AS 2012 6939
Decreto federale che completa la Convenzione tra la Svizzera e l'Austria per evitare la doppia imposizione
Decreto federale che completa la Convenzione tra la Svizzera e l’Austria per evitare la doppia imposizione
del 23 dicembre 2011
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1 (Cost.); visto il messaggio del Consiglio federale del 6 aprile 20112, decreta:
Art. 1
1 A complemento della Convenzione del 30 gennaio 19743 tra la Confederazione
Svizzera e la Repubblica d’Austria intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza, il Dipartimento federale delle finanze è autorizzato a convenire con l’Austria, nella forma appropriata, la seguente regolamentazione concernente lo scambio di informazioni in ambito fiscale: Il riferimento alle informazioni «verosimilmente pertinenti» ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscri- minata di informazioni («fishing expedition») o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosi- mile. Sebbene le informazioni da fornire nella richiesta di assistenza amministrativa costituiscano importanti requisiti procedurali volti a impedire la «fishing expedi- tion», esse non devono essere interpretate in modo da ostacolare uno scambio effet- tivo di informazioni.
2 La Svizzera accoglie una richiesta di assistenza amministrativa fondata su una
Convenzione di doppia imposizione contenente una regolamentazione secondo il capoverso 1 se è stabilito che non si tratta di una «fishing expedition» e se l’Austria: a. identifica il contribuente, fermo restando che questa identificazione può essere effettuata anche in altro modo che indicandone il nome e l’indirizzo; e b. indica, sempre che le siano noti, il nome e l’indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste. 3 L’Amministrazione federale delle contribuzioni è autorizzata ad adoperarsi per il riconoscimento reciproco dell’interpretazione presentata nel capoverso 2.
RS 672.916.30
2011-0485 6939
Convenzione con l’Austria per evitare la doppia imposizione. DF RU 2012
4 Nell’applicazione di quanto disposto nel capoverso 2 lettera b, la Svizzera, quale Stato richiesto, bada che i principi di proporzionalità e di praticabilità siano rispet- tati.
Art. 2 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).
Consiglio degli Stati, 23 dicembre 2011 Consiglio nazionale, 23 dicembre 2011 Il presidente: Hans Altherr Il presidente: Hansjörg Walter Il segretario: Philippe Schwab Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Referendum Il termine di referendum per il presente decreto è decorso infruttuosamente il 13 aprile 2012.4
11 dicembre 2012 Cancelleria federale
4 FF 2012 163
6940