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AS 2012 6943

Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa

Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA)

Modifica del 30 novembre 2012

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I Gli allegati 1 e 2 del’ordinanza del 24 ottobre 20071 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa sono sostituiti dalla versione qui annessa.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.

30 novembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 142.201

2012-1614 6943

Ammissione, soggiorno e attività lucrativa RU 2012

Allegato 1 (art. 19 e 19a)

Contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata

1. I contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per le persone di cui

all’articolo 19 sono stabiliti complessivamente a 5000: a. Contingente a disposizione dei Cantoni: 2500 Zurigo 504 Sciaffusa 24 Berna 314 Appenzello Esterno 14 Lucerna 110 Appenzello Interno 4 Uri 9 San Gallo 153 Svitto 36 Grigioni 63 Obvaldo 10 Argovia 170 Nidvaldo 11 Turgovia 64 Glarona 11 Ticino 113 Zugo 46 Vaud 197 Friburgo 64 Vallese 82 Soletta 74 Neuchâtel 56 Basilea Città 104 Ginevra 166 Basilea Campagna 79 Giura 22 b. Contingente a disposizione della Confederazione: 2500

2. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013.

3. I contingenti liberati in virtù della modifica del 23 novembre 20112 della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono computati sul contingente della Confederazione (n. 1 lett. b).

4. I contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per le persone di cui

all’articolo 19a sono stabiliti complessivamente a 3000: 1° gennaio–31 marzo 1° aprile–30 giugno 1° luglio–30 settembre 1° ottobre–31 dicembre

750 750 750 750

5. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 e sono liberati trimestralmente. 6. I contingenti liberati in virtù della modifica del 23 novembre 2011 della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono riportati sul primo trimestre dell’anno successivo.

2 RU 2011 5855

6944

Ammissione, soggiorno e attività lucrativa RU 2012

Allegato 2 (art. 20 e 20a)

Contingenti dei permessi di dimora

1. I contingenti dei permessi di dimora per le persone di cui all’articolo 20 sono stabiliti complessivamente a 3500: a. Contingente a disposizione dei Cantoni: 1750 Zurigo 353 Sciaffusa 17 Berna 220 Appenzello Esterno 10 Lucerna 77 Appenzello Interno 3 Uri 6 San Gallo 107 Svitto 25 Grigioni 44 Obvaldo 7 Argovia 119 Nidvaldo 8 Turgovia 45 Glarona 8 Ticino 79 Zugo 32 Vaud 138 Friburgo 45 Vallese 57 Soletta 52 Neuchâtel 39 Basilea Città 73 Ginevra 116 Basilea Campagna 55 Giura 15 b. Contingente a disposizione della Confederazione: 1750

2. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013.

3. I contingenti liberati in virtù della modifica del 23 novembre 20113 della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono computati sul contingente della Confederazione (n. 1 lett. b). 4. I contingenti dei permessi di dimora per le persone di cui all’articolo 20a sono stabiliti complessivamente a 500: 1° gennaio–31 marzo 1° aprile–30 giugno 1° luglio–30 settembre 1° ottobre–31 dicembre

125 125 125 125

5. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 e sono liberati trimestralmente. 6. I contingenti liberati in virtù della modifica del 23 novembre 2011 della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono riportati sul primo trimestre dell’anno successivo.

3 RU 2011 5855

6945

Ammissione, soggiorno e attività lucrativa RU 2012

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