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Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>

Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2

del 23 dicembre 2011

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 74 e 89 della Costituzione federale1; visti i messaggi del Consiglio federale del 26 agosto 20092 e del 20 gennaio 20103, decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo 1 La presente legge si prefigge di ridurre le emissioni di gas serra, in particolare le emissioni di CO2 derivanti dall’utilizzazione energetica di agenti energetici fossili (combustibili e carburanti), per contribuire a limitare l’aumento della temperatura globale a meno di due gradi centigradi.

2 Il Consiglio federale designa i gas serra.

Art. 2 Definizioni 1 I combustibili sono agenti energetici fossili impiegati per la produzione di calore e di luce, per la produzione di energia elettrica in impianti termici o per il funziona- mento di impianti di cogenerazione forza-calore. 2 I carburanti sono agenti energetici fossili impiegati nei motori a combustione per la produzione di energia. 3 I diritti di emissione sono diritti negoziabili per l’emissione di gas serra che ven- gono assegnati dalla Confederazione o da Stati che dispongono di sistemi di scambio di quote di emissioni riconosciuti dal Consiglio federale. 4 I certificati di riduzione delle emissioni sono attestati negoziabili, riconosciuti a livello internazionale, per le riduzioni delle emissioni conseguite all’estero.

RS 641.71

2009-1310 6989

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Art. 3 Obiettivo di riduzione 1 Entro il 2020 le emissioni di gas serra in Svizzera devono essere ridotte global- mente del 20 per cento rispetto al 1990. Il Consiglio federale può stabilire obiettivi intermedi settoriali. 2 Il Consiglio federale può fissare l’obiettivo di riduzione al 40 per cento conforme- mente alle convenzioni internazionali. Il 75 per cento al massimo di queste riduzioni supplementari delle emissioni di gas serra può essere conseguito con provvedimenti realizzati all’estero. 3 La quantità totale delle emissioni di gas serra è calcolata in funzione dei gas serra emessi in Svizzera. Le emissioni derivanti dai carburanti per aerei utilizzati nei voli internazionali non sono considerate. 4 Il Consiglio federale può fissare obiettivi di riduzione per singoli settori economici d’intesa con le cerchie interessate. 5 Il Consiglio federale sottopone per tempo all’Assemblea federale proposte relative agli obiettivi di riduzione da attuare dopo il 2020. Consulta dapprima le cerchie interessate.

Art. 4 Mezzi 1 L’obiettivo di riduzione dev’essere raggiunto in primo luogo con i provvedimenti previsti dalla presente legge.

2 Al raggiungimento dell’obiettivo di riduzione concorrono anche provvedimenti

stabiliti in altre legislazioni che riducono le emissioni di gas serra, segnatamente nei settori dell’ambiente, dell’energia, dell’agricoltura, dell’economia forestale e del legno, del traffico stradale e dell’imposizione degli oli minerali, nonché provvedi- menti volontari.

3 Sono provvedimenti volontari segnatamente anche le dichiarazioni in base alle

quali i consumatori di combustibili e di carburanti fossili si impegnano volontaria- mente a limitare le emissioni di CO2. 4 Il Consiglio federale può incaricare organizzazioni idonee del sostegno e dell’ese- cuzione di provvedimenti volontari.

Art. 5 Computo delle riduzioni delle emissioni conseguite all’estero Nel calcolo delle emissioni conformemente alla presente legge, il Consiglio federale può tener conto in misura adeguata delle riduzioni delle emissioni di gas serra con- seguite all’estero.

Art. 6 Requisiti di qualità applicabili alle riduzioni delle emissioni conseguite all’estero 1 Il Consiglio federale stabilisce requisiti di qualità per i provvedimenti realizzati all’estero volti a ridurre le emissioni di gas serra. I provvedimenti che non soddisfa- no tali requisiti non sono considerati quali riduzioni di emissioni.

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2 I requisiti di qualità devono in particolare soddisfare i seguenti criteri di qualità:

a. le riduzioni possono essere computate solo se la loro realizzazione non sa- rebbe stata possibile senza il sostegno della Svizzera; b. le riduzioni conseguite nei Paesi poco sviluppati devono contribuire allo sviluppo sostenibile sul posto e non devono avere conseguenze negative sul piano sociale ed ecologico.

