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AS 2012 6925

AS 2012 6925

Convenzione doganale del 14 novembre 1975 concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR (Convenzione TIR)

RS 0.631.252.512; RU 1978 1281

Traduzione1 Modifica degli allegati 6 e 9 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 2012

Allegato 6 Nota esplicativa 9.I.1 a) La nota esplicativa 9.I.1 a) è abrogata.

Allegato 9 parte prima Modificare la parte prima come segue:

«Parte prima Autorizzazione delle associazioni a rilasciare i libretti TIR e ad agire come garanti Condizioni e requisiti

1. Le condizioni e i requisiti che le associazioni devono rispettare per essere

autorizzate dalle Parti contraenti a rilasciare i libretti TIR e ad agire come garanti secondo quanto disposto nell’articolo 6 della Convenzione sono i seguenti: a) provata esistenza per almeno un anno come associazione stabilita sul territo- rio della Parte contraente in cui l’autorizzazione è rilasciata; b) prova di solida situazione finanziaria e di capacità organizzative che consen- tono all’associazione di adempiere agli obblighi previsti dalla Convenzione; c) assenza di gravi o reiterati reati contro la legislazione doganale o fiscale; d) istituzione di un accordo scritto o di un altro strumento giuridico fra l’asso- ciazione e le competenti autorità della Parte contraente sul cui territorio essa è stabilita, che comprenda l’assunzione da parte dell’associazione degli impegni indicati al paragrafo 3 del presente articolo.

1 Dal testo originale francese (RO 2012 6925).

2011-1735 6925

Convenzione TIR RU 2012

2. Una copia certificata dell’accordo scritto o di un altro strumento giuridico di cui al paragrafo 1 lettera d), ove necessario insieme a una traduzione certificata in inglese, francese o russo, è depositata presso la Commissione di controllo TIR. Le eventuali modifiche sono portate immediatamente all’attenzione della Commissione di controllo TIR.

3. Gli impegni dell’associazione sono:

i) conformarsi agli obblighi fissati nell’articolo 8 della Convenzione; ii) accettare l’importo massimo per libretto TIR determinato dalla Parte contra- ente che può essere richiesto all’associazione in base a quanto previsto all’articolo 8 paragrafo 3 della Convenzione; iii) verificare continuamente e, in particolare, prima della richiesta di autorizza- zione all’accesso di persone al regime TIR, l’adempimento delle condizioni e dei requisiti minimi da parte delle stesse, così come stabilito nella seconda parte del presente allegato; iv) prestare la propria garanzia per tutte le obbligazioni a suo carico nel Paese in cui è stabilita relative alle operazioni accompagnate dai libretti TIR rilasciati da essa stessa o da associazioni estere affiliate alla medesima organizzazione internazionale cui essa stessa è affiliata; v) coprire le proprie obbligazioni, con soddisfazione delle competenti autorità della Parte contraente sul territorio della quale è stabilita, presso una compa- gnia assicurativa, un gruppo di assicurazioni o un istituto finanziario. Il con- tratto o i contratti di assicurazione o garanzia finanziaria riguardano tutte le obbligazioni a suo carico concernenti le operazioni accompagnate da libretto TIR rilasciati da essa stessa e da associazioni estere affiliate alla medesima organizzazione internazionale cui essa stessa è affiliata. I termini di notifica dell’annullazione del(i) contratto(i) di assicurazione o garanzia finanziaria non sono inferiori a quelli per l’annullazione dell’accordo scritto o di un altro strumento giuridico di cui al paragrafo 1 let- tera d). Una copia certificata del(i) contratto(i) di assicurazione o garanzia finanziaria, nonché delle eventuali modifiche apportatevi, è depositata pres- so la Commissione di controllo TIR, inclusa una traduzione certificata, ove necessario, in inglese, francese o russo; vi) comunicare alla Commissione di controllo TIR, entro il 1° marzo di ogni anno, il prezzo di ciascun tipo di libretto TIR da essa rilasciato; vii) consentire alle autorità competenti di controllare tutti i registri e la contabi- lità relativi all’amministrazione del regime TIR; viii) accettare una procedura per l’efficiente soluzione delle controversie deri- vanti dall’uso improprio o fraudolento dei libretti TIR, se possibile senza adire i tribunali;

ix) conformarsi strettamente alle decisioni delle autorità competenti della Parte contraente sul territorio in cui essa è stabilita riguardo alla revoca dell’auto- rizzazione o all’esclusione di persone nel rispetto degli articoli 6 e 38 della Convenzione e della seconda parte del presente allegato;

Convenzione TIR RU 2012

x) acconsentire all’attuazione fedele di tutte le decisioni adottate dal Comitato di gestione e dalla Commissione di controllo TIR, nella misura in cui dette decisioni sono state accettate dalle competenti autorità della Parte contraente sul cui territorio l’associazione è stabilita. 4. Quando, conformemente alle procedure indicate all’articolo 11, un’associazione garante è invitata a pagare le somme di cui all’articolo 8 paragrafi 1 e 2, essa informa l’organizzazione internazionale del ricevimento di tale richiesta conforme- mente all’accordo scritto menzionato nella nota esplicativa 0.6.2bis-1 relativa all’arti- colo 6 paragrafo 2bis. 5. La Parte contraente sul cui territorio l’associazione è stabilita revoca l’autorizza- zione a rilasciare i libretti TIR e ad agire come garante in caso di non conformità alle presenti condizioni e requisiti. Se una Parte contraente decide di revocare l’autorizzazione, la decisione diviene esecutiva non prima di tre (3) mesi dalla data della revoca. 6. L’autorizzazione di un’associazione nei termini sopra stabiliti non pregiudica le responsabilità e gli obblighi dell’associazione previsti dalla Convenzione. 7. Le condizioni e i requisiti sopra stabiliti non pregiudicano le condizioni e i requi- siti ulteriori che le Parti contraenti possano voler prescrivere.»

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