimo sia macellato prima del 31 dicembre del suo anno di nascita. Gli equidi nati in novembre e dicembre devono essere riconosciuti entro il 30 novembre dell’anno successivo. 1bis Eccettuati i casi di cui all’articolo 15f capoverso 1, il riconoscimento deve essere effettuato da un incaricato del riconoscimento o da un veterinario autorizzato dalla Federazione svizzera sport equestri. 3 Per gli equidi importati, la relativa segnalazione grafica o verbale che risulti incompleta nel passaporto per equide deve essere completata, entro 30 giorni dall’importazione, da un incaricato al riconoscimento o da un veterinario di cui al capoverso 1bis e notificata al gestore della banca dati sul traffico di animali (art. 19 dell’ordinanza BDTA del 26 ott. 20112).

Art. 15c cpv. 4‒6 4 Sino al rilascio del passaporto, l’attestato di registrazione di cui all’articolo 22 capoverso 2 dell’ordinanza BDTA del 26 ottobre 20113 vale quale documento di identificazione. 5 La conservazione del passaporto per equide spetta al proprietario. L’animale deve sempre essere munito del passaporto per equide o di una copia della scheda di segnalazione. 6 All’atto della macellazione il passaporto per equide o l’attestato di registrazione di cui all’articolo 22 capoverso 2 dell’ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011 deve essere ceduto con l’equide.

Art. 15d cpv. 2 lett. b e c

2 Il passaporto per equide deve inoltre contenere i seguenti allegati:

b. la prova della vaccinazione contro l’influenza equina, comprese le vaccina- zioni combinate; c. la prova della vaccinazione contro malattie diverse dall’influenza equina;

Art. 15dbis cpv. 1, 3 lett. b n. 1 e cpv. 5 1 Eccettuati i casi di cui all’articolo 15f capoverso 1, il passaporto per equide è rilasciato dai servizi riconosciuti dall’Ufficio federale dell’agricoltura.

2 RS 916.404.1 3 RS 916.404.1

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Ordinanza sulle epizoozie RU 2012

3 Su richiesta, l’Ufficio federale dell’agricoltura riconosce un servizio se esso:

b. garantisce che esso:

1. riprende i dati di cui all’articolo 15d capoverso 1 forniti dal gestore

della banca dati sul traffico di animali e li utilizza senza modificarne il contenuto;

5 Abrogato

Art. 15e cpv. 6 6 I servizi preposti al rilascio dei passaporti devono notificare al gestore della banca dati sul traffico di animali, entro 30 giorni dal rilascio del passaporto per equide, i dati di cui all’allegato 1 numero 3 lettera m dell’ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011.

Art. 15f Convenzioni con organizzazioni riconosciute all’estero 1 Con un’organizzazione che è riconosciuta all’estero dalla autorità nazionale com- petente e che tiene il libro genealogico per equidi di una determinata razza, l’Ufficio federale dell’agricoltura può stipulare, per gli animali di tale razza, una convenzione relativa al rilascio del codice UELN, al rilascio del passaporto incluso il riconosci- mento oppure al rilascio del codice UELN e del passaporto incluso il riconosci- mento. 2 Nelle convenzioni le parti sono tenute a definire gli obblighi di notifica secondo l’articolo 8 capoversi 6 e 7 dell’ordinanza BDTA del 26 ottobre 20114.

Art. 18a, rubrica e cpv. 1, frase introduttiva e lett. e, 3bis e 4 Registrazione di aziende detentrici di equidi o volatili da cortile e di apiari 1 I Cantoni registrano tutte le aziende in cui sono tenuti equidi o volatili da cortile. A tale scopo designano un servizio che registra i dati seguenti: e. Abrogata 3bis L’apicoltore annuncia al servizio cantonale competente, entro dieci giorni lavo- rativi, un nuovo apiario, il cambio di apicoltore e la chiusura dell’apiario.

4 Il servizio cantonale assegna un numero d’identificazione ad ogni detentore di

animali e ad ogni azienda detentrice di equidi o di volatili da cortile, come pure ad ogni apicoltore e ad ogni apiario.

Art. 19a Identificazione di apiari e notifica del trasferimento 1 L’apicoltore contrassegna gli apiari con il numero d’identificazione secondo le indicazioni del servizio cantonale competente. Il numero d’identificazione deve essere ben visibile esternamente.

4 RS 916.404.1

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2 Prima di trasferire le api in un altro circondario d’ispezione, l’apicoltore è tenuto a notificarlo all’ispettore degli apiari della vecchia rispettivamente della nuova ubica- zione. Se necessario l’ispettore degli apiari della vecchia ubicazione effettua un controllo sanitario. Il trasferimento di nuclei di fecondazione in stazioni di feconda- zione non deve essere notificato.

Titolo prima dell’art. 21 Sezione 3a: Aziende di acquacoltura

Art. 21 Registrazione di aziende di acquacoltura 1 I Cantoni registrano tutte le aziende di acquacoltura. A tale scopo designano un servizio che registra i dati seguenti: a. il nome e l’indirizzo del detentore di animali; b. l’ubicazione dell’azienda e i dati che la caratterizzano; c. il tipo di detenzione e il genere di produzione praticati dall’azienda; d. le specie animali tenute nell’azienda.

2 Non devono essere registrate:

a. le raccolte idriche in cui sono tenuti animali acquatici ornamentali, come stagni da giardino o acquari; b. gli impianti in cui animali acquatici che vivono allo stato libero e che sono stati catturati ai fini del consumo umano vengono tenuti, temporaneamente e senza alimentazione, fino alla macellazione. 3I Cantoni possono disporre la registrazione delle raccolte idriche con animali acquatici ornamentali di cui al capoverso 2 lettera a. 4 Entro dieci giorni lavorativi, il detentore degli animali è tenuto a notificare al servizio cantonale competente una nuova azienda soggetta a registrazione, il cambio di detentore degli animali nonché la chiusura dell’azienda.