Art. 7 Attestati per le riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera 1 Il Consiglio federale o il dipartimento competente rilascia attestati per le riduzioni delle emissioni di gas serra conseguite volontariamente in Svizzera. 2 Il Consiglio federale stabilisce in che misura tali attestati sono equiparati a diritti di emissione o a certificati di riduzione delle emissioni.

Art. 8 Coordinamento dei provvedimenti di adattamento 1 La Confederazione coordina i provvedimenti volti a evitare e a far fronte ai danni alle persone o ai beni di considerevole valore che possono risultare dall’aumento della concentrazione di gas serra nell’atmosfera. 2 Provvede a elaborare e ad acquisire i dati di base necessari per prendere questi provvedimenti.

Capitolo 2: Provvedimenti tecnici per ridurre le emissioni di CO2 Sezione 1: Per gli edifici

Art. 9 1 I Cantoni provvedono affinché le emissioni di CO2 prodotte dagli edifici riscaldati con agenti energetici fossili siano ridotte conformemente agli obiettivi. A tal fine emanano standard edilizi per le nuove e le vecchie costruzioni sulla base dello stato attuale della tecnica.

2 I Cantoni riferiscono ogni anno alla Confederazione sui provvedimenti presi.

Sezione 2: Per le autovetture

Art. 10 Principio 1 Le emissioni di CO2 delle automobili immatricolate per la prima volta (automobili) devono essere ridotte a una media di 130 g di CO2/km entro la fine del 2015.

2 Il Consiglio federale presenta all’Assemblea federale un rapporto sul grado di

raggiungimento dell’obiettivo di cui al capoverso 1, la prima volta nel 2016 e suc- cessivamente ogni tre anni.

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3 Sottopone per tempo all’Assemblea federale proposte per un’ulteriore riduzione

delle emissioni di CO2 delle automobili da attuare dopo il 2015. Al riguardo tiene conto delle norme dell’Unione europea.

Art. 11 Obiettivo individuale 1 Il Consiglio federale stabilisce un metodo di calcolo che consente di attribuire a ogni importatore e a ogni costruttore un obiettivo individuale relativo alle emissioni medie di CO2 delle automobili importate o fabbricate in Svizzera. Il calcolo si basa sulle automobili dell’importatore o del costruttore immatricolate per la prima volta durante l’anno corrispondente (parco auto). 2 Per stabilire il metodo di calcolo, il Consiglio federale considera in particolare:

a. le caratteristiche delle automobili importate o fabbricate in Svizzera, quali il peso a vuoto, il piano di appoggio o le innovazioni ecologiche; b. le norme dell’Unione europea. 3 Gli importatori e i costruttori possono costituirsi in raggruppamenti di emissioni. In tal caso è calcolato l’obiettivo individuale per il parco auto del raggruppamento. 4 Per gli importatori e i costruttori che importano o fabbricano meno di 50 auto- mobili all’anno, l’obiettivo individuale è stabilito per ogni singola automobile in base al metodo di calcolo di cui al capoverso 1.

Art. 12 Calcolo dell’obiettivo individuale e delle emissioni medie di CO2 1 Alla fine di ogni anno, l’Ufficio federale dell’energia calcola per ogni importatore, costruttore o raggruppamento di emissioni: a. l’obiettivo individuale di cui all’articolo 11 capoverso 1; b. le emissioni medie di CO2 del parco auto corrispondente. 2 Il Consiglio federale stabilisce le informazioni che gli importatori o i costruttori di automobili che non dispongono dell’approvazione del tipo devono fornire per i calcoli di cui al capoverso 1. Se le informazioni non sono fornite entro il termine fissato, può stabilire che il calcolo di cui al capoverso 1 lettera b si basi su un livello di emissioni forfettario. 3 Per gli anni 2013 e 2014, il calcolo delle emissioni medie di CO2 si basa sulle seguenti quote del parco auto con le emissioni di CO2 più basse: a. per il 2013: 75 per cento; b. per il 2014: 80 per cento. 4 Il Consiglio federale può stabilire in che misura le automobili con emissioni di CO2 molto basse siano da considerare in modo particolare nel calcolo di cui al capoverso 1 lettera b.

