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AS 2012 6929

Decisione n. 6/2011 del Consiglio recante modifica dell'Appendice 1 dell'Allegato P (Trasporti terrestri) della Convenzione della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS)

Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) Decisione n. 6/2011 del Consiglio recante modifica dell’Appendice 1 dell’Allegato P (Trasporti terrestri)

Adottata il 4 ottobre 2011 Entrata in vigore per la Svizzera il 4 ottobre 2011

Traduzione1 Il Consiglio, considerata la volontà dei Paesi membri di aggiornare regolarmente la Convenzione2 per tener conto degli sviluppi relativi all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo3 e agli Accordi bilaterali del 21 giugno 19994 tra la Confederazione Svizzera da una parte e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall’altra; considerato l’articolo 53 paragrafo 3 della Convenzione, che conferisce al Consiglio l’autorità di modificare le Appendici dell’Allegato P (Trasporti terrestri) della Con- venzione; considerata la raccomandazione, espressa dal Comitato dei Trasporti terrestri nel suo rapporto al Consiglio, di modificare l’Appendice 1 dell’Allegato P (Trasporti terre- stri) della Convenzione, decide:

1. L’Appendice 1 dell’Allegato P della Convenzione è modificata come segue:

a) Il testo della sezione 2 è sostituito dal seguente testo: «– Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8), modificato da ultimo dal regola- mento (CE) n. 68/2009 della Commissione del 23 gennaio 2009 (GU L 21 del 24.1.2009, pag. 3). Ai fini della Convenzione le disposizioni del regolamento sono modificate come segue: Il punto 1 (Dati visibili) del capitolo IV dell’allegato I B, relativo al lato anteriore della carta del conducente è modificato come segue: i) La tabella che figura come stampa di fondo della carta è completata come segue:

1 Dal testo originale inglese.

2 RS 0.632.31 3 FF 1992 VI 1

4 RS 0.142.112.681; 0.172.052.68; 0.740.72; 0.748.127.192.68; 0.916.026.81 e

0.946.526.81

2012-2842 6929

Conv. AELS. Dec. n. 6/2011 RU 2012

«IS Ökumannskort Eftirlitskort Verkstæðiskort Fyrirtækiskort» «FL Fahrerkarte Kontrollkarte Werkstattkarte Unternehmenskarte» «NO Sjåførkort Kontrollkort Verkstedkort Bedriftkort» Verkstadkort ii) La frase introduttiva concernente i segni distintivi è modificata come segue: «Il segno distintivo dello Stato membro che rilascia la carta, cer- chiato dall’ellisse menzionato nell’articolo 37 della Convenzione ONU dell’8 novembre 1968 sulla circolazione stradale, ha il medesimo sfondo della carta del conducente; i segni distintivi sono i seguenti:» iii) L’elenco dei segni distintivi è completato come segue: «IS Islanda FL Liechtenstein N Norvegia CH Svizzera». – Regolamento (CE) n. 484/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1° marzo 2002, che modifica il regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio al fine di istituire un attestato di conducente (GU L 76 del 19.3.2002, pag. 1). Ai fini della Convenzione, le disposizioni del regolamento sono modificate come segue: (a) È applicabile solo l’articolo 1. (b) Gli Stati membri esentano reciprocamente i cittadini degli altri Stati membri dall’obbligo di possedere un attestato di conducente. – Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l’applicazione dei rego- lamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio rela- tivi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio (GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 35). – Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione perio- dica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio (GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4). Ai fini della Convenzione, le disposizioni della direttiva sono modificate come segue: (a) All’articolo 9 va aggiunto il seguente paragrafo: «I conducenti di cui all’articolo 1 solitamente residenti e operanti nel Liechtenstein sono legittimati in via sussidiaria ad assolvere la forma- zione periodica di cui all’articolo 7 in Svizzera, Austria e Germania, qualora la formazione periodica offerta in questi Stati rispetti comple-

tamente le disposizioni della presente direttiva.»