5 Il servizio cantonale assegna un numero d’identificazione ad ogni detentore di

animali e ad ogni azienda. Esso trasmette elettronicamente il numero d’iden- tificazione nonché i dati di cui al capoverso 1 e le loro mutazioni all’Ufficio federale dell’agricoltura.

6 L’UFV pubblica un elenco delle aziende di acquacoltura comprendente il loro

numero d’identificazione e i dati di cui al capoverso 1. 7 D’intesa con l’UFV, l’Ufficio federale dell’agricoltura emana direttive tecniche riguardo ai capoversi 1 e 5.

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Art. 22 Controllo degli effettivi e altri obblighi

1 Le aziende di acquacoltura devono documentare il controllo degli effettivi. La

documentazione comprende: a. il luogo di provenienza e di destinazione delle partite di animali, uova e seme in entrata e in uscita, come pure il loro numero, la loro specie e la loro età; b. la mortalità. 2 Dietro richiesta la documentazione relativa al controllo degli effettivi deve essere esibita agli organi preposti alla polizia sanitaria e alla vigilanza sulla pesca. La documentazione va conservata per i tre anni successivi all’ultima registrazione. 3 In caso di trasferimento di animali acquatici vivi in un’altra azienda di acquacol- tura, il detentore degli animali deve rilasciare un certificato d’accompagnamento e conservarne una copia. Le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 si applicano per analogia. 4 La documentazione relativa al trasferimento di animali acquatici vivi in un ambien- te idrico a fini di ripopolamento deve poter essere esibita al servizio cantonale per un periodo di tre anni. 5 Le aziende di acquacoltura devono operare secondo criteri di buona prassi igienica per prevenire l’introduzione e la diffusione di agenti patogeni. L’UFV emana diret- tive tecniche in materia di buona prassi igienica.

Art. 23 Sorveglianza sanitaria delle aziende di acquacoltura Le aziende di acquacoltura sono periodicamente soggette a sorveglianza sanitaria secondo criteri di rischio. L’UFV emana direttive tecniche riguardo allo svolgimento della sorveglianza.

Art. 47 Sottoprodotti della trasformazione del latte Nel caso dell’insorgenza di un’epizoozia che può essere propagata mediante il latte, il Cantone prescrive che i sottoprodotti della trasformazione del latte, quali il siero di latte, il latte magro e il latticello, destinati ad essere utilizzati come alimenti per animali ad unghia fessa, vengano pastorizzati secondo le disposizioni emanate dal DFI in virtù dell’articolo 48 capoverso 1 lettere a–d dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 20055 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso, prima di essere consegnati presso il centro di raccolta del latte.

Art. 51 cpv. 3

3 Il veterinario cantonale ha i seguenti compiti:

a. rilascia le autorizzazioni per la gestione dei centri di magazzinaggio del seme e delle stazioni di inseminazione che praticano scambi transfrontalieri;

5 RS 817.02

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b. per ogni centro di magazzinaggio del seme e per ogni stazione di insemina- zione che praticano scambi transfrontalieri designa un veterinario ufficiale competente in materia di sorveglianza sanitaria.

Art. 54 Requisiti delle stazioni di inseminazione e dei centri di magazzinaggio del seme 1 Le stazioni di inseminazione e i centri di magazzinaggio del seme devono essere costruiti e gestiti in modo che le malattie trasmissibili non possano né propagarsi all’interno della stazione di inseminazione o del centro di magazzinaggio del seme, né, mediante l’utilizzazione del seme, raggiungere altri effettivi. Essi sono posti sotto la direzione tecnica di un veterinario.

2 Chi dirige una stazione di inseminazione o un centro di magazzinaggio del seme

prende in particolare i seguenti provvedimenti: a. edifica il centro di magazzinaggio del seme o la stazione di inseminazione e le eventuali stazioni di allevamento, di attesa e di quarantena annesse in un luogo sicuro sotto il profilo sanitario e separato da altre aziende detentrici di animali; b. avvalendosi di strutture edili appropriate, predispone condizioni di sicurezza sanitaria per la raccolta del seme, il magazzinaggio del seme e la detenzione degli animali; c. adotta misure gestionali al fine di evitare la diffusione di agenti infettivi; d. provvede affinché nei centri di magazzinaggio del seme che praticano scambi transfrontalieri venga immagazzinato soltanto seme proveniente da stazioni di inseminazione o centri di magazzinaggio del seme autorizzati ai sensi dell’articolo 51 capoverso 3 lettera a o della normativa UE; e. dispone la messa in quarantena degli animali prima della loro ammissione nella stazione di inseminazione; f. dispone l’esame degli animali prima della loro ammissione nella stazione d’inseminazione e l’esame periodico degli animali durante la loro perma- nenza presso la stazione di inseminazione.

Art. 55a Obbligo di autorizzazione 1 La gestione di un centro di magazzinaggio del seme o di una stazione di insemina- zione che praticano scambi transfrontalieri è soggetta ad autorizzazione. L’autoriz- zazione viene rilasciata se gli stabilimenti soddisfano i requisiti di cui all’articolo 54. 2 Le persone e le istituzioni di cui all’articolo 55 capoverso 1bis lettere a–c sono esonerate dall’obbligo di autorizzazione per la gestione di un centro di magazzinag- gio del seme.