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Art. 13 Sanzione in caso di superamento dell’obiettivo individuale 1 Se le emissioni medie di CO2 del parco auto di un importatore, di un costruttore o di un raggruppamento di emissioni superano l’obiettivo individuale, l’importatore, il costruttore o il raggruppamento versa alla Confederazione i seguenti importi per ogni automobile immatricolata per la prima volta durante l’anno civile corrispon- dente: a. per gli anni 2013–2018:

1. per il primo grammo di CO2/km in eccesso: 7.50 franchi,

2. per il secondo grammo di CO2/km in eccesso: 22.50 franchi,

3. per il terzo grammo di CO2/km in eccesso: 37.50 franchi,

4. per il quarto e ogni ulteriore grammo di CO2/km in eccesso:

142.50 franchi;

b. a partire dal 1° gennaio 2019, per ogni grammo di CO2/km in eccesso:

142.50 franchi.

2 Per gli importatori e i costruttori che importano o fabbricano meno di 50 auto- mobili all’anno, gli importi di cui al capoverso 1 sono applicabili a ogni singola automobile. Per gli anni 2013 e 2014, gli importi sono moltiplicati per le percentuali di cui all’articolo 12 capoverso 3.

3 I membri dei raggruppamenti di emissioni rispondono in solido.

4 Per il rimanente, gli articoli 10 e 11 della legge federale del 21 giugno 19964 sull’imposizione degli oli minerali si applicano per analogia. 5 Nel caso in cui la sanzione fosse stabilita in base alle emissioni di CO2 della singo- la automobile, il Consiglio federale può prevedere l’obbligo di indicare nella docu- mentazione di vendita delle automobili l’importo da pagare conformemente ai capoversi 1 e 2.

Capitolo 3: Pozzi di carbonio

Art. 14 Il legno utilizzato come materiale edile può essere computato quale pozzo di car- bonio.

4 RS 641.61

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Capitolo 4: Scambio di quote di emissioni e compensazione Sezione 1: Sistema di scambio di quote di emissioni

Art. 15 Partecipazione su richiesta 1 Le imprese di determinati settori economici che gestiscono impianti con emissioni di gas serra elevate o medie possono partecipare, su richiesta, al sistema di scambio di quote di emissioni (SSQE).

2 Queste imprese devono consegnare annualmente alla Confederazione diritti di

emissione o certificati di riduzione delle emissioni in misura corrispondente alle emissioni prodotte da tali impianti. Il Consiglio federale stabilisce la quota di certifi- cati di riduzione delle emissioni che può essere consegnata. Al riguardo, tiene conto delle normative internazionali paragonabili.

3 Il Consiglio federale designa i settori economici e al riguardo considera:

a. come interagiscono l’aggravio dovuto alla tassa sul CO2 e il valore aggiunto del settore economico in questione; b. in che misura la tassa sul CO2 pregiudica la competitività internazionale del settore economico in questione.

Art. 16 Obbligo di partecipazione 1 Il Consiglio federale può obbligare le imprese di determinate categorie che gestis- cono impianti con elevate emissioni di gas serra a partecipare al sistema di scambio di quote di emissioni.

2 Queste imprese devono consegnare annualmente alla Confederazione diritti di

emissione o certificati di riduzione delle emissioni in misura corrispondente alle emissioni prodotte da tali impianti.

3 Il Consiglio federale stabilisce le categorie di imprese.

Art. 17 Esenzione dalla tassa sul CO2 Alle imprese di cui agli articoli 15 e 16 (imprese SSQE) viene restituita la tassa sul CO2 applicata ai combustibili.

Art. 18 Determinazione della quantità di diritti di emissione 1 Il Consiglio federale stabilisce anticipatamente la quantità di diritti di emissione disponibili ogni anno fino al 2020. Al riguardo tiene conto dell’obiettivo di ridu- zione di cui all’articolo 3. 2 Il Consiglio federale riserva ogni anno una quantità adeguata di diritti di emissione ai nuovi operatori del mercato.

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Art. 19 Assegnazione di diritti di emissione

1 I diritti di emissione sono assegnati annualmente.

2 Sono assegnati a titolo gratuito se sono necessari per la gestione efficiente dei gas serra da parte delle imprese SSQE. I rimanenti diritti di emissione sono messi al- l’asta. 3 Il Consiglio federale disciplina i dettagli e al riguardo tiene conto delle normative internazionali paragonabili.