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(b) Gli Stati membri possono rilasciare una carta di qualificazione del con- ducente in ottemperanza alle disposizioni di questa direttiva, modificate come segue: (i) Al punto 2 (c) dell’allegato II concernente la facciata 1 della carta, dopo la sigla del Regno Unito va aggiunto il seguente testo: «la sigla distintiva dello Stato membro che rilascia la carta cer- chiata dall’ellisse menzionato nell’articolo 37 della Convenzione ONU dell’8 novembre 1968 sulla circolazione stradale ha il mede- simo sfondo della carta; le sigle distintive sono le seguenti: IS: Islanda FL: Liechtenstein N: Norvegia CH: Svizzera» (ii) Per quanto concerne gli Stati membri che sono parti contraenti dell’Accordo sullo Spazio Economico Europeo, al punto 2 (e) dell’allegato II concernente la facciata 1 della carta, la dicitura «modello delle Comunità europee» va sostituita con la dicitura «modello SEE». (iii) Al punto 2 (e) dell’allegato II concernente la facciata 1 della carta, va aggiunto quanto segue: «atvinnuskírteini ökumanns yrkessjåførbevis/yrkessjåførprov» (iv) Il punto 2 (f) dell’allegato II concernente la facciata 1 della carta non si applica agli Stati membri che sono parti contraenti dell’Accordo sullo Spazio Economico Europeo. (v) Al punto 2 (b) dell’allegato II concernente la facciata 2 della carta, le parole «svedese e tedesco» vanno sostituite da «svedese, tede- sco, islandese e norvegese». (vi) Al punto 2 (b) dell’allegato II concernente la facciata 2 della carta, va aggiunto il seguente paragrafo: «Ogni riferimento alla lingua norvegese va inteso come riferi- mento sia al norvegese standard (‹yrkessjåførbevis›) sia al nuovo norvegese (‹yrkessjåførprov›).» – Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consi- glio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposi- zioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modi- fica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 1).» b) Il testo della sezione 3 è sostituito dal seguente testo: «– Regolamento (CE) n. 2411/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, relativo al riconoscimento intracomunitario del segno distintivo dello Stato membro di immatricolazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 299 del 10.11.1998, pag. 1).

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– Direttiva 91/542/CEE del Consiglio, del 1° ottobre 1991, che modifica la direttiva 88/77/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l’emis- sione di gas inquinanti prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli (GU L 295 del 25.10.1991, pag. 1). – Direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e l’impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità (GU L 57 del 23.2.1992, pag. 27), modifi- cata da ultimo dalla direttiva 2002/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002 (GU L 327 del 4.12.2002, pag. 8). – Direttiva 92/24/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa ai dispositivi di limitazione della velocità o sistemi analoghi di limitazione della velocità montati a bordo di talune categorie di veicoli a motore (GU L 129 del 14.5.1992, pag. 154). – Direttiva 92/97/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, che modi- fica la direttiva 70/157/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore (GU L 371 del 19.12.1992, pag. 1). – Direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni mas- sime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 febbraio 2002 (GU L 67 del 9.3.2002, pag. 47). – Direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2000, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli com- merciali circolanti nella Comunità (GU L 203 del 10.8.2000, pag. 1). – Direttiva 2003/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 aprile 2003, che modifica la direttiva 91/671/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate (GU L 115 del 9.5.2003, pag. 63). – Direttiva 2003/26/CE della Commissione, del 3 aprile 2003, che adegua al progresso tecnico la direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e

del Consiglio relativamente ai limitatori di velocità e alle emissioni di gas di scarico dei veicoli commerciali (GU L 90 dell’8.4.2003, pag. 37). – Direttiva 95/50/CE del Consiglio, del 6 ottobre 1995, sull’adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (GU L 249 del 17.10.1995, pag. 35), modificata da ultimo dalla direttiva 2004/112/CE della Commissione del 13 dicembre

2004 (GU L 367 del 14.12.2004, pag. 23).

– Direttiva 2009/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (rifusione) (GU L 141 del 6.6.2009, pag. 12).