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Art. 56 cpv. 2

2 Il veterinario cantonale ha i seguenti compiti:

a. rilascia le autorizzazioni per gli scambi transfrontalieri di ovuli o embrioni; b. ai fini della preservazione genetica, può rilasciare autorizzazioni derogatorie per il prelievo e il trasferimento di ovuli o di embrioni di animali donatori potenzialmente portatori di una malattia trasmissibile. Il veterinario canto- nale stabilisce condizioni e oneri cautelativi in materia di polizia sanitaria.

Art. 58a Obbligo di autorizzazione Gli scambi transfrontalieri di ovuli o embrioni sono soggetti ad autorizzazione. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato all’adempimento dei requisiti di cui agli articoli 57 e 58.

Art. 61 cpv. 5 5 I laboratori d’analisi che diagnosticano un’epizoozia o che ne sospettano la pre- senza lo notificano immediatamente al veterinario cantonale competente per l’effet- tivo in questione e registrano i dati di cui all’articolo 312 capoverso 4 lettere a‒c nella banca dati dei laboratori dell’UFV.

Art. 88 cpv. 1 1 Se è diagnosticata un’epizoozia altamente contagiosa, il veterinario cantonale ordina zone di protezione e di sorveglianza. L’UFV ne fissa l’estensione dopo aver sentito il veterinario cantonale. In queste zone il movimento di animali, merci e persone è limitato al fine di evitare la propagazione dell’epizoozia.

Art. 93 cpv. 2 e 4

2 Gli animali infetti non possono essere macellati. Gli animali sospetti possono

essere macellati soltanto con l’autorizzazione del veterinario cantonale e in condi- zioni di sicurezza. Le carcasse e i prodotti della macellazione sono posti sotto seque- stro fino all’esito negativo delle analisi.

4 L’UFV emana prescrizioni tecniche riguardo alle misure in caso di emergenza e

alla procedura in caso di epizoozie altamente contagiose nei macelli.

Art. 97 Documentazione per le situazioni d’emergenza e prescrizioni relative all’equipaggiamento 1 L’UFV redige ad uso degli organi della polizia sanitaria una documentazione per le situazioni d’emergenza finalizzata alla lotta contro le diverse epizoozie, aggiornan- dola costantemente alla luce delle nuove conoscenze acquisite. 2 L’UFV emana prescrizioni tecniche riguardo agli specialisti nonché alla quantità e al tipo di attrezzature e materiali di cui i Cantoni devono disporre in caso di epizoo- zia altamente contagiosa.

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Art. 100 Provvedimenti di sequestro 1 In deroga agli articoli 84 e 85 il veterinario cantonale ordina il sequestro rinforzato (art. 71) degli effettivi sospetti di epizoozia, sospetti di contagio o infetti.

2 Sono considerati sospetti di contagio segnatamente:

a. gli effettivi con animali che durante il periodo d’incubazione erano in diretto contatto con animali ricettivi di un effettivo infetto; b. gli effettivi in cui gli animali sono stati foraggiati con sottoprodotti della tra- sformazione del latte presumibilmente infetti; c. gli effettivi accuditi da personale che durante il periodo d’incubazione ha lavorato con effettivi infetti. 3 Dopo cinque giorni il sequestro rinforzato di effettivi sospetti di contagio può essere trasformato in sequestro semplice di 2° grado se non si manifestano sintomi clinici.

Art. 101 cpv. 1 e 3 1 Il veterinario cantonale può autorizzare la consegna di latte proveniente da effettivi sotto sequestro (art. 100) in condizioni di sicurezza e sotto vigilanza sanitaria, se il latte viene trasportato direttamente: a. in un centro di raccolta in cui prima della trasformazione o della consegna viene pastorizzato secondo le disposizioni emanate dal DFI in virtù dell’articolo 48 capoverso 1 lettere a–d dell’ordinanza del 23 novembre

20056 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso;

b. in un impianto in cui viene eliminato come sottoprodotto di origine animale della categoria 2 ai sensi dell’articolo 6 OESA7.

3 L’UFV emana direttive tecniche riguardo alla consegna di latte proveniente da

effettivi sotto sequestro.

Art. 102 Movimento di animali e di merci nelle zone di protezione e di sorveglianza 1 In deroga all’articolo 90 capoversi 2 e 3, gli animali delle zone di protezione pos- sono essere condotti al pascolo o consegnati al macello solo 15 giorni dopo l’ultimo caso di epizoozia.

2 La consegna del latte non pastorizzato, proveniente da zone di protezione e di

sorveglianza, agli stabilimenti affinché venga pastorizzato secondo le disposizioni emanate dal DFI in virtù dell’articolo 48 capoverso 1 lettere a–d dell’ordinanza del 23 novembre 20058 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso, può avvenire soltanto mediante trasporto diretto e con l’autorizzazione del veterinario cantonale.

6 RS 817.02 7 RS 916.441.22 8 RS 817.02

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3 L’UFV emana direttive tecniche riguardo alla consegna di latte proveniente da

effettivi delle zone di protezione e di sorveglianza. 4 I sottoprodotti della trasformazione del latte provenienti dalle zone di protezione e di sorveglianza devono essere pastorizzati prima di essere consegnati come alimenti per animali. L’UFV può estendere la validità di questo provvedimento ad altre aree o a tutto il territorio nazionale. 5 Nelle zone di protezione lo spandimento di letame e colaticcio può avvenire sol- tanto con l’autorizzazione del veterinario cantonale.