Art. 20 Rapporto Le imprese SSQE presentano ogni anno alla Confederazione un rapporto sulle emis- sioni di gas serra che producono.

Art. 21 Sanzione in caso di mancata consegna di diritti di emissione e di certificati di riduzione delle emissioni

1 Le imprese SSQE devono versare alla Confederazione un importo di 125 franchi

per tonnellata di equivalenti di CO2 (CO2eq) per le emissioni che non sono coperte né da diritti di emissione né, per quanto siano ammessi, da certificati di riduzione delle emissioni. 2 I diritti di emissione o i certificati di riduzione delle emissioni mancanti devono essere consegnati alla Confederazione l’anno successivo.

Sezione 2: Compensazione per le centrali termiche a combustibili fossili

Art. 22 Principio 1 Le centrali termiche a combustibili fossili (centrali) possono essere costruite e gestite unicamente se i gestori si impegnano nei confronti della Confederazione a: a. compensare integralmente le emissioni di CO2 prodotte; e b. gestire la centrale secondo lo stato attuale della tecnica; il Consiglio federale fissa il rendimento complessivo minimo da garantire. 2 Con i certificati di riduzione delle emissioni può essere compensato al massimo il

50 per cento delle emissioni di CO2.

3 Il Consiglio federale può computare quali misure di compensazione gli investimen- ti in energie rinnovabili effettuati in Svizzera. 4 Per centrali si intendono gli impianti che producono solo energia elettrica o con- temporaneamente anche energia termica da agenti energetici fossili. Gli impianti della seconda categoria sono presi in considerazione se: a. sono concepiti essenzialmente per produrre corrente elettrica; o b. sono concepiti essenzialmente per produrre calore e hanno una potenza complessiva superiore a 100 megawatt.

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Art. 23 Contratto di compensazione 1 I dettagli dell’impegno di cui all’articolo 22 sono definiti in un contratto concluso tra il gestore della centrale e la Confederazione. 2 Il contratto non può essere rivisto durante la procedura di autorizzazione delle centrali.

Art. 24 Pena convenzionale in caso di non rispetto dell’impegno assunto

1 Chiunque non rispetta il proprio impegno di compensazione, versa alla Confede-

razione una pena convenzionale stabilita nel contratto. 2 L’importo della pena convenzionale è stabilito in base ai costi stimati delle presta- zioni compensatorie non fornite.

Art. 25 Esenzione dalla tassa sul CO2 Alle centrali viene restituita la tassa sul CO2 applicata ai combustibili.

Sezione 3: Compensazione per i carburanti

Art. 26 Principio

1 Chiunque immette carburanti in consumo conformemente alla legge federale del

21 giugno 19965 sull’imposizione degli oli minerali deve compensare una parte delle emissioni di CO2 derivanti dall’utilizzazione energetica dei carburanti. 2 Dopo aver sentito il settore interessato, il Consiglio federale fissa l’aliquota di compensazione tra il 5 e il 40 per cento in funzione del raggiungimento dell’obiet- tivo di riduzione di cui all’articolo 3 e stabilisce la quota delle misure di compen- sazione che deve essere realizzata in Svizzera.

3 L’aumento ammissibile applicato ai carburanti ammonta al massimo a 5 centesimi

per litro. 4 Il Consiglio federale può escludere dall’obbligo di compensazione l’immissione in consumo di piccole quantità di carburanti.

Art. 27 Obbligo di compensazione Sottostanno all’obbligo di compensazione le persone assoggettate all’obbligo di pagare l’imposta secondo la legge federale del 21 giugno 19966 sull’imposizione degli oli minerali. Tali persone possono costituirsi in raggruppamenti di compen- sazione.

5 RS 641.61 6 RS 641.61

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Art. 28 Sanzione in caso di mancata compensazione

1 Chiunque non adempie il proprio obbligo di compensazione deve versare alla

Confederazione un importo di 160 franchi per tonnellata di CO2 non compensata. 2 I certificati di riduzione delle emissioni mancanti devono essere consegnati alla Confederazione l’anno successivo.