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– Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13). Ai fini della Convenzione, le disposizioni della direttiva sono modificate come segue:

1. Trasporto su strada

Deroghe per la Svizzera ai sensi dell’articolo 6 paragrafo 2 lettera a) della direttiva 2008/68/CE del 24 settembre 2008 relativa al trasporto interno di merci pericolose

RO-a-CH-1 Oggetto: trasporto di combustibile diesel e gasolio per riscaldamento con numero ONU 1202 in container cisterna. Riferimento all’allegato I capo I.1 della presente direttiva: 1.1.3.6 e 6.8. Contenuto dell’allegato della direttiva: esenzioni relative alle quantità trasportate per unità di trasporto, norme relative alla costruzione di cisterne. Contenuto della normativa nazionale: container cisterna non costruiti ai sensi del punto 6.8 ma secondo la normativa nazionale, con una capacità pari o inferiore a 1210 l e che sono utilizzati per il trasporto di gasolio da riscaldamento o combusti- bile diesel con numero ONU 1202 possono beneficiare delle esenzioni di cui al punto 1.1.3.6 dell’ADR. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: appendice 1 punti 1.1.3.6.3 (b) e 6.14 dell’ordinanza sul trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621). Data di scadenza: 1° gennaio 2017.

RO-a-CH-2 Oggetto: esenzione dall’obbligo di detenere un documento di trasporto per determi- nate quantità di merci pericolose come specificato al punto 1.1.3.6 dell’ADR. Riferimento all’allegato I capo I.1 della presente direttiva: 1.1.3.6 e 5.4.1. Contenuto dell’allegato della direttiva: obbligo di documento di trasporto. Contenuto della normativa nazionale: il trasporto di container vuoti non puliti appar- tenenti alla categoria di trasporto 4 e di bombole di gas vuote o piene per apparecchi respiratori (per interventi di emergenza o come attrezzature per immersioni), in quantità non superiori ai limiti di cui al punto 1.1.3.6, non è soggetto all’obbligo di detenere un documento di trasporto di cui al punto 5.4.1. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: appendice 1 punto 1.1.3.6.3 c) dell’ordinanza sul trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621). Data di scadenza: 1° gennaio 2017.

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RO-a-CH-3 Oggetto: trasporto di cisterne vuote non pulite da parte di aziende che servono strutture di stoccaggio per liquidi pericolosi per l’acqua. Riferimento all’allegato I capo I.1 della presente direttiva: 6.5, 6.8, 8.2 e 9. Contenuto dell’allegato della direttiva: costruzione, equipaggiamento e ispezione di cisterne e veicoli; formazione dei conducenti. Contenuto della normativa nazionale: i veicoli e cisterne/container vuoti non puliti, utilizzati da imprese che forniscono assistenza a impianti di stoccaggio di liquidi pericolosi per l’acqua per contenere liquidi mentre le cisterne fisse sono sottoposte ad interventi di assistenza, non sono soggetti agli obblighi di costruzione, equipag- giamento e ispezione né agli obblighi in materia di etichettatura e marcatura con pannello arancione previste dall’ADR. Sono soggetti a obblighi speciali in materia di etichettatura e identificazione e non è obbligatorio che il conducente abbia seguito la formazione di cui al punto 8.2. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: appendice 1 punto 1.1.3.6.3.10 dell’ordinanza sul trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621). Data di scadenza: 1° gennaio 2017. Deroghe per la Svizzera ai sensi dell’articolo 6 paragrafo 2 lettera b) punto i) della direttiva 2008/68/CE del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose.

RO-bi-CH-1 Oggetto: trasporto di rifiuti domestici contenenti merci pericolose a impianti per lo smaltimento dei rifiuti. Riferimento all’allegato I capo I.1 della presente direttiva: 2, 4.1.10, 5.2 e 5.4. Contenuto dell’allegato della direttiva: classificazione, imballaggio combinato, etichettatura e indicazioni poste sull’imballaggio, documentazione. Contenuto della normativa nazionale: le norme contengono disposizioni relative alla classificazione semplificata di rifiuti domestici contenenti merci pericolose (dome- stiche) svolta da un esperto riconosciuto dall’autorità competente, all’uso di reci- pienti adeguati e alla formazione del conducente. I rifiuti domestici che non possono essere classificati dall’esperto possono essere trasportati presso un centro di tratta- mento in piccole quantità identificate per imballaggio e unità di trasporto. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: appendice 1 punto 1.1.3.7 dell’ordi- nanza sul trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621). Commenti: queste norme si applicano solo al trasporto di rifiuti domestici contenenti merci pericolose tra i siti pubblici per il trattamento e gli impianti per lo smaltimento dei rifiuti. Data di scadenza: 1° gennaio 2017.