Art. 103 Revoca dei provvedimenti di sequestro 1 In deroga all’articolo 94 capoverso 2, trascorsi dieci giorni il veterinario cantonale d’intesa con l’UFV può revocare il sequestro di effettivi di bovini sospetti di conta- gio se l’esame clinico di tutti gli animali ricettivi come pure l’esame sierologico del sangue e la messa in evidenza del genoma virale effettuati sugli animali sospetti hanno avuto esito negativo. 2 Dopo l’eliminazione di tutti gli animali delle specie ricettive, la pulizia e la disin- fezione, il sequestro rinforzato dell’effettivo infetto può essere trasformato in seque- stro semplice di 2° grado. Quest’ultimo viene revocato dopo la disinfezione e tra- scorsi 21 giorni. Alla scadenza di questo termine l’effettivo sottostà alle limitazioni vigenti nella zona in cui si trova.

Titolo prima dell’art. 123 Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 123, rubrica, cpv. 1 e 3 In generale

1 Concerne soltanto i testi tedesco e francese.

3 L’UFV emana direttive tecniche riguardo ai provvedimenti contro la malattia di

Newcastle.

Art. 123a Provvedimenti in caso di sospetto di epizoozia e in caso di epizoozia 1 Se la malattia di Newcastle si manifesta in volatili tenuti in cattività, il veterinario cantonale vieta il movimento di uova, contenitori di trasporto e imballaggi per uova nonché lo spandimento di letame proveniente da effettivi sospetti di contagio, sospetti di epizoozia o infetti. 2 Il veterinario cantonale provvede affinché i prodotti, provenienti da effettivi infetti, come la carne di volatili, le uova da consumo, le uova da cova e i pulcini prodotti nel periodo compreso tra la presunta propagazione dell’epizoozia e il momento in cui sono stati ordinati i provvedimenti di sequestro, siano individuati ed eliminati come sottoprodotti della categoria 2 secondo l’articolo 6 OESA9. Occorre eliminare anche

9 RS 916.441.22

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i contenitori di trasporto e gli imballaggi per uova provenienti dall’effettivo infetto, se questi non possono essere convenientemente puliti e disinfettati. 3 In deroga all’articolo 94 capoverso 2, trascorsi dieci giorni il veterinario cantonale d’intesa con l’UFV può revocare il sequestro semplice di 2° grado di effettivi sospetti di contagio se l’esame clinico di tutti gli animali ricettivi come pure l’esame sierologico del sangue e la messa in evidenza del genoma virale effettuati su un campione di animali sospetti di contagio hanno avuto esito negativo. 4 Il sequestro semplice di 2° grado dell’effettivo infetto viene revocato trascorsi 21 giorni, dopo l’eliminazione di tutti gli animali delle specie ricettive, la pulizia e la disinfezione.

Art. 123b Malattia di Newcastle nei volatili da cortile 1 Se la malattia di Newcastle si manifesta nei volatili da cortile, d’intesa con l’UFV il veterinario cantonale ordina che i volatili da cortile, i piccioni e gli altri volatili in cattività possano essere tenuti solo in pollai chiusi o in altri sistemi di detenzione chiusi muniti di una copertura impermeabile nonché di dispositivi per la chiusura laterale che impediscano l’intrusione di altri uccelli. 2 In deroga agli articoli 90 e 92 e d’intesa con l’UFV, il veterinario cantonale può autorizzare: a. l’introduzione nelle zone di protezione o di sorveglianza, o il trasporto fuori dalle zone di protezione o di sorveglianza, di uova da cova, pulcini di un giorno, pollastrelle, galline ovaiole, tacchini da ingrasso e volatili custoditi nei giardini zoologici; b. il trasporto diretto di volatili in un macello situato fuori dalle zone. 3 Se autorizza le deroghe di cui al capoverso 2, il veterinario cantonale provvede affinché: a. tutti gli animali delle specie ricettive siano esaminati dal veterinario uffi- ciale; b. gli imballaggi e i mezzi di trasporto vengano puliti e disinfettati; e c. le uova da cova vengano disinfettate. 4 Il veterinario cantonale ordina la messa in quarantena ai sensi dell’articolo 68 delle aziende detentrici di animali in cui sono stati introdotti uova da cova o animali secondo il capoverso 2 lettera a. 5 Il letame non può essere trasportato fuori dalla zona di protezione e di sorve- glianza. Lo spandimento di letame nelle zone di protezione necessita dell’autorizza- zione del veterinario ufficiale.

Art. 123c Abrogato

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Art. 124 Malattia di Newcastle nei piccioni 1 Se la malattia di Newcastle si manifesta nei piccioni, le prescrizioni relative alle zone di protezione e di sorveglianza non si applicano.

2 In deroga all’articolo 81 è ammessa la vaccinazione di piccioni con un vaccino

inattivato autorizzato dall’UFV. 3 I piccioni viaggiatori che partecipano a manifestazioni come fiere o gare di volo devono essere vaccinati con un vaccino ai sensi del capoverso 2. In merito alla vaccinazione suddetta, un certificato veterinario recante il numero dell’anello appo- sto alla zampa deve attestare che i piccioni viaggiatori sono stati vaccinati entro i sette mesi che precedono la manifestazione ma almeno tre settimane prima di quest’ultima. 4 D’intesa con l’UFV, il veterinario cantonale può concedere deroghe all’uccisione di piccioni prevista dall’articolo 85 capoverso 2 lettera b.

Art. 125 La malattia di Newcastle in altri volatili tenuti in cattività Se la malattia di Newcastle si manifesta in volatili tenuti in cattività diversi dai volatili da cortile e dai piccioni, le prescrizioni relative alle zone di protezione e di sorveglianza non si applicano.