Capitolo 5: Tassa sul CO2

Art. 29 Tassa sul CO2 applicata ai combustibili 1 La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l’estrazione e l’im- portazione di combustibili. 2 L’aliquota della tassa ammonta a 36 franchi per tonnellata di CO2. Il Consiglio federale la può aumentare al massimo a 120 franchi se gli obiettivi intermedi relativi ai combustibili di cui all’articolo 3 non sono raggiunti.

Art. 30 Assoggettamento alla tassa Sono assoggettati: a. alla tassa sul carbone: le persone assoggettate all’obbligo di dichiarazione all’atto dell’importazione conformemente alla legge federale del 18 marzo

20057 sulle dogane, nonché gli estrattori e i produttori in Svizzera;

b. alla tassa sugli altri agenti energetici fossili: le persone assoggettate all’ob- bligo di pagare l’imposta conformemente alla legge federale del 21 giugno

19968 sull’imposizione degli oli minerali.

Art. 31 Restituzione della tassa sul CO2

1 Viene restituita su richiesta:

a. la tassa sul CO2 applicata ai combustibili e ai carburanti, a chi può dimostra- re di non aver utilizzato i combustibili o i carburanti a scopo energetico; b. la tassa sul CO2 applicata ai combustibili, alle imprese di determinati settori economici, a condizione che si impegnino nei confronti della Confedera- zione a ridurre le emissioni di gas serra in una determinata misura entro il 2020, presentando ogni anno un rapporto in materia.

2 Il Consiglio federale designa i settori economici e al riguardo considera:

a. come interagiscono l’aggravio dovuto alla tassa sul CO2 e il valore aggiunto del settore economico in questione; b. in che misura la tassa sul CO2 pregiudica la competitività internazionale del settore economico in questione.

7 RS 631.0 8 RS 641.61

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3 La portata dell’impegno di riduzione delle emissioni di gas serra si basa in parti- colare: a. sulla media delle emissioni di gas serra ammesse nel periodo 2008–2012; b. sull’obiettivo di riduzione di cui all’articolo 3. 4 Il Consiglio federale stabilisce in che misura le imprese possono adempiere il loro impegno mediante la consegna di certificati di riduzione delle emissioni. 5 Su domanda di un’impresa, la Confederazione può tenere conto anche delle riduzi- oni di emissioni realizzate al di fuori dei propri impianti di produzione grazie a miglioramenti dei prodotti.

6 Il Consiglio federale può escludere la restituzione se essa comporta un onere

sproporzionato rispetto al suo importo.

Art. 32 Sanzione in caso di non rispetto dell’impegno assunto 1 Le imprese di cui all’articolo 31 capoverso 1 lettera b che non rispettano l’impegno assunto nei confronti della Confederazione versano a quest’ultima un importo di

125 franchi per tonnellata di CO2eq emessa in eccesso.

2 Per le tonnellate di CO2eq emesse in eccesso i corrispondenti certificati di ridu- zione delle emissioni devono essere consegnati alla Confederazione l’anno succes- sivo.

Art. 33 Procedura 1 Alla riscossione e alla restituzione della tassa sul CO2 si applicano le disposizioni procedurali della legislazione sull’imposizione degli oli minerali. È fatto salvo il capoverso 2. 2 All’importazione e all’esportazione di carbone si applicano le disposizioni proce- durali della legislazione doganale.

Capitolo 6: Utilizzazione dei proventi

Art. 34 Riduzione delle emissioni di CO2 degli edifici 1 Un terzo dei proventi della tassa sul CO2, ma al massimo 300 milioni di franchi all’anno, sono utilizzati per provvedimenti di riduzione delle emissioni di CO2 degli edifici. Entro tale limite la Confederazione accorda ai Cantoni aiuti finanziari globali per: a. il risanamento energetico di edifici riscaldati esistenti; b. la promozione delle energie rinnovabili, del recupero del calore residuo e della tecnica degli edifici per un importo massimo pari a un terzo dei pro- venti annuali a destinazione vincolata della tassa.

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2 La Confederazione accorda aiuti finanziari:

a. per i provvedimenti di cui al capoverso 1 lettera a: sulla base di un accordo programmatico con i Cantoni che garantiscono un’attuazione armonizzata; b. per i provvedimenti di cui al capoverso 1 lettera b: nell’ambito di contributi globali secondo l’articolo 15 della legge del 26 giugno 19989 sull’energia.