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RO-bi-CH-2 Oggetto: trasporto per la restituzione di fuochi d’artificio Riferimento all’allegato I capo I.1 della presente direttiva: 2.1.2 e 5.4. Contenuto dell’allegato della direttiva: classificazione e documentazione. Contenuto della normativa nazionale: allo scopo di facilitare il trasporto per la restituzione di fuochi d’artificio con numeri ONU 0335, 0336 e 0337 dai dettaglianti ai fornitori, sono previste esenzioni relative all’indicazione della massa netta e della classificazione del prodotto sul documento di trasporto. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: appendice 1 punto 1.1.3.8 dell’ordi- nanza sul trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621). Commenti: il controllo dettagliato del contenuto esatto di ogni elemento invenduto in ogni confezione è praticamente impossibile per i prodotti destinati alla vendita al dettaglio. Data di scadenza: 1° gennaio 2017.

RO-bi-CH-3 Oggetto: certificato di formazione ADR per i viaggi compiuti al fine di trasportare veicoli guasti, di svolgere riparazioni, di acquisire esperienza nella guida di cisterne/ container e per i viaggi compiuti su veicoli cisterna da esperti responsabili dell’esame del veicolo in questione. Riferimento all’allegato I capo I.1 della presente direttiva: 8.2.1. Contenuto dell’allegato della direttiva: i conducenti dei veicoli devono seguire appositi corsi di formazione. Contenuto della normativa nazionale: la formazione e i certificati ADR non sono richiesti nel caso di viaggi finalizzati a trasportare veicoli guasti o per eseguire prove relative alle riparazioni, viaggi effettuati su veicoli cisterna per acquisire esperienza in questo campo e viaggi compiuti da esperti responsabili dell’esame del veicolo cisterna. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: istruzioni del 30 settembre 2008 del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e della comunica- zione (DATEC) sul trasporto su strada di merci pericolose. Commenti: in alcuni casi i veicoli guasti o sottoposti a riparazioni e i veicoli cisterna che vengono preparati per un’ispezione tecnica o sottoposti a controlli durante tale ispezione contengono ancora merci pericolose. Le disposizioni di cui ai punti 1.3. e 8.2.3 rimangono di applicazione. Data di scadenza: 1° gennaio 2017.

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2. Trasporto ferroviario

Deroghe per la Svizzera ai sensi dell’articolo 6 paragrafo 2 lettera a) della direttiva 2008/68/CE del 24 settembre 2008 relativa al trasporto interno di merci pericolose

RA-a-CH-1 Oggetto: trasporto di combustibile diesel e gasolio per riscaldamento con numero ONU 1202 in container cisterna. Riferimento all’allegato II capo II.1 della presente direttiva: 6.8. Contenuto dell’allegato della direttiva: norme relative alla costruzione delle cisterne. Contenuto della normativa nazionale: sono autorizzati i container cisterna non costruiti ai sensi del punto 6.8 ma secondo la normativa nazionale, con una capacità pari o inferiore a 1210 l e che sono utilizzati per il trasporto di gasolio da riscalda- mento o combustibile diesel con numero ONU 1202. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: allegato all’ordinanza del DATEC del 3 dicembre 1996 relativa al trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune (RSD; RS 742.401.6) e appendice 1 capitolo 6.14 dell’ordinanza relativa al trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621). Data di scadenza: 1° gennaio 2017.

RA-a-CH-2 Oggetto: obbligo di documento di trasporto. Riferimento all’allegato II capo II.1 della presente direttiva: 5.4.1.1.1. Contenuto dell’allegato della direttiva: informazioni di carattere generale richieste nel documento di trasporto. Contenuto della normativa nazionale: uso di un termine collettivo nel documento di trasporto e di un elenco allegato contenente le informazioni obbligatorie come stabilito sopra. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: allegato all’ordinanza del DATEC del 3 dicembre 1996 relativa al trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune (RSD; RS 742.401.6). Data di scadenza: 1° gennaio 2017.» c) Il testo della sezione 5 è sostituito dal seguente testo: «– Direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della Rete stradale transeuropea (GU L 167 del 30.4.2004, pag. 39).»

2. Le presenti modifiche entrano in vigore con effetto immediato.

3. Il Segretario generale dell’Associazione europea di libero scambio è incaricato di depositare il testo della presente decisione presso il Depositario.

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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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