Art. 128 Campo d’applicazione Le disposizioni della presente sezione si applicano alle epizoozie da eradicare, eccettuate la necrosi ematopoietica infettiva, la setticemia emorragica virale e l’anemia infettiva dei Salmonidi (art. 280‒284).

Art. 129 cpv. 1, 2, 3 lett. a e 4 1 Il detentore di animali notifica ad un veterinario tutti gli aborti nelle femmine della specie bovina gravide da almeno tre mesi, come pure tutti gli aborti nelle femmine delle specie ovina, caprina e suina. 2 Se si verifica un aborto nella stalla di un commerciante o durante l’estivazione, o se in un effettivo di animali ad unghia fessa nell’arco di quattro mesi ha abortito più di una femmina, il veterinario è tenuto a svolgere un’analisi.

3 L’analisi comprende:

a. per i bovini: diarrea virale, Brucella abortus, Coxiella burnetii nonché rino- tracheite infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva (analisi sierologica); 4 Il veterinario dispone l’esame delle placente espulse e dei feti abortiti. Se si tratta di aborti bovini occorre inviare in laboratorio anche campioni di sangue delle fem- mine che hanno abortito.

Art. 131 Indennità Le perdite di animali ai sensi dell’articolo 32 capoverso 1 della legge sono indenniz- zate per tutte le epizoozie elencate nel presente capitolo.

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Art. 142 cpv. 2

2 Il periodo di incubazione è di 120 giorni.

Art. 151 cpv. 1 lett. a

1 È diagnosticata la brucellosi bovina quando:

a. l’esito dell’analisi sierologica del sangue è positivo; oppure

Art. 166 cpv. 1 1 È diagnosticata la leucosi enzootica bovina (LEB) se l’esito dell’analisi sierologica del sangue è positivo.

Art. 170 cpv. 1 1È diagnosticata la rinotracheite infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva (IBR/IPV) se: a. l’esito dell’analisi sierologica del sangue è positivo; oppure b. viene rilevata la presenza dell’herpesvirus bovino tipo 1.

Art. 174a Campo d’applicazione e diagnosi 1 Le disposizioni della presente sezione disciplinano la lotta contro il virus BVD nei bovini.

2 È diagnosticata la BVD se l’esito di un’analisi virologica secondo un metodo

autorizzato dall’UFV è positivo. 3 L’UFV emana disposizioni tecniche riguardo ai requisiti dei laboratori, al prelievo di campioni e ai metodi di analisi.

Art. 174b Riconoscimento ufficiale e sorveglianza 1 Tutti gli effettivi di bovini sono considerati come riconosciuti indenni da BVD. In caso di sospetto di contagio, di sospetto di epizoozia o di epizoozia, all’effettivo interessato viene revocato il riconoscimento fino alla cessazione di tutti i sequestri. 2 L’UFV emana direttive tecniche riguardo allo svolgimento della sorveglianza degli effettivi di bovini. Esso può inoltre prescrivere l’esame virologico riguardo alla BVD nei vitelli neonati e in quelli nati morti entro cinque giorni dal parto, e imporre un divieto di trasferimento per i vitelli neonati fino all’esito negativo delle analisi.

Art. 174c Sospetto di contagio

1 Vi è sospetto di contagio della BVD se sussistono indizi epidemiologici di un

possibile contagio degli animali di un effettivo con il virus della BVD, anche se la fonte del contagio non può più essere identificata mediante la diagnosi di laborato- rio.

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2 In caso di sospetto di contagio il veterinario cantonale impone il divieto di trasfe- rimento delle bovine presumibilmente entrate in contatto con il virus della BVD e per le quali non si può escludere una gravidanza.

3 Il divieto di trasferimento di una bovina viene abrogato se:

a. risulta non gravida o la gravidanza termina prematuramente; b. l’esito dell’esame virologico del vitello o del vitello nato morto è negativo.

4 Dalla nascita di un vitello ai sensi del capoverso 2 fino all’esito negativo

dell’esame virologico del vitello o del vitello nato morto nessun bovino può lasciare l’effettivo in questione. È consentita la cessione diretta di animali al macello.

Art. 174d Sospetto di epizoozia

1 Vi è sospetto di BVD se:

a. l’esito della prima analisi sierologica è stato positivo; oppure b. l’esito dell’esame sierologico di un gruppo di bovini nel quadro della sorve- glianza della BVD o della lotta alla BVD è stato positivo. 2 In caso di sospetto di epizoozia, per tutti gli effettivi dell’azienda detentrice di bovini in questione il veterinario cantonale ordina: a. il sequestro semplice di 1° grado fino alla verifica dell’inconsistenza del sospetto di epizoozia; b. l’esame virologico riguardo alla BVD di tutti gli animali sospetti. 3 Il veterinario cantonale può estendere la validità dei provvedimenti di cui al capo- verso 2 ad altri effettivi se vi sono indizi epidemiologici di una fonte di contagio esterna rispetto all’azienda detentrice di bovini interessata. 4 Il sospetto viene considerato inconsistente se l’esito dell’esame virologico di tutti gli animali controllati è negativo.