3 L’importo degli aiuti finanziari dipende dall’efficacia dei provvedimenti.

4 Gli aiuti finanziari sono accordati ai Cantoni sino alla fine del 2019. Nel 2015 il Consiglio federale riferisce all’Assemblea federale sull’efficacia degli aiuti finan- ziari.

Art. 35 Promozione delle tecnologie atte a ridurre i gas serra

1 Un importo annuo massimo di 25 milioni di franchi dei proventi della tassa sul

CO2 è versato al fondo di tecnologia per il finanziamento di fideiussioni. 2 Il fondo di tecnologia di cui al capoverso 1 è amministrato dal Dipartimento fede- rale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni.

3 Con i mezzi del fondo di tecnologia la Confederazione fornisce la garanzia per

mutui alle imprese se queste ultime li utilizzano per sviluppare e commercializzare gli impianti e le procedure atte a: a. ridurre le emissioni di gas serra; b. permettere l’impiego di energie rinnovabili; o c. promuovere l’uso parsimonioso delle risorse naturali.

4 Le fideiussioni sono accordate per una durata di dieci anni al massimo.

Art. 36 Distribuzione alla popolazione e all’economia 1 I proventi residui della tassa sul CO2 sono distribuiti alla popolazione e all’econo- mia in funzione degli importi versati. 2 La quota spettante alla popolazione è suddivisa in misura uguale fra tutte le per- sone fisiche. Il Consiglio federale disciplina le modalità e la procedura di distribuzi- one. Può incaricare della distribuzione i Cantoni, enti di diritto pubblico o privati, contro adeguato indennizzo. 3 La quota spettante all’economia è versata ai datori di lavoro in funzione della massa salariale determinante dei dipendenti (art. 5 della LF del 20 dic. 194610 sul- l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti) per il tramite delle casse di com- pensazione AVS. Queste ultime vengono adeguatamente indennizzate.

9 RS 730.0 10 RS 831.10

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Art. 37 Versamento dei proventi della sanzione I proventi della sanzione di cui all’articolo 13 sono versati al fondo infrastrutturale.

Art. 38 Calcolo dei proventi I proventi sono calcolati in base agli introiti, inclusi gli interessi e dedotti i costi di esecuzione.

Capitolo 7: Esecuzione e promozione

Art. 39 Esecuzione 1 Il Consiglio federale esegue la presente legge ed emana le disposizioni di esecu- zione. Prima di emanarle, consulta i Cantoni e le cerchie interessate. 2 Per determinati compiti esso può far capo ai Cantoni o a organizzazioni private.

3 Il Consiglio federale disciplina la procedura per infliggere le sanzioni.

4 L’Ufficio federale dell’ambiente è competente per valutare le questioni in materia di protezione del clima.

Art. 40 Valutazione

1 Il Consiglio federale verifica periodicamente:

a. l’efficacia dei provvedimenti presi conformemente alla presente legge; b. la necessità di adottare provvedimenti supplementari. 2 Al riguardo tiene conto anche dei fattori che hanno un’incidenza sul clima come l’incremento demografico, la crescita economica e l’aumento del traffico.

3 Per la valutazione il Consiglio federale si basa su rilevazioni statistiche.

4 Riferisce regolarmente all’Assemblea federale.

Art. 41 Formazione e perfezionamento 1 La Confederazione promuove, in collaborazione con i Cantoni, la formazione e il perfezionamento delle persone incaricate di compiti previsti dalla presente legge. 2 Le autorità informano il pubblico sui provvedimenti preventivi presi nell'ambito della protezione del clima e prestano consulenza ai Comuni, alle imprese e ai con- sumatori sui provvedimenti atti a ridurre le emissioni di CO2.

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Capitolo 8: Disposizioni penali

Art. 42 Sottrazione della tassa sul CO2 1 Chiunque intenzionalmente procura a sé stesso o a terzi un profitto fiscale illecito, segnatamente sottrae la tassa o ottiene illecitamente un’esenzione, un abbuono o una restituzione della tassa, è punito con la multa sino al triplo del valore del profitto illecito.