Art. 174e Caso di epizoozia 1 In caso di diagnosi di BVD il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado di tutti gli effettivi dell’azienda detentrice di bovini. Ordina inoltre: a. la macellazione dell’animale infetto e dei discendenti delle femmine infette; b. l’individuazione e l’esame virologico della madre dell’animale infetto; c. lo svolgimento di accertamenti epidemiologici al fine di identificare la fonte del contagio; d. l’identificazione delle bovine entrate in contatto con l’animale infetto e per le quali non si può escludere una gravidanza; e. l’esame virologico dei vitelli e dei vitelli nati morti, partoriti da bovine di cui alla lettera d, entro cinque giorni dal parto;

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f. il divieto di trasferimento delle bovine di cui alla lettera d, il quale cessa se le bovine risultano non gravide o in caso di fine prematura della gravidanza, oppure se l’esito dell’esame virologico del vitello o del vitello nato morto è negativo; g. il divieto di trasferimento dei vitelli di cui alla lettera e, il quale cessa se l’esito dell’esame virologico è negativo. 2 Al termine degli accertamenti epidemiologici il veterinario cantonale revoca il sequestro semplice di 1° grado, tuttavia solo dopo 14 giorni dall’eliminazione di tutti gli animali infetti dell’effettivo. 3 Dalla nascita di un vitello ai sensi del capoverso 1 lettera d fino all’esito negativo dell’esame virologico del vitello o del vitello nato morto nessun bovino può lasciare l’effettivo interessato. È consentita la cessione diretta di animali al macello.

Art. 174f Mercati e fiere di bestiame Ai mercati e alle fiere di bestiame possono essere condotti soltanto bovini prove- nienti da aziende riconosciute indenni da BVD. Sono eccettuati i mercati di bestiame da macello se è garantita la successiva cessione diretta al macello di tutti gli animali condotti al mercato.

Art. 174g Vaccinazioni Le vaccinazioni contro la BVD sono vietate.

Art. 206 cpv. 2bis e 5 2bis In caso di diagnosi di anemia infettiva il veterinario cantonale ordina inoltre l’estensione del sequestro semplice di 1° grado a tutte le aziende detentrici di equidi ubicate nell’area circostante l’effettivo infetto entro un raggio di almeno un chilome- tro.

5 In caso di anemia infettiva il sequestro viene revocato se:

a. dopo l’eliminazione degli animali infetti, tutti gli equidi restanti sono stati esaminati due volte a distanza di almeno 90 giorni e l’esito delle analisi di laboratorio è stato negativo; oppure b. gli animali infetti sono stati eliminati e si accerta che dalla loro introduzione nell’effettivo sono stati tenuti secondo modalità che consentono di escludere una propagazione della malattia.

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Titolo prima dell’art. 245 Sezione 10: Polmoniti dei suini A. Polmonite enzootica

Art. 245 Campo d’applicazione Le disposizioni della presente sezione si applicano nella lotta alla polmonite dei suini causata da Mycoplasma hyopneumoniae.

Art. 245a Diagnosi

1 È diagnosticata la polmonite enzootica (PE) se:

a. l’esito della messa in evidenza dell’agente patogeno è positivo; e b. i sintomi clinici, l’esame macroscopico dei polmoni o gli accertamenti epi- demiologici indicano la presenza di PE.

2 L’UFV emana direttive tecniche riguardo al prelievo e all’analisi di campioni.

Art. 245b Riconoscimento ufficiale Tutti gli effettivi di suini sono considerati come riconosciuti indenni da PE. In caso di sospetto di epizoozia o di epizoozia, all’effettivo interessato viene revocato il riconoscimento fino alla cessazione del sequestro.

Art. 245c Obbligo di notifica e sorveglianza 1 I veterinari ufficiali notificano qualsiasi sospetto di polmonite enzootica al veteri- nario cantonale competente. 2 I servizi di consulenza e i servizi sanitari attivi nel settore suinicolo notificano al veterinario cantonale competente qualsiasi sospetto di polmonite enzootica. 3 La sorveglianza degli effettivi di suini avviene all’atto dell’ispezione delle carni mediante un esame per rilevare eventuali lesioni polmonari sospette. Ai fini dell’accertamento diagnostico occorre prelevare un campione degli organi sospetti.

Art. 245d Sospetto di epizoozia

1 Vi è sospetto di PE se:

a. si manifestano sintomi clinici di PE; b. all’atto dell’ispezione delle carni o del sezionamento vengono rilevate lesioni polmonari sospette; c. la messa in evidenza dell’agente patogeno indica una PE; d. l’esito dell’analisi sierologica è positivo; oppure e. gli accertamenti epidemiologici indicano la presenza di un’epizoozia.

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2 In caso di sospetto di epizoozia il veterinario cantonale ordina il sequestro sem- plice di 1° grado dell’effettivo interessato. Se l’effettivo suddetto appartiene ad un’organizzazione in seno alla quale avvengono regolarmente scambi di animali tra gli effettivi, tutti gli effettivi che fanno parte dell’organizzazione devono essere posti sotto sequestro. 3 Il sospetto è considerato inconsistente se l’esito degli accertamenti successivi non corrisponde ai criteri di cui all’articolo 245a capoverso 1.

Art. 245e Caso di epizoozia 1 In caso di diagnosi di PE il veterinario cantonale dispone il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo infetto e ordina inoltre: a. che nelle aziende detentrici di animali da allevamento e nelle aziende a ciclo chiuso detentrici di animali da allevamento e da ingrasso, in seguito al con- tagio dell’effettivo:

1. per un arco di tempo compreso tra dieci e 14 giorni, nell’effettivo infet-

to sia ammessa soltanto la detenzione di animali di età non inferiore a nove mesi e che questi vengano sottoposti a trattamento,

2. le stalle dell’effettivo infetto vengano pulite e disinfettate;

b. che nelle aziende detentrici di animali da ingrasso le stalle vengano pulite e disinfettate non appena gli animali sono stati allontanati dalle stalle. 2 Il veterinario cantonale può inoltre ordinare che animali provenienti da aziende detentrici di animali da ingrasso, aziende detentrici di animali da allevamento e aziende a ciclo chiuso detentrici di animali da ingrasso e da allevamento siano condotti in stalle d’isolamento riconosciute dal veterinario cantonale del Cantone in cui sono ubicate. 3 Se gli effettivi vicini sono a rischio di contagio, il veterinario cantonale può disporre l’immediata macellazione di tutti gli animali dell’effettivo infetto nonché la pulizia e la disinfezione delle stalle. Può anche ordinare la macellazione immediata degli effettivi a rischio di contagio oppure estendere a questi ultimi i provvedimenti di cui ai capoversi 1 e 2. 4 Il veterinario cantonale informa i detentori degli animali degli effettivi vicini in merito al rischio di contagio e comunica loro il calendario di attuazione dei provve- dimenti. 5 Dopo la revoca dei provvedimenti di sequestro, l’effettivo è sorvegliato confor- memente all’articolo 245c capoverso 3.

Art. 245f Vaccinazioni Le vaccinazioni contro la PE sono vietate.

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Art. 245g Collaborazione dei servizi consultivi e sanitari I Cantoni possono chiedere ai servizi consultivi e sanitari attivi nel settore suinicolo di collaborare all’attuazione dei provvedimenti sanitari e alla sorveglianza degli effettivi indenni da polmonite enzootica.

Art. 245h Indennità Le perdite di animali ai sensi dell’articolo 32 capoverso 1 lettere a, b e d della legge non sono indennizzate.

Art. 245i Abrogato

B. Actinobacillosi

Art. 246 Diagnosi È diagnosticata l’actinobacillosi (APP) se viene accertato che vi sono suini malati a causa di un’infezione di Actinobacillus pleuropneumoniae.

Art. 247 Sospetto di epizoozia 1 In caso di sospetto clinico di APP il veterinario cantonale ordina il sequestro sem- plice di 1° grado dell’effettivo interessato. Se l’effettivo suddetto appartiene ad un’organizzazione in seno alla quale avvengono regolarmente scambi di animali tra gli effettivi, tutti gli effettivi che fanno parte dell’organizzazione devono essere posti sotto sequestro. 2 Il sospetto di APP è considerato inconsistente se non viene rilevato alcun agente patogeno.

Art. 248 Caso di epizoozia 1 In caso di diagnosi di APP il veterinario cantonale dispone il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo infetto e ordina inoltre: a. la macellazione di tutti i suini delle aziende detentrici di animali da alleva- mento e la successiva pulizia e disinfezione dei porcili; b. l’attuazione di provvedimenti per impedire la diffusione dell’agente pato- geno nella aziende a ciclo chiuso detentrici di animali da allevamento e da ingrasso nonché nelle stazioni di inseminazione; c. l’attuazione di provvedimenti per impedire la diffusione dell’agente pato- geno nelle aziende detentrici di animali da ingrasso, nonché la pulizia e la disinfezione dei porcili al termine dell’ingrasso.

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2 Il veterinario cantonale revoca il sequestro se:

a. la pulizia e la disinfezione dei porcili delle aziende detentrici di animali da allevamento e delle aziende detentrici di animali da ingrasso sono terminate; b. nelle aziende a ciclo chiuso con animali da allevamento e nelle stazioni di inseminazione non si manifesta più alcun sintomo clinico tipico della APP.

Art. 248a Vaccinazioni Le vaccinazioni contro l’APP sono vietate.

Art. 249 Indennità Le perdite di animali dovute ad APP non sono indennizzate. Se si manifesta APP ad elevata patogenicità, le perdite di animali sono indennizzate secondo l’articolo 32 capoverso 1 lettera c della legge.

Titolo prima dell’art. 275 Capitolo 5: Epizoozie degli animali acquatici Sezione 1: Disposizioni comuni

Art. 275 e 276 Abrogati

Art. 277 Laboratorio di riferimento Il laboratorio nazionale di riferimento e di analisi per le malattie degli animali acquatici è il laboratorio di diagnosi delle malattie dei pesci istituito presso la facoltà di veterinaria dell’Università di Berna.

Art. 279 cpv. 1 1 Nella lotta alle epizoozie degli animali acquatici l’UFV collabora con l’Ufficio federale dell’ambiente.

Titolo prima dell’art. 280

Sezione 2: Necrosi emopoietica infettiva, setticemia virale emorragica e anemia infettiva dei Salmonidi

Art. 280 Campo d’applicazione e diagnosi 1 Le prescrizioni della presente sezione si applicano nella lotta contro la necrosi emopoietica infettiva (IHN), la setticemia virale emorragica (VHS) e l’anemia infettiva dei Salmonidi (ISA) dei pesci.

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2 Sono considerate specie ittiche ricettive:

a. alla IHN: in particolare tutte le specie di Salmonidi e i lucci; b. alla VHS: in particolare tutte le specie di Salmonidi e i lucci; c. alla ISA: in particolare il salmone dell’Atlantico (Salmo salar), la trota iri- dea (Oncorhynchus mykiss) e la trota (Salmo trutta spp.). 3 Sono diagnosticate IHN, VHS e ISA se nel materiale analizzato viene rilevata la presenza degli agenti patogeni.

Art. 281 cpv. 1, frase introduttiva e lett. b 1 In caso di sospetto di IHN, VHS o ISA, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’azienda di acquacoltura sospetta di epizoozia. Può consen- tire la macellazione dei pesci e la loro consegna come derrate alimentari. Ordina inoltre: b. l’esame riguardo a IHN, VHS o ISA delle aziende di acquacoltura vicine che condividono il medesimo bacino imbrifero.