2 Il tentativo e la complicità sono punibili.

3 Chiunque, per negligenza, ottiene per sé stesso o per terzi un profitto fiscale ille- cito, è punito con la multa sino al valore del profitto illecito.

Art. 43 Messa in pericolo della tassa sul CO2

1 È punito con la multa, sempre che per il fatto non sia comminata una pena più

severa prevista da un’altra disposizione, chiunque intenzionalmente o per negli- genza: a. in violazione della legge, non si annuncia come assoggettato alla tassa; b. non tiene, non stabilisce, non conserva o non presenta correttamente i libri di commercio, i giustificativi, le carte d’affari e altre registrazioni o non adem- pie il proprio obbligo di informare; c. con una domanda di esenzione, abbuono o restituzione della tassa o quale persona tenuta a dare informazioni, fornisce indicazioni false, tace fatti rile- vanti o presenta giustificativi inveritieri su fatti rilevanti; d. omette di dichiarare o dichiara in modo errato dati e oggetti determinanti per la riscossione della tassa; e. nelle fatture o in altri documenti indica una tassa sul CO2 non pagata o una tassa con un importo diverso; o f. intralcia, impedisce o rende impossibile lo svolgimento regolare di un con- trollo. 2 In casi gravi o in caso di recidiva può essere inflitta una multa sino a 30 000 fran- chi o sino al valore della tassa messa in pericolo, per quanto tale importo sia più elevato.

Art. 44 False dichiarazioni sulle automobili 1 Chi fornisce intenzionalmente false dichiarazioni per i calcoli di cui all’articolo 12 è punito con una multa fino a 30 000 franchi.

2 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.

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Art. 45 Rapporto con la legge federale sul diritto penale amministrativo 1 Le infrazioni sono perseguite e giudicate conformemente alla legge federale del 22 marzo 197411 sul diritto penale amministrativo.

2 L’Amministrazione federale delle dogane è l’autorità competente per il perse-

guimento e il giudizio delle infrazioni. 3 Se il fatto costituisce contemporaneamente un’infrazione secondo gli articoli 42 o 43 e un’infrazione alla legislazione doganale o ad altri atti normativi federali in materia di tasse il cui perseguimento spetta all’Amministrazione federale delle dogane, è inflitta la pena prevista per l’infrazione più grave, aumentata in misura adeguata.

Capitolo 9: Disposizioni finali

Art. 46 Diritto previgente: abrogazione La legge dell’8 ottobre 199912 sul CO2 è abrogata.

Art. 47 Modifica del diritto vigente La legge del 6 ottobre 200613 sul fondo infrastrutturale è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1 lett. d

1 Il fondo infrastrutturale è alimentato:

d. mediante il provento della sanzione di cui all’articolo 13 della legge del 23 dicembre 201114 sul CO2.

Art. 48 Trasferimento dei diritti di emissione e dei certificati di riduzione delle emissioni non utilizzati 1 I diritti di emissione non utilizzati nel periodo 2008–2012 possono essere riportati al periodo 2013–2020. 2I certificati di riduzione delle emissioni non utilizzati nel periodo 2008–2012 possono essere riportati in misura limitata al periodo 2013–2020. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

11 RS 313.0 12 RU 2000 979, 2007 1411, 2009 5043, 2010 951, 2011 13, 2012 351 13 RS 725.13 14 RS 641.71

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Art. 49 Disposizione transitoria per la riscossione e la restituzione della tassa sul CO2 e per la distribuzione dei proventi 1 La tassa sul CO2 sugli agenti energetici fossili immessi in libera pratica e in libero consumo prima dell’entrata in vigore della presente legge viene riscossa o restituita secondo il diritto anteriore. 2 I proventi della tassa sul CO2 riscossi prima dell’entrata in vigore della presente legge vengono distribuiti alla popolazione e all’economia secondo il diritto ante- riore.

Art. 50 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 23 dicembre 2011 Consiglio degli Stati, 23 dicembre 2011 Il presidente: Hansjörg Walter Il presidente: Hans Altherr Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Il segretario: Philippe Schwab

Referendum ed entrata in vigore

1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il

13 aprile 2012.15

2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2013.

30 novembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

15 FF 2012 109

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