Art. 282 cpv. 1, frase introduttiva e lett. a e b, 2 e 4 1 In caso di diagnosi di IHN, VHS o ISA, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’azienda di acquacoltura infetta. Ordina inoltre che: a. tutti i pesci dell’azienda siano uccisi o macellati senza indugio; b. se la situazione dell’azienda lo consente, il flusso idrico in entrata e in uscita venga interrotto; 2 Il veterinario cantonale dispone l’esame riguardo a IHN, VHS o ISA delle aziende di acquacoltura vicine che condividono il medesimo bacino imbrifero. 4 In caso di diagnosi di IHN, VHS o ISA nei pesci che vivono allo stato libero, il veterinario cantonale, d’intesa con l’autorità cantonale preposta alla pesca, ordina provvedimenti adeguati al fine di evitare la propagazione della malattia.

Art. 283 Vaccinazioni Le vaccinazioni contro IHN, VHS e ISA sono vietate.

Art. 291 cpv. 2bis 2bis Le perdite di animali dovute a epizoozie da sorvegliare non sono indennizzate.

Art. 292a cpv. 3 3 L’UFV emana prescrizioni tecniche riguardo ai controlli presso le aziende deten- trici di animali da reddito.

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Art. 301 cpv. 1 lett. i 1 Il veterinario cantonale dirige la lotta contro le epizoozie. Per prevenire e regolare i casi di epizoozia, adempie segnatamente i compiti seguenti: i. autorizza le aziende detentrici di animali, le stazioni di inseminazione, i cen- tri di magazzinaggio del seme, le unità di trasferimento embrioni, gli impian- ti di eliminazione dei sottoprodotti di origine animale, i mercati di bestiame e altre manifestazioni analoghe qualora sia richiesto un riconoscimento per gli scambi transfrontalieri di animali e prodotti animali. L’UFV può stabilire i criteri e la procedura di riconoscimento mediante prescrizioni tecniche.

Art. 312 cpv. 4 4 I laboratori riconosciuti registrano regolarmente nella banca dati dei laboratori dell’UFV i dati seguenti: a. provenienza dei campioni analizzati riguardo ad epizoozie soggette a noti- fica; b. risultati delle analisi suddette; c. numero di identificazione delle aziende detentrici di animali e degli animali da cui provengono i campioni.

Art. 313 Le tasse riscosse per le prestazioni di servizi dell’UFV, come esami, analisi, autoriz- zazioni e controlli al confine doganale e nazionale o sul territorio svizzero, sono disciplinate dall’ordinanza del 30 ottobre 198510 sulle tasse dell’UFV.

II La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.

III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.

30 novembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

10 RS 916.472

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Allegato (cifra II)

Modifica del diritto vigente

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza BDTA del 26 ottobre 201111

Art. 4 cpv. 1 lett. a 1 I Cantoni notificano all’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) i seguenti dati e le rispettive mutazioni: a. numero cantonale d’identificazione delle aziende detentrici di animali ad unghia fessa secondo l’articolo 7 capoverso 2 OFE12 e delle aziende deten- trici di equidi secondo l’articolo 18a capoverso 4 OFE;

Art. 8 cpv. 1 lett. c e 7 1 Le seguenti persone devono notificare al gestore il proprio nome, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono e la lingua per la corrispondenza, nonché le mutazioni di tali dati: c. la persona incaricata del riconoscimento degli equidi (art. 15b cpv. 1bis oppure 15f cpv. 1 OFE). 7 Al rilascio del passaporto per equide, il servizio preposto al rilascio del passaporto è tenuto a notificare al gestore i dati di cui all’allegato 1 numero 3 lettera m.

Art. 13 cpv. 4

4 Per gli organi competenti il trattamento dei dati è gratuito.

Art. 21 cpv. 1 1 Il 20 maggio di ogni anno, il gestore invia per via elettronica ai detentori di animali un elenco degli animali della specie bovina e dei bufali in loro possesso, comprese le indicazioni di cui all’articolo 10 lettere a e b, nonché i dati sul tipo di utilizzazione ai sensi del capoverso 3.

11 RS 916.404.1 12 RS 916.401

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Art. 22 cpv. 1

1 Il gestore attribuisce ad ogni equide un codice UELN in base alla notifica di

nascita. Le deroghe per le organizzazioni riconosciute all’estero sono disciplinate dall’articolo 15f OFE13.

Allegato 1, sezione 3 lett. m, n. 4

3. Dati relativi agli equidi

Per gli equidi devono essere notificati i seguenti dati: m. al rilascio di un passaporto per equide:

4. designazione del servizio che ha rilasciato il passaporto per equide.

2. Ordinanza del 16 giugno 200614 sugli emolumenti per il traffico

di animali

Allegato, n. 10 Abrogato

3. Ordinanza del 7 dicembre 199815 sui dati agricoli

Art. 2 cpv. 1 lett. e

1 I Cantoni rilevano i dati:

e. relativi alle aziende detentrici di animali ad unghia fessa, equidi, volatili da cortile, animali acquatici, eccettuati i pesci ornamentali, o api ai sensi degli articoli 7, 18a e 21 dell’ordinanza del 27 giugno 199516 sulle epizoozie, che servono per l’esecuzione della legge del 1° luglio 196617 sulle epizoozie, se non sono già stati registrati nel quadro del rilevamento di cui alle lettere a e b (all. 2, parte A, n. I e II);

13 RS 916.401 14 RS 916.404.2 15 RS 919.117.71 16 RS 916.401 17 RS 916.40

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